Cassazione Penale, Sentenza n. 01408/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 159/2011, perché il ricorrente era stato sorpreso alla guida senza patente revocata dal Prefetto in conseguenza dell'applicazione di una misura di prevenzione. Il ricorrente deduceva il vizio di motivazione e la mancata rivalutazione dell'attualità della pericolosità dopo il periodo di detenzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha ritenuto che la revoca della patente, disposta automaticamente in conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione, debba essere disapplicata alla luce della declaratoria di incostituzionalità operata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 99/2020 (che ha censurato la dizione obbligatoria della revoca prevista dall'art. 120, comma 2, d.lgs. 285/1992). Di conseguenza non poteva configurarsi il reato contestato.
Norme richiamate
art. 73 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Norma penale applicata nella sentenza di merito per la condotta di guida senza patente; la Corte ha ritenuto che, ove la revoca sia il frutto di un'automatica disposizione collegata alla misura di prevenzione e anteriore alla sentenza costituzionale, il presupposto amministrativo della revoca deve essere disapplicato e non può sorgere il reato.
art. 120, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che imponeva al prefetto di 'provvedere' alla revoca (anziché consentirgli di 'poter provvedere'), con conseguente vizio della revoca automatica disposta sulla base di quella formulazione; tale illegittimità rende inapplicabile la revoca automatica anteriore alla pronuncia costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale n. 99 del 2020
Dichiarazione di incostituzionalità che costituisce il fondamento per la disapplicazione delle revoche di patente disposte automaticamente in relazione a misure di prevenzione, impedendo la convalida penale di condotte basate su tali revoche.
Sez. 1, n. 22663 del 29/05/2025 (precedente di legittimità citato)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha confermato il principio secondo cui il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 159/2011 non è configurabile quando la patente è stata revocata automaticamente in forza della norma poi dichiarata incostituzionale; in tali casi il giudice deve disapplicare la revoca.
Massime di principio
- Se la patente è stata revocata automaticamente esclusivamente in conseguenza di una misura di prevenzione con effetto anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, la revoca deve essere disapplicata e non può formare titolo per una condanna per guida senza patente.
- Il giudice penale è tenuto a verificare l'eventuale illegittimità costituzionale della norma amministrativa che ha determinato la revoca e, se del caso, a disapplicarla; in tal caso il fatto può essere considerato non sussistente.
- Nei casi in cui la revoca sia stata adottata per ragioni diverse dall'automatismo collegato alla misura di prevenzione (es. accertamenti autonomi o ulteriori provvedimenti amministrativi) la disapplicazione non è automatica e la responsabilità penale può sussistere.
- La difesa dovrebbe eccepire tempestivamente la rilevanza della sentenza costituzionale e chiedere la disapplicazione dell'atto amministrativo quando la revoca sia riconducibile all'automatismo censurato.
- Occorre sempre accertare le date: fondamentale è verificare se la revoca sia anteriore alla pronuncia della Corte costituzionale e se sia derivata unicamente dalla disposizione impugnata; se la revoca è stata rinnovata o adottata dopo la pronuncia costituzionale o per altri motivi, la soluzione può essere diversa.
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