Cassazione Penale, Sentenza n. 47333/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso alla Cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello che aveva rigettato l'appello proposto da Cuozzo Simona volto alla revoca della confisca di prevenzione applicata anche nei suoi confronti quale terza interessata. La ricorrente deduceva l'esistenza di "prove nuove" che legittimavano la revoca ex tunc (art. 7, comma 2, legge n. 1423/1956 e art. 28 d.lgs. n. 159/2011): sentenze del T.A.R. di Napoli e del Tribunale civile di Salerno che, secondo la difesa, attestavano la corretta utilizzazione dei contributi pubblici per la struttura agrituristica, la conferma dell'ente pubblico sulla corretta utilizzazione dei contributi e una consulenza tecnica (dott. Pasqualucci) ritenuta non adeguatamente valutata nel primo giudizio. Si sosteneva che il provvedimento ablatorio fosse fondato sul presupposto (non vero) che nell'azienda fossero confluiti proventi illeciti riconducibili a Cuozzo Damiano e che, dunque, sussistessero elementi nuovi tali da giustificare la revoca della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le presunte "prove nuove" non fossero tali: il Tribunale civile non aveva effettuato accertamenti sulla corretta utilizzazione delle somme (la sua affermazione era limitata all'irrilevanza di tale valutazione alla luce dell'interdittiva antimafia), e la consulenza di parte non può essere considerata prova nuova se fondata su documentazione già disponibile e che poteva essere prodotta tempestivamente. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la revoca ex tunc è rimedio straordinario e che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova è soltanto quella sopravvenuta dopo il procedimento o preesistente ma incolpevolmente scoperta. Infine la Corte ha osservato che il ricorso in Cassazione contro misure di prevenzione è ammesso solo per motivi di violazione di legge e non per il mero riesame critico della motivazione di merito. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di procedimento e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Stabilisce casi e modalità tassative per la revocazione della confisca di prevenzione; secondo la Corte la norma delimita che la "prova nuova" rilevante è solo quella sopravvenuta dopo il procedimento o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta, escludendo come "nuova" la prova ricavabile da documentazione già disponibile.
art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Regola la revoca "ex tunc" del provvedimento ablatorio: la Corte la considera un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame di elementi fattuali già valutati nel procedimento di prevenzione.
art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575
Norma richiamata come disciplina di riferimento per i provvedimenti di prevenzione ablatorii; la revoca di tali provvedimenti è regolata secondo le specifiche norme (art. 7 l. 1423/56 e art. 28 d.lgs. 159/2011).
art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011 (ex art. 4, nono comma, legge n. 1423/1956)
Impone al giudice d'appello l'obbligo di provvedere con decreto motivato; la Cassazione richiama che la mancanza totale o meramente apparente di motivazione può essere censurata, ma il semplice vizio di motivazione che consiste in una diversa valutazione dei fatti non costituisce motivo di cassazione salvo i casi espressamente previsti.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte sottolinea che la censura in Cassazione per vizi di merito (come l'illogicità manifesta) è limitata: non tutto il vizio di motivazione è sindacabile in Cassazione, salvo le ipotesi previste dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata condannando la ricorrente al pagamento delle spese e, per profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca ex tunc di una confisca di prevenzione è necessario produrre "prove nuove" nel senso stretto: si considerano tali solo le prove sopravvenute dopo la conclusione del procedimento o quelle preesistenti ma incolpevolmente scoperte; non sono prove nuove documenti o perizie basate su documentazione già a disposizione.
- Le perizie di parte fondate su documentazione già esistente non assumono automaticamente natura di prova nuova e vanno prodotte tempestivamente nel corso del procedimento in cui erano rilevabili.
- In sede di Cassazione avverso provvedimenti di prevenzione il sindacato è limitato a questioni di diritto e a specifiche ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente: non è ammesso il mero riesame critico degli elementi di fatto o della valutazione di merito operata dal giudice d'appello.
- Quando si impugna una misura di prevenzione è fondamentale documentare perché un elemento debba essere qualificato come "nuovo" secondo i parametri normativi (sopravvenuto o incolpevolmente scoperto) e dimostrare che non poteva essere prodotto prima con diligenza.
- Ricorsi che si risolvono in una censura di mera motivazione rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie; è prudente valutare preventivamente la rilevanza giuridica delle prove richiamate e la loro novità effettiva prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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