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Sentenza

Sentenza n. 5532/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00507/2026, resa tra le parti, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo al ricorso proposto dall’odierno appellante avverso la deliberazione della G.M. di Cellino San Marco n.170 del 29.12.2025, avente a oggetto l'adozione del “Manuale di conservazione e gestione documentale” nonché del “Manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi” di cui alle Linee Guida AgID del 2020 e del 2022, nella parte in cui assegna tali incombenti istituzionali al VI° settore comunale di cui il ricorrente è responsabile, anziché al I° settore “Amministrazione Generale” in cui rientra il servizio di protocollo e archivio informatico comunale; e, ove occorra, il decreto sindacale n.17 del 2912.2025 con cui, in esecuzione della deliberazione menzionata, il ricorrente viene nominato quale responsabile della gestione e della conservazione documentale, ivi compresi gli adempimenti connessi al protocollo informatico comunale.

Giustizia amministrativa202603353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 29 dicembre 2025, con cui sono stati adottati i manuali di conservazione e gestione documentale e di gestione del protocollo informatico e sono stati assegnati i relativi adempimenti al VI settore comunale, nonché il conseguente decreto sindacale di nomina del responsabile

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (responsabile di settore)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale e il conseguente decreto sindacale deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento al principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e alle regole del Codice dell’amministrazione digitale. In particolare, ha contestato l’assegnazione al VI settore, da lui diretto, degli adempimenti relativi alla gestione e conservazione documentale e al protocollo informatico, sostenendo che tali funzioni avrebbero dovuto essere attribuite al I settore “Affari generali”, presso il quale era collocato il servizio di protocollo e archivio informatico. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando gli atti come atti di micro-organizzazione riconducibili all’esercizio dei poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. In appello il ricorrente ha sostenuto che almeno la deliberazione giuntale costituisse un atto di macro-organizzazione, espressione di potere amministrativo autoritativo e lesivo della propria posizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha qualificato la deliberazione della Giunta comunale come atto di macro-organizzazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, poiché la scelta di assegnare gli adempimenti documentali a un determinato settore comunale non costituisce una mera misura puntuale di gestione del rapporto di lavoro, ma incide sull’assetto organizzativo dell’ente ed è frutto di valutazioni di indirizzo politico-amministrativo proprie della Giunta. L’atto determina una nuova distribuzione delle competenze e delle responsabilità, con effetti immediatamente pregiudizievoli sulla posizione del responsabile del settore interessato; pertanto, integra esercizio di potere amministrativo di diritto pubblico e incide su una posizione di interesse legittimo tutelabile mediante azione costitutiva. Il decreto sindacale di nomina è stato ritenuto meramente esecutivo e consequenziale rispetto alla deliberazione giuntale. La giurisdizione amministrativa sussiste anche quando, insieme all’atto di macro-organizzazione, siano impugnati atti successivi di conferimento dell’incarico, purché la contestazione riguardi direttamente la legittimità dell’atto organizzativo e solo in via derivata l’atto di incarico. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., la causa è stata rimessa al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    La scelta organizzativa che stabilisce la distribuzione fondamentale delle competenze tra i settori comunali, adottata sulla base di valutazioni di indirizzo politico-amministrativo, costituisce atto di macro-organizzazione ed espressione di potere amministrativo di diritto pubblico.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Gli atti di micro-organizzazione e di gestione puntuale dei rapporti di lavoro, adottati con i poteri del privato datore di lavoro, rientrano nella giurisdizione ordinaria; tale qualificazione non si applica a una scelta fondamentale di assetto organizzativo.

  • art. 48 TUEL

    La competenza della Giunta comunale a compiere scelte di indirizzo politico-amministrativo costituisce elemento rilevante per qualificare l’atto come macro-organizzativo.

  • art. 107 TUEL

    La distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione dirigenziale concorre a individuare la natura macro-organizzativa della scelta compiuta dalla Giunta.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è richiamato quale parametro di legittimità delle scelte relative all’organizzazione amministrativa.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Quando il giudice d’appello riforma la decisione di primo grado che ha erroneamente declinato la giurisdizione, rimette la causa al primo giudice per la prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • La scelta adottata da un organo politico-amministrativo che modifica in modo fondamentale la distribuzione delle competenze tra i settori di un ente pubblico costituisce atto di macro-organizzazione, anche quando produce effetti immediati sulla posizione e sulle responsabilità di uno specifico dipendente.
  • La qualificazione di un atto come macro-organizzativo dipende dalla sua concreta incidenza sull’assetto complessivo dell’amministrazione e dalla natura delle valutazioni poste a fondamento, non dalla sola circostanza che l’atto riguardi indirettamente un rapporto di lavoro.
  • Le controversie relative ad atti di macro-organizzazione adottati dalla pubblica amministrazione appartengono alla giurisdizione amministrativa, poiché tali atti costituiscono esercizio di potere amministrativo di diritto pubblico e incidono su posizioni di interesse legittimo.
  • Quando un atto successivo di conferimento o revoca dell’incarico è meramente esecutivo di un atto di macro-organizzazione, la giurisdizione amministrativa permane se la contestazione investe direttamente la legittimità dell’atto organizzativo e solo in via derivata quella dell’atto di incarico.
  • L’impugnazione congiunta dell’atto di macro-organizzazione e del conseguente atto di conferimento dell’incarico non trasferisce la controversia nella giurisdizione ordinaria quando il petitum sostanziale riguarda principalmente il corretto esercizio del potere amministrativo organizzativo.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAGiurisdizione e riparto
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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