Cassazione Penale, Sentenza n. 5182/2022 del 14/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva dichiarato penalmente responsabile ai sensi dell'art. 14, comma 5‑ter, d.lgs. n. 286/1998 e lo aveva condannato a multa per un fatto del 4 maggio 2012, mentre per un altro fatto del 13 marzo 2012 dichiarava l'estinzione per prescrizione. Con il primo motivo si eccepiva la prescrizione del reato per estinzione già al momento della sentenza: la difesa sosteneva che, a seguito della giurisprudenza e della corretta interpretazione delle sospensioni del termini per l'emergenza COVID, non doveva essere computato il periodo di sospensione dall'11 maggio al 30 giugno 2020 previsto dall'art. 83 d.l. n. 18/2020, sicché il termine prescrizionale era già decorso prima della pronuncia del 12 maggio 2021. Con il secondo motivo si deduceva violazione dell'art. 131‑bis c.p. e carenza di motivazione sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione. Nel dettaglio: il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) era stato esteso dalle sospensioni per complessivi 1 anno, 5 mesi e 26 giorni, oltre a 64 giorni di sospensione COVID, con decorrenza che ha determinato il maturare della prescrizione il 30 aprile 2021, antecedente alla decisione del Giudice di pace del 12 maggio 2021. La Corte ha inoltre escluso il conteggio della ulteriore sospensione dall'11 maggio al 30 giugno 2020 perché nel frattempo la Corte Costituzionale (sent. n. 140/2021) aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020 nella parte che prevedeva la sospensione del corso della prescrizione connessa ai rinvii disposti dai capi degli uffici giudiziari, ritenendo la norma illegittimamente indeterminata e idonea a produrre effetti sostanziali sulla punibilità in violazione del principio di legalità (art. 25 Cost.). Per tali ragioni la condanna del Giudice di pace è stata annullata per sopravvenuta estinzione del reato; le questioni relative all'art. 131‑bis c.p. non sono state esaminate, essendo il motivo sulla prescrizione decisivo.
Norme richiamate
art. 14, comma 5‑ter, d.lgs. n. 286/1998
Norma sostanziale contestata in primo grado per l'accusa: il Giudice di pace aveva dichiarato la responsabilità del ricorrente ai sensi di questa disposizione; la censura però è stata decisa sulla base della prescrizione e non sull'interpretazione di tale norma.
art. 420‑quinquies c.p.p.
Norma processuale richiamata nel ricorso per cassazione (strumento di impugnazione). La Corte non si è soffermata su questioni procedurali ulteriori ritenendo il motivo sulla prescrizione assorbente.
art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020
Prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per i procedimenti rinviati in forza delle misure organizzative anti COVID; la Corte Costituzionale (sent. n.140/2021) l'ha dichiarata incostituzionale nella parte che richiamava i provvedimenti dei capi degli uffici giudiziari, perché la disposizione era troppo indeterminata e produceva effetti sostanziali sulla punibilità.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020
Normativa emergenziale richiamata nel ricorso; attinente alle misure processuali adottate durante la pandemia. Non è stata decisiva alla luce dell'annullamento per prescrizione.
art. 25 Cost.
Principio costituzionale della legalità e della non retroattività della legge penale sfavorevole; invocato dalla Corte Costituzionale per valutare l'illegittimità dell'art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020.
art. 131‑bis c.p.
Norma sostanziale (circostanze attenuanti/recidiva) richiamata come motivo di censura dal ricorrente in secondo luogo; non è stata esaminata dal giudice di legittimità perché il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto assorbente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 140/2021
Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 83, comma 9, d.l. n.18/2020 nella parte che prevedeva la sospensione della prescrizione in relazione ai rinvii disposti dai capi degli uffici giudiziari, rilevando la indeterminatezza della norma e il suo effetto sostanziale sulla punibilità, in violazione del principio di legalità.
Massime di principio
- Quando la prescrizione è maturata prima della pronuncia, la sentenza di condanna deve essere annullata per estinzione del reato; i motivi sostanziali o di merito rimangono assorbiti.
- Le sospensioni del termine di prescrizione previste da norme emergenziali vanno calcolate con attenzione: se successivamente la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la disposizione che ha determinato la sospensione, quel periodo non va computato nel calcolo della prescrizione.
- Se si contestano periodi di sospensione connessi a misure organizzative (rinvii disposti dai capi degli uffici giudiziari), è rilevante la giurisprudenza costituzionale: norme vaghe che incidono sulla punibilità possono essere dichiarate illegittime per violazione del principio di legalità.
- In impugnazioni multiple, un motivo 'assorbente' (es. prescrizione già maturata) rende superfluo l'esame degli altri motivi; per ottenere una decisione favorevole è spesso efficace puntare su questioni di calcolo della prescrizione rilevabili in cassazione.
- Per tutelare la posizione dell'imputato in situazioni analoghe, verificare e documentare tutti i periodi di sospensione e interruzione del termine prescrizionale, e confrontarli con gli sviluppi giurisprudenziali (in particolare con le decisioni della Corte Costituzionale) prima della scadenza dei termini processuali.
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