Sentenza n. 1558/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento del 7 maggio 2025 a mezzo del quale l'Amministrazione ha rigettato la richiesta di differimento delle prove di efficienza fisica del concorso per l'arruolamento di n. 3246 agenti della Polizia Penitenziaria indetto in data 10/01/2025, presentata dal ricorrente a causa di infortunio; del successivo provvedimento del 12 maggio 2025 con il quale l’Amministrazione ha reiterato il predetto rigetto; dei calendari delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali adottati dal Direttore Generale del Personale con decreti del 14-05-2025/21-05-2025/22-05-2025 e 21-06-2025 nella parte in cui non includono il nominativo (Codice ID domanda) dell'odierno ricorrente; del provvedimento del 10 gennaio 2025 a firma del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con il quale è stato indetto il concorso pubblico per il reclutamento di n. 3246 agenti della Polizia Penitenziaria, laddove dispone all'art. 11, comma 2, che: “i candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza fisica sono considerati esclusi dal concorso”; e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso l'eventuale provvedimento di esclusione dal concorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di differimento delle prove di efficienza fisica e atti connessi relativi alla convocazione e all'eventuale esclusione dal concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 7 maggio 2025, reiterato il 12 maggio 2025, con cui l'Amministrazione aveva rigettato la richiesta di differimento delle prove di efficienza fisica del concorso per 3246 agenti della Polizia Penitenziaria, richiesta motivata da un infortunio. Ha inoltre impugnato i calendari delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, nella parte in cui non riportavano il suo nominativo, nonché la clausola del bando che considerava esclusi i candidati non presentatisi nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'efficienza fisica, e ogni ulteriore atto connesso, compreso l'eventuale provvedimento di esclusione. Il testo non riferisce specifici motivi di legittimità ulteriori rispetto alla contestazione del diniego di differimento e degli atti conseguenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non vi è stata quindi una pronuncia sul merito della legittimità dei dinieghi, dei calendari, della clausola del bando o dell'eventuale esclusione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in ragione della definizione del giudizio con pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza che il testo ne espliciti l'applicazione concreta oltre alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, dopo la sua proposizione, sopravviene il difetto di interesse del ricorrente alla decisione, anche se tale carenza viene dichiarata in udienza dal difensore.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio in rito senza esaminare la legittimità degli atti impugnati.
- In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse con pronuncia in rito, le spese possono essere compensate tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →