Cassazione Penale, Ordinanza n. 23707/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato l'applicazione della recidiva, deducendo violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione. Sostiene, in sostanza, che la recidiva non sarebbe stata esclusa nonostante la mancata adeguata verifica in concreto della sua effettiva significatività, e che il giudice di merito si sarebbe limitato a valorizzare i precedenti penali in modo formale. La Corte di cassazione esamina quindi se la motivazione d'appello abbia rispettato il criterio che impone una valutazione concreta della reiterazione delittuosa come indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che la sentenza impugnata si è conformata al principio consolidato secondo cui la recidiva va valutata in concreto, alla luce della natura e offensività dei reati, della distanza temporale tra i fatti, della genesi della ricaduta e della personalità dell'autore. Nel caso specifico, il giudice di merito non si è arrestato al mero dato formale dei precedenti, ma li ha correlati alla nuova condotta delittuosa, molto ravvicinata nel tempo, desumendone una maggiore capacità a delinquere. La motivazione è ritenuta immune da vizi logici e non censurabile in sede di legittimità. Conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva non può essere affermata o esclusa in modo automatico: richiede una verifica concreta della reiterazione dell'illecito come indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La recidiva deve essere valutata in concreto e non sulla base del solo dato formale dei precedenti penali, verificando se la nuova condotta sia effettivo sintomo di maggiore riprovevolezza e pericolosità.
- Ai fini della recidiva rilevano la natura dei reati, la loro distinta offensività, la distanza temporale tra i fatti, la genesi della ricaduta e gli elementi significativi della personalità del reo e del grado di colpevolezza.
- Quando il giudice di merito motiva l'applicazione della recidiva collegando i precedenti alla nuova condotta e alla sua prossimità temporale, la valutazione è insindacabile in cassazione se priva di manifeste illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può legittimare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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