Sentenza n. 851/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e adozione definitiva di una variante parziale al PRG, nonché determinazioni provinciali di esclusione della variante dalla VAS e di successivo screening
Esito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava la variante parziale al PRG e gli atti provinciali relativi allo screening VAS, lamentando, in primo luogo, la violazione dell’art. 11 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 26 della l.r. Marche n. 34/1992. Secondo la ricorrente, la verifica di assoggettabilità a VAS avrebbe dovuto essere svolta dopo l’esame delle osservazioni e prima dell’approvazione definitiva della variante, mentre era stata effettuata anteriormente all’adozione; ciò avrebbe impedito di valutare adeguatamente le osservazioni e avrebbe potuto eludere la valutazione ambientale in caso di modifiche rilevanti. La società deduceva inoltre che il rigetto della propria osservazione n. 19 fosse sorretto da una motivazione generica e apodittica, fondata sull’assenza del parere VAS e sull’asserito incremento del carico urbanistico, senza esaminare il merito della proposta. Sosteneva che il passaggio dalla destinazione C.2 alla destinazione B.3 non avrebbe comportato maggiore consumo di suolo, maggiore capacità edificatoria o incremento del carico urbanistico, essendo identico l’indice fondiario, e denunciava quindi violazione di legge, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e disparità di trattamento. Infine contestava che il Comune avesse consentito a un altro privato di modificare e ripresentare oltre il termine l’osservazione n. 31, poi accolta, mentre non avrebbe offerto analoga possibilità ai soggetti le cui osservazioni erano state respinte.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla VAS, ha ritenuto che, secondo le linee guida regionali applicabili ratione temporis, lo screening dovesse essere svolto prima dell’adozione della variante. La determinazione provinciale di esclusione dalla VAS aveva tuttavia previsto che, in caso di modifiche sostanziali conseguenti all’accoglimento di osservazioni, il Comune dovesse sottoporre alla Provincia la variante modificata per verificarne la conformità all’esito dello screening. Tale procedura è stata effettivamente attivata per le quattro osservazioni accolte, con la successiva determinazione provinciale n. 1182/2020. Non vi è stata quindi elusione della valutazione ambientale. Il secondo motivo è stato rigettato, pur riconoscendo che la motivazione riferita all’assenza del parere VAS era formulata in modo non perfettamente ortodosso. Secondo il Collegio, la ragione decisiva del rigetto dell’osservazione era però la scelta urbanistica di conservare la destinazione C.2, soggetta a piano attuativo e convenzione, anziché trasformarla in zona B.3, che avrebbe consentito l’intervento diretto. La scelta rientrava nella discrezionalità pianificatoria del Comune e non risultava affetta da palese illogicità. Il TAR ha inoltre escluso la disparità di trattamento: le osservazioni accolte riguardavano situazioni non sovrapponibili, coerenti con gli obiettivi generali della variante o suscettibili di soluzioni alternative più miti; l’osservazione della ricorrente, invece, nella parte relativa alla destinazione B.3, contrastava con tali obiettivi e non era emendabile. Quanto all’osservazione n. 31, la soluzione B.4 accolta dal Comune era interna alla medesima disciplina delle zone B, comportava una volumetria minore ed era stata formalmente accettata dall’interessato, senza alterazione delle regole procedimentali. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della non perfetta formulazione della motivazione comunale.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 152/2006
La VAS costituisce per i piani e i programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Il Collegio ha ritenuto rispettata la finalità della disciplina VAS poiché, dopo l’accoglimento di osservazioni comportanti modifiche, la variante era stata nuovamente sottoposta allo screening e la Provincia ne aveva verificato la conformità.
art. 26 l.r. Marche n. 34/1992
Il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro 180 giorni dalla scadenza del termine [...].
La disposizione impone l’esame motivato delle osservazioni, ma non attribuisce ai privati un diritto all’accoglimento; le osservazioni costituiscono un apporto collaborativo alla pianificazione e possono essere respinte sulla base delle finalità generali della variante.
art. 11, comma 3, d.lgs. 152/2006
La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso.
Il Collegio ha valorizzato la collocazione della valutazione anteriormente all’approvazione, ritenendo compatibile con tale previsione lo screening svolto prima dell’adozione, accompagnato dalla verifica successiva sulle modifiche sostanziali.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il richiamo è stato utilizzato per affermare che le regole procedimentali non devono essere applicate in modo formalistico, ma in funzione della ratio concreta dell’adempimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di formazione di una variante urbanistica, lo screening di assoggettabilità a VAS può essere svolto, secondo la disciplina regionale applicabile ratione temporis, prima dell’adozione, purché l’amministrazione verifichi successivamente se le modifiche introdotte mediante l’accoglimento delle osservazioni siano sostanziali e, in tal caso, le sottoponga all’autorità competente per la necessaria verifica di conformità ambientale.
- Le osservazioni presentate nell’ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico costituiscono un apporto collaborativo e non attribuiscono al privato una pretesa all’accoglimento; devono tuttavia essere esaminate e definite con motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni del rigetto, anche mediante il riferimento agli obiettivi generali della variante.
- La scelta urbanistica di mantenere una destinazione soggetta a piano attuativo e convenzione, invece di attribuire una destinazione che consenta l’intervento diretto, appartiene alla discrezionalità pianificatoria dell’amministrazione ed è sindacabile dal giudice solo in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità o erroneità dei presupposti.
- La disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni urbanistiche presuppone situazioni concretamente sovrapponibili; non sussiste quando le osservazioni differiscono per gli effetti urbanistici, per la coerenza con gli obiettivi della variante o perché una di esse consente una soluzione alternativa più contenuta e compatibile con il piano.
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