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Sentenza

Sentenza n. 7834/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione - del decreto del 2 novembre 2022, pubblicato in data 4 novembre 2022 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “Concorso pubblico, per esame e titoli, a 1381 posti da allievo agente della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 16 maggio 2022”; - della graduatoria di merito dei vincitori del “Concorso pubblico, per esame e titoli, a 1381 posti da allievo agente della Polizia di Stato”, approvata con decreto del 2 novembre 2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, pubblicato in data 4 novembre 2022 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente; - del giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del 9 settembre 2022, codice ID 1572174, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al concorso per l'assunzione di 1381 Allievi Agenti della Polizia di Stato per “-OMISSIS-”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30/06/2003, n.198, e definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”; - di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici, nonché del Centro di Neurologia e Psichiatria o da altro organo, e precisamente: a) degli accertamenti effettuati mediante somministrazione di test, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso della idoneità psichica del ricorrente; b) delle risultanze degli accertamenti eseguiti, nonché del giudizio di non idoneità; - del verbale di valutazione psicopatologica, datato 9 settembre 2022, a firma della dott.ssa -OMISSIS-; - del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo” e dei relativi allegati; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 13, comma 6, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate (…) nella Tabella 1 allegata al D.M. n. 198/2003”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nella allegata Tabella 1, n. 8; - ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 13, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Giustizia amministrativa202212984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psichica e conseguente esclusione dal concorso per 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria di merito nella parte lesiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica per carenza dei requisiti psichici, deducendo eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, erronea interpretazione dei test, manifesta inattendibilità, abnormità, carenza e incompletezza dell'istruttoria, nonché violazione dell'art. 13, commi 6 e 7, del bando. Ha sostenuto che il giudizio fosse contraddetto dai risultati dei test, dalla consulenza tecnica di parte, dalla documentazione dell'ASL e dai certificati medici prodotti; ha inoltre richiamato le precedenti idoneità conseguite nell'Esercito italiano e nella Polizia penitenziaria. È stata censurata anche la circostanza che il sanitario autore della valutazione psicopatologica non fosse componente della Commissione medica, nonché il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. Il giudizio negativo era fondato sul riscontro di un disturbo psichico pregresso, ritenuto causa di inidoneità ai sensi del d.m. 198/2003.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'impiego, da parte della Commissione medica, delle professionalità del Centro di Neurologia e Psichiatria della Direzione Centrale di Sanità: le disposizioni concorsuali prevedevano espressamente tale possibilità e l'art. 44 d.lgs. 334/2000 attribuisce ai sanitari della Polizia di Stato l'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati. La valutazione psicopatologica del sanitario del Centro aveva quindi natura di consulenza specialistica posta a supporto della Commissione, senza necessità che l'autore fosse componente della Commissione stessa. Quanto alle censure valutative, il giudice ha ribadito che gli accertamenti delle Commissioni mediche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta contraddittorietà, macroscopica inattendibilità, travisamento dei presupposti o evidente carenza istruttoria, che devono essere allegati dall'interessato mediante elementi concreti e convincenti. Nel caso concreto non sono state ravvisate contraddizioni tra l'indicazione di lievi segni psicopatologici non incidenti sul funzionamento e il riconoscimento di un disturbo pregresso quale causa di esclusione: la disciplina applicabile non richiede necessariamente una compromissione funzionale. La consulenza di parte, la relazione dell'ASL e il certificato del medico di base non dimostravano l'erroneità del giudizio, poiché attestavano principalmente l'assenza di compromissione del funzionamento sociale e lavorativo, circostanza non incompatibile con la causa di inidoneità prevista dal d.m. 198/2003. Il giudice ha inoltre escluso la ripetibilità della valutazione psicopatologica, salvo manifesta inattendibilità, perché gli accertamenti sono legati al contesto concorsuale e allo specifico impiego nella Polizia di Stato. Le precedenti idoneità in altre selezioni o durante il servizio militare non erano decisive, dovendo l'idoneità essere verificata con riferimento alla specificità del ruolo e al momento della singola selezione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 334/2000

    i sanitari della Polizia di Stato hanno, tra le altre, l'attribuzione di provvedere all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato

    La norma legittima l'intervento dei sanitari della Polizia di Stato negli accertamenti di idoneità psicofisica dei candidati.

  • art. 3, comma 2, d.m. 198/2003

    In combinato disposto con la Tabella 1, punto 8, lettera b), individua una causa di inidoneità psichica rilevante per l'accesso alla Polizia di Stato.

  • Tabella 1, punto 8, lettera b), d.m. 198/2003

    È stata applicata quale base normativa del giudizio di inidoneità fondato sul riscontro di un disturbo psichico pregresso.

  • art. 13, commi 6 e 7, del bando di concorso

    Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate (...) nella Tabella 1 allegata al D.M. n. 198/2003; i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso

    Il bando recepisce le cause di inidoneità del d.m. 198/2003 e collega il giudizio negativo della Commissione all'esclusione concorsuale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata respinta, essendo il giudizio ritenuto sufficientemente coerente con gli accertamenti svolti e con la causa normativa di esclusione.

  • art. 381 c.p.p.

    Richiamato per evidenziare la specificità operativa e i poteri coercitivi degli appartenenti alla Polizia di Stato, che giustificano una verifica specialistica dell'idoneità psichica.

  • art. 53 c.p.

    Richiamato, insieme all'art. 381 c.p.p., per sottolineare la peculiarità delle funzioni di polizia e delle relative esigenze di idoneità.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle Commissioni mediche concorsuali sull'idoneità psicofisica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta contraddittorietà, macroscopica inattendibilità, travisamento dei presupposti o evidente carenza istruttoria, sulla base di elementi concreti allegati dall'interessato.
  • Le disposizioni concorsuali possono prevedere che la Commissione medica si avvalga di strutture e professionalità specialistiche dell'amministrazione; il sanitario che svolge la valutazione psicopatologica di supporto non deve necessariamente essere componente della Commissione esaminatrice, quando la disciplina attribuisce alla Commissione la decisione finale.
  • La nozione di inidoneità psichica prevista dalla disciplina di accesso alla Polizia di Stato non richiede necessariamente una compromissione del funzionamento sociale o lavorativo: anche un disturbo pregresso o un'alterazione ritenuta incompatibile con le specifiche esigenze del servizio può integrare una causa di esclusione.
  • Accertamenti sanitari, consulenze e certificazioni formati in contesti diversi non prevalgono sul giudizio della Commissione medica concorsuale, salvo che dimostrino in modo concreto una manifesta inattendibilità o un evidente travisamento dell'accertamento contestato.
  • Gli accertamenti psicofisici e attitudinali concorsuali, in quanto legati allo specifico contesto selettivo e allo stress prestazionale connesso, non sono normalmente ripetibili al di fuori della procedura, salvo il caso di manifesta inattendibilità del giudizio originario.
  • L'idoneità conseguita in precedenti concorsi, in altro Corpo o durante pregresse esperienze militari non vincola la successiva valutazione: i requisiti devono essere verificati con riferimento alla specificità del ruolo e al momento della singola selezione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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