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Sentenza

Sentenza n. 79/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della determinazione n. di prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata con consegna di copia a mani in data -OMISSIS-, emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri - nella persona del Capo del Reparto Int., -OMISSIS-, e con la quale si dispone l'inammissibilità dell'istanza di trasferimento presentata dal Carabiniere -OMISSIS- in data -OMISSIS- e pervenuta al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data -OMISSIS- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione di inammissibilità dell'istanza di trasferimento per ricongiungimento familiare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, in servizio presso una Stazione dei Carabinieri della Provincia di Bolzano e convivente con il coniuge, anch'egli appartenente all'Arma, ha impugnato il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la domanda di trasferimento presentata dopo la nascita del figlio. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 398 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri e della relativa circolare del 30 settembre 2021, nonché l'erronea applicazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 752/1976 e dell'art. 910, comma 3, del codice dell'ordinamento militare. Secondo la ricorrente, la domanda era stata proposta per fondati e comprovati motivi e avrebbe dovuto essere esaminata ai sensi dell'art. 398 R.G.A., indipendentemente dal periodo minimo di permanenza nella sede; l'Amministrazione avrebbe inoltre omesso il dialogo diretto, l'acquisizione della documentazione necessaria e la ricerca di una soluzione alternativa idonea a preservare l'unità familiare. In secondo luogo, ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, l'ingiustizia manifesta e l'illogicità, sostenendo che il diniego non aveva considerato le esigenze familiari e personali né le esigenze di servizio e la disponibilità degli organici. In terzo luogo, ha lamentato la mancata interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, richiamando la tutela della bigenitorialità e la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2024.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. Il Collegio ha ritenuto applicabile il vincolo decennale previsto dall'art. 2 del d.P.R. n. 752/1976, poiché la ricorrente era stata reclutata in un contingente riservato ai possessori dell'attestato di bilinguismo e il bando prevedeva, quale prima sede di servizio, la Legione Carabinieri competente per la Provincia di Bolzano. La disposizione stabilisce che il personale così reclutato non può essere trasferito prima di avere prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici indicati. Tale disciplina, quale norma di attuazione dello Statuto speciale, prevale sulla disciplina regolamentare dell'art. 398 R.G.A. e non può essere derogata da essa. Inoltre, il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola rigidamente l'Amministrazione, che non può disapplicarne le prescrizioni. L'art. 398 R.G.A., avente carattere eccezionale e fondato su un'ampia discrezionalità amministrativa, non era quindi applicabile; le esigenze personali e familiari non potevano prevalere sul vincolo legislativo e sulle esigenze organizzative del Corpo. È stato ritenuto corretto anche il richiamo all'art. 910, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, quanto alla non computabilità dei periodi di aspettativa nel termine decennale. Le censure relative alla mancata istruttoria e alla mancata partecipazione sono state respinte perché il provvedimento aveva natura vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; trova pertanto applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. Anche la censura sul difetto di motivazione è stata respinta: l'Amministrazione poteva definire la domanda con motivazione semplificata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della l. n. 241/1990, mediante il richiamo al mancato decorso del termine decennale, parametro di diritto ritenuto risolutivo e comprensibile alla ricorrente. È stata infine esclusa la fondatezza delle censure costituzionali: la sentenza n. 99/2024 della Corte costituzionale riguardava una fattispecie diversa, mentre la sentenza n. 372/2002 aveva ritenuto non irragionevole un analogo vincolo decennale previsto per magistrati reclutati tramite concorsi riservati nella Provincia di Bolzano. Il vincolo è funzionale alla tutela del bilinguismo e alla stabile disponibilità di personale idoneo a garantire il servizio nelle due lingue ufficiali. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 398 Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri

    I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi - nell’ambito delle regioni, delle Brigate e delle Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere.

    Prevede un istituto eccezionale di trasferimento a domanda per fondati e comprovati motivi, esercitabile indipendentemente dal periodo di permanenza, ma non applicabile quando opera il vincolo legislativo speciale previsto per il personale reclutato tramite contingenti bilingui.

  • art. 2 d.P.R. n. 752/1976

    Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.

    Impone al personale reclutato nei posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo un vincolo decennale di permanenza nella sede o negli uffici individuati dalla norma; il vincolo prevale sulla disciplina regolamentare dell'Arma.

  • art. 17, comma 3, del bando di concorso

    I vincitori dei concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri -OMISSIS-.

    La previsione del bando, quale lex specialis, rende vincolante l'assegnazione iniziale alla sede territoriale prevista per il contingente bilingue.

  • art. 910, comma 3, codice dell'ordinamento militare

    Esclude dal computo del periodo utile i periodi trascorsi in aspettativa, incidendo sul decorso del vincolo decennale di permanenza.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Esclude l'annullabilità per vizi procedimentali quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

    Consente di definire con motivazione semplificata un'istanza manifestamente inammissibile, purché sia indicato il punto di fatto o di diritto risolutivo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione semplificata fondata sul mancato decorso del termine decennale, essendo il parametro normativo conoscibile e risolutivo.

  • art. 100 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

    Fondamento statutario della tutela del diritto dei cittadini di lingua tedesca a usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici pubblici della Provincia di Bolzano; giustifica la riserva di posti e la stabilità del personale bilingue.

  • art. 26 c.p.a. e art. 92 c.p.c.

    Applicati per compensare le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda processuale.

Massime di principio

  • Il vincolo decennale di permanenza previsto dall'art. 2 del d.P.R. n. 752/1976 per il personale reclutato nei posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo prevale sulla disciplina regolamentare dell'Arma dei Carabinieri relativa ai trasferimenti straordinari per fondati e comprovati motivi.
  • L'art. 398 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri configura un istituto eccezionale, subordinato alla prova rigorosa delle circostanze giustificative e rimesso a un'ampia discrezionalità amministrativa; le relative determinazioni sono sindacabili soltanto per gravi ed evidenti vizi di illogicità o travisamento dei fatti.
  • Il bando di concorso, quale lex specialis, vincola rigidamente l'Amministrazione alle proprie prescrizioni e impedisce di disapplicare, in sede di trasferimento, il vincolo di permanenza richiamato dal bando stesso.
  • Quando il provvedimento di diniego è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, le carenze partecipative o istruttorie non determinano l'annullabilità ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
  • In presenza di una domanda manifestamente inammissibile per il mancato decorso di un termine legale, l'Amministrazione può concludere il procedimento con motivazione semplificata, mediante il sintetico richiamo al parametro normativo risolutivo, purché le ragioni della decisione siano intellegibili.
  • La tutela dell'unità familiare e le esigenze personali del militare non consentono di derogare a un vincolo legislativo speciale posto a garanzia della stabile disponibilità di personale bilingue necessario al funzionamento degli uffici pubblici nella Provincia di Bolzano.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiDifetto di motivazioneRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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