Cassazione Penale, Sentenza n. 8923/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. La difesa ha sostenuto che il Tribunale si sarebbe limitato a riportare le affermazioni del Pubblico Ministero senza descrivere il contributo concreto dell'indagato al sodalizio mafioso (denominato "clan Parisi" poi "clan Palermiti"); che era stata contestata la qualifica di affiliato e l'assenza di un ruolo concreto attribuito a Martiradonna; che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano generiche, contraddittorie e prive di elementi di verifica (con discrepanze sull'identificazione dei mandanti e degli esecutori della "spedizione punitiva" ai danni di Vito Di Bari); che elementi quali controlli ripetuti nel quartiere e la partecipazione a un ricevimento non possono comprovare l'appartenenza mafiosa; infine contestazione del mancato superamento della presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p. alla luce del "tempo silente" (detenzione dall'ottobre 2019 e domiciliari in abitazione fuori dal territorio d'influenza).
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, o comunque inammissibili per genericità. Sul piano della gravità indiziaria ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale che ha valorizzato le plurime dichiarazioni di collaboratori che indicano l'inserimento di Martiradonna nel sodalizio e il suo coinvolgimento nello spaccio dentro l'ambito mafioso, confermato dal suo indicato coinvolgimento nella "spedizione punitiva". Le discrasie tra i collaboratori non inficiano il quadro indiziario complessivo quando più dichiaranti concordano nell'indicare l'imputato come esecutore dell'episodio mafioso; tali discrasie saranno oggetto di accertamento probatorio ma non bastano a disarticolare la gravità indiziaria in sede cautelare. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione della presunzione di pericolosità sociale ex art. 275, comma 3 c.p.p., considerato il coinvolgimento continuativo dell'indagato in traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e la presenza di precedenti e di condanna in grado d'appello: il semplice decorso del tempo o la detenzione precedente non sono sufficienti a superare la presunzione senza elementi specifici, concreti e di elevata capacità dimostrativa del distacco dal sodalizio. Conseguentemente è stata anche disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione di pericolosità sociale; la Corte ritiene che tale presunzione non sia superata dal mero "tempo silente" o dalla detenzione precedente se non accompagnata da elementi concreti e di elevata capacità dimostrativa del distacco dall'ambito criminale
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sui reati in materia di stupefacenti; il coinvolgimento dell'indagato in traffico di stupefacenti, contestato e già oggetto di condanna in grado d'appello, è stato valutato come indice rilevante ai fini della pericolosità e della continuità di adesione al sodalizio mafioso
art. 416-bis cod. pen. (riferimento alla fattispecie mafiosa)
La partecipazione ad associazione mafiosa è il reato contestato; la Corte valuta la gravità indiziaria anche attraverso il collegamento tra attività di spaccio e l'operatività del sodalizio
art. 273 cod. proc. pen.
Riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" come parametro di valutazione per le misure cautelari; la Corte riconosce che la verifica puntuale degli indizi è competenza del giudice di merito ma valuta la coerenza della motivazione del Tribunale
art. 274 cod. proc. pen.
Riferimento alle esigenze cautelari in relazione alla misura applicata; la Corte verifica la congruità delle argomentazioni del giudice di merito sul punto
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Rilevanza della dimensione temporale ("tempo silente") nella valutazione delle esigenze cautelari: la legge può rendere il decorso del tempo un elemento che concorre a escludere esigenze cautelari, ma la Corte sottolinea che la sua efficacia dipende dal contesto concreto e dalla storia dell'indagato
Massime di principio
- In sede cautelare plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, anche se parzialmente generiche o contraddittorie, possono comunque integrare gravità indiziaria se convergono nell'indicare il ruolo dell'imputato in un grave fatto mafioso; le discrasie sugli elementi accessori non cancellano automaticamente il quadro indiziario complessivo
- Le censure generiche sulla "genericità" delle dichiarazioni dei collaboratori non sono sufficienti in Cassazione: la difesa deve proporre censure specifiche e circostanziate (punti di contraddizione rilevanti e documentati) per incidere sulla valutazione del giudice di merito
- Il tempo trascorso dai fatti ("tempo silente") non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: è necessario dimostrare, con elementi concreti e di elevata capacità probatoria, un effettivo e stabile distacco dall'ambiente criminoso, soprattutto se l'interessato ha precedenti o condanne per reati connessi
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni di merito: il suo controllo è limitato alla correttezza giuridica, alla completezza e alla non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito
- Per superare la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p. occorrono elementi specifici, concreti e significativi (es. prova di reale dissociazione dal sodalizio, attività di reinserimento verificabile, assenza prolungata di contatti con l'ambiente criminale), non meri elementi formali o generici
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