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Sentenza

Sentenza n. 178/2026 - Catania, Sezione 2

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - della Determina Dirigenziale n. A06/ATT PROD/492 del 18.07.2025 a firma del Direttore Dott.ssa Valentina Noto, con la quale è stata disposta la “sospensione temporanea dell'attività di ristorazione con somministrazione esercitata nei locali di piazza Ettore Majorana nn 42/43 fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e comunque , per un periodo di cinque giorni a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di notifica” , ivi compreso ogni atto presupposto tra cui i PV n° 270939, 271157, 3119386, 3118945, 3111298; - della nota del Comune dell'11.6.2025, con cui pur preannunziando l'esito favorevole al rilascio della concessione di suolo pubblico per mq 50,17, ha preteso il totale sgombero dell'area e lo smontaggio della pedana in legno livellante (ivi compresa la predetta area che a breve sarebbe stata oggetto del rilascio della nuova concessione di suolo pubblico). per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento degli stessi atti (già) impugnati con il ricorso principale; nonché per il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202501728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina dirigenziale di sospensione temporanea, per cinque giorni, dell'attività di ristorazione con somministrazione, adottata in relazione all'occupazione indebita di suolo pubblico, nonché nota comunale relativa allo sgombero dell'area e allo smontaggio di una pedana

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determina dirigenziale con cui era stata disposta la sospensione temporanea dell'attività commerciale fino all'adempimento dell'ordine di ripristino e al pagamento delle spese, nonché la nota comunale che aveva imposto il totale sgombero dell'area e lo smontaggio della pedana, sebbene fosse stato preannunciato il rilascio di una nuova concessione di suolo pubblico. Con motivi aggiunti ha dedotto, per la prima volta, l'incompetenza del dirigente SUAP ad adottare il provvedimento di chiusura e ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione, quantificati nel mancato incasso dei cinque giorni di chiusura, nel danno all'immagine e nel ritardo nella notifica del dissequestro. Il Comune ha sostenuto che alla società dante causa non era mai stata rilasciata una concessione di suolo pubblico per l'area interessata e che non risultava presentata alcuna istanza. Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, ritenendo riconducibile la controversia all'esercizio di poteri amministrativi ai sensi dell'art. 3, comma 16, l. 94/2009. Ha ritenuto tempestiva la censura di incompetenza, poiché il vizio esisteva ab origine ed era stato dedotto entro il termine utile decorrente dalla notifica del provvedimento. La questione centrale riguardava l'attribuzione al sindaco, e non agli organi burocratici, del potere discrezionale di disporre la chiusura dell'esercizio commerciale e di determinarne la durata, nel rispetto del minimo legale di cinque giorni. Quanto al risarcimento, la società ha equiparato gli incassi al danno da lucro cessante, senza detrarre i costi di gestione; ha allegato il danno all'immagine senza adeguata prova e senza considerare la possibilità di informare l'utenza della causa della chiusura; infine, ha chiesto una liquidazione equitativa del danno da ritardo nel dissequestro senza dimostrare l'esistenza concreta del pregiudizio economico.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva la censura di incompetenza formulata con motivi aggiunti, poiché il vizio era originario e il motivo era stato notificato entro il termine di impugnazione. Nel merito, ha accolto tale censura rilevando che l'art. 3, comma 16, l. 94/2009 attribuisce al sindaco il potere discrezionale di ordinare la chiusura dell'esercizio commerciale in caso di indebita occupazione di suolo pubblico: il sindaco può decidere se applicare la misura e può determinarne la durata, fermo il limite minimo di cinque giorni. Tale competenza speciale non può essere esercitata in sua sostituzione dal dirigente SUAP, anche se si tratta di una funzione di gestione, poiché la disposizione derogatoria attribuisce espressamente il potere all'organo politico. Il vizio di incompetenza è stato considerato assorbente; pertanto il TAR ha annullato la determina dirigenziale senza esaminare le ulteriori censure del ricorso principale, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda risarcitoria è stata respinta: il mancato incasso non coincide con il danno risarcibile, che deve essere calcolato considerando i costi di gestione; il danno all'immagine non è stato provato e avrebbe potuto essere evitato o contenuto informando l'utenza della causa della sospensione; il danno da ritardo nel dissequestro non è stato dimostrato nella sua esistenza, sicché non poteva essere liquidato equitativamente. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.200, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 16, l. 94/2009

    fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni

    La disposizione attribuisce al sindaco, per le strade urbane, un potere discrezionale di ordinare la chiusura dell'esercizio commerciale, sia nell'an sia nel quantum, con il solo limite della durata minima di cinque giorni. La competenza speciale prevale sulla regola generale di attribuzione delle funzioni gestionali ai dirigenti.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    La regola generale di attribuzione ai dirigenti delle competenze gestionali non opera quando una normativa speciale attribuisce espressamente il potere al sindaco.

  • art. 53 l. 142/1990, come recepita dalla l.r. 48/1991

    Nell'ordinamento regionale siciliano, la disciplina generale delle competenze degli organi degli enti locali non consente di sostituire il sindaco nell'esercizio di un potere che una legge speciale gli attribuisce espressamente.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone che l'esistenza ontologica del danno sia stata previamente dimostrata; non può essere utilizzata per supplire alla mancanza di prova del danno.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Il risarcimento può essere escluso o ridotto quando il danneggiato avrebbe potuto evitare o contenere il pregiudizio con l'ordinaria diligenza, come mediante adeguata informazione dell'utenza sulla causa della chiusura.

Massime di principio

  • Quando una legge speciale attribuisce espressamente al sindaco il potere discrezionale di disporre la chiusura di un esercizio commerciale per indebita occupazione di suolo pubblico, tale potere non può essere esercitato dal dirigente comunale in applicazione della generale ripartizione delle competenze gestionali.
  • Il potere di chiusura previsto dall'art. 3, comma 16, l. 94/2009 è discrezionale sia nell'an, poiché l'autorità può scegliere se applicare la misura, sia nel quantum, poiché può determinarne la durata, con il solo limite legale della durata minima di cinque giorni.
  • Il vizio di incompetenza originario può essere dedotto con motivi aggiunti, purché questi siano notificati entro il termine di impugnazione decorrente dalla conoscenza del provvedimento, tenendo conto della sospensione feriale dei termini.
  • Il mancato incasso dell'attività commerciale non coincide automaticamente con il danno risarcibile: il lucro cessante deve essere determinato considerando i costi di gestione che sarebbero stati sostenuti nel periodo interessato.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell'esistenza del pregiudizio e della sua riferibilità causale alla condotta amministrativa; non può sostituire la prova dell'an debeatur.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiResponsabile del procedimento e competenzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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