Sentenza del 05/07/2018 n. 17626 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.A. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche sostenendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l'impossibilità oggettiva di iniziare entro tre anni dalla registrazione dell'acquisto i lavori necessari per conservare l'agevolazione fiscale prevista dalla legge n. 168 del 1982. Il contribuente deduceva che la presenza dell'inquilino al piano terreno, la struttura unitaria dell'edificio e la necessità di intervenire anche sulle parti collegate all'appartamento locato impedissero l'avvio dei lavori nel termine. Contestava inoltre la valutazione secondo cui gli interventi avrebbero potuto essere eseguiti nonostante la permanenza della locazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione della CTR, la quale aveva rilevato che la DIA presentata riguardava lavori di straordinaria manutenzione della copertura e dei pavimenti interni, diversi dal completo restauro o dalla totale ristrutturazione dell'edificio richiesti per l'agevolazione. Inoltre, la valutazione di merito secondo cui la presenza dell'inquilino non impediva l'avvio dei lavori entro il triennio non era censurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, è stata confermata la decadenza dai benefici fiscali e il recupero delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 5
Beneficio fiscale per i trasferimenti di immobili nell'ambito dell'attuazione di piani di recupero
L'agevolazione è subordinata alla realizzazione dell'intervento di recupero previsto dalla norma entro il termine decadenziale applicabile. Nel caso concreto, il mancato avvio dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto ha comportato la decadenza dal beneficio.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
Il vizio riguarda un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo e ricorre solo quando la motivazione sia mancante, inidonea a spiegare la decisione o intrinsecamente incomprensibile. Non consente di ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali collegate a interventi edilizi o di recupero devono essere rispettate nei termini e secondo le modalità previste; il mancato avvio dei lavori entro il termine decadenziale può comportare il recupero delle imposte ordinarie.
- La presenza di un inquilino o di un ostacolo materiale non determina automaticamente l'impossibilità di eseguire i lavori: il contribuente deve dimostrare un impedimento oggettivo, concreto e giuridicamente non superabile.
- La tipologia dei lavori effettivamente programmati o avviati deve corrispondere a quella richiesta dalla norma agevolativa; interventi di semplice manutenzione possono non essere sufficienti quando è previsto un completo restauro o una ristrutturazione.
- In cassazione non è normalmente possibile sostituire la propria valutazione dei fatti a quella della Commissione tributaria regionale, se quest'ultima ha motivato in modo logico, coerente e comprensibile.
- Eventuali impedimenti derivanti da rapporti locatizi dovrebbero essere documentati tempestivamente e affrontati con iniziative idonee a dimostrare l'impossibilità effettiva di rispettare il termine fiscale.
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