Sentenza n. 1224/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 335/25 del 01/04/2025 del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro che aveva ordinato l’attribuzione della Carta Docente per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro n. 335/25, notificata al Ministero il 7 giugno 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’accreditamento sulla Carta Docente di complessivi 3.000 euro, pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2015/2016 al 2020/2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 3 febbraio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione agli obblighi derivanti dal giudicato e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni, poiché il ricorso è stato notificato oltre sette mesi dopo la notificazione della sentenza del giudice ordinario. Ha inoltre rilevato che il passaggio in giudicato del titolo risultava comprovato dall’attestazione di segreteria dell’11 febbraio 2026, requisito necessario per l’ottemperanza a una sentenza non emessa dal giudice amministrativo. Nel merito, ha accertato l’inadempimento ministeriale e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di emettere la Carta Docente e di accreditarvi 3.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il responsabile della Direzione Generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1 l. 107/2015
Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo dell’attribuzione della Carta Docente, oggetto dell’obbligo imposto dal giudicato e fatto valere in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.
Il termine dilatorio deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo e, nel caso concreto, risultava ampiamente decorso prima della notificazione del ricorso per ottemperanza.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, in combinato disposto con l’art. 93 c.p.c., quale fondamento della regolazione e distrazione delle spese processuali.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo puntuale di facere o di attribuzione di una prestazione, quando l’amministrazione non vi abbia adempiuto.
- Per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è necessario comprovare il passaggio in giudicato del titolo, mentre tale requisito non è richiesto nello stesso modo per l’ottemperanza a una sentenza del giudice amministrativo secondo quanto rilevato nella decisione.
- Il ricorso per l’esecuzione coattiva di un titolo nei confronti della pubblica amministrazione può essere proposto soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni.
- In sede di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire per l’esecuzione qualora l’inottemperanza si protragga oltre il termine assegnato.
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