Cassazione Penale, Sentenza n. 5501/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha aggravato la misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Il ricorrente deduce un unico motivo, lamentando vizi di violazione di norme processuali e carenza/insufficienza della motivazione (apoditticità, assertività) in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e alla mancata qualificazione della violazione come "di lieve entità". La violazione contestata consiste nell'aver ricevuto in casa una donna (Khamlich Soumia, moglie di Azza Rachid) nonostante il divieto di comunicazione con estranei al nucleo familiare, e nella presenza di Azza Rachid al citofono; il difensore sostiene che si tratta di episodio di lieve entità e che non sussisterebbero elementi concreti e attuali per ritenere inefficaci gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606 cod. proc. pen.). Ha ritenuto che l'eccezione di carenza motivazionale fosse formulata in termini generici e non avesse fornito un concreto confronto critico con la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui la presenza in casa di persone ritenute legate all'attività di approvvigionamento di stupefacenti dimostra la persistenza di rapporti con il fornitore e costituisce elemento idoneo ad aggravare il pericolo di reiterazione e a rendere inadeguata la misura degli arresti domiciliari. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di rito (art. 94).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata per definire i vizi dedotti in cassazione; la Corte l'ha applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso laddove la deduzione riguarda una presunta violazione di legge sostanziale (comma 1, lett. b) in relazione a norme processuali) e per il mancato rispetto dei requisiti di specificità nella deduzione del vizio di motivazione (comma 3).
art. 274 cod. proc. pen.
Riferimento richiamato dalla difesa in tema di esigenze cautelari: la Corte richiama i principi della concretezza e attualità del pericolo, ma osserva che la situazione di fatto (il ricorrente già sottoposto ad arresti domiciliari e la presenza di contatti con soggetti ritenuti fornitori) legittima la valutazione del Tribunale sul persistere delle esigenze cautelari.
art. 276 cod. proc. pen. e art. 276, comma 1-ter
Norme richiamate nel ricorso; la Corte non ha ritenuto che la deduzione relativa alla violazione di tali norme fosse formulata con la specificità necessaria per invalidare la motivazione del giudice del riesame.
art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
Norma processuale menzionata nel ricorso; la Corte non ha ravvisato un'errata applicazione tale da giustificare l'accoglimento del ricorso, per mancata specificazione del presunto vizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
art. 94 cod. proc. pen.
Norma citata rispetto agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte dispone l'invio degli atti per gli adempimenti previsti.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata nella valutazione dell'entità della somma equitativamente determinata; il riferimento è utilizzato per giustificare la determinazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In Cassazione le censure sulla motivazione devono essere formulate con specificità e confronto puntuale con le ragioni del provvedimento impugnato; affermazioni generiche di "apoditticità" o "assertività" sono spesso inammissibili.
- La presenza di contatti o di accessi a casa con persone ritenute collegate all'attività delittuosa può essere considerata elemento idoneo a dimostrare il pericolo di reiterazione e a giustificare l'aggravamento della misura cautelare.
- Quando l'imputato è già sottoposto a misura cautelare, la persistenza delle esigenze cautelari è implicitamente presupposta; spetta al ricorrente dimostrare, con argomentazioni concrete, la diversa valutazione.
- Nel valutare la lieve entità di una violazione degli obblighi connessi alla misura cautelare, il giudice esprime un apprezzamento di merito: per contestarlo in Cassazione occorre dimostrare un errore logico-giuridico specifico o un'insufficienza motivazionale documentata.
- I ricorsi manifestamente infondati o formulati in modo generico possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende).
- In contesti di reati collegati a sostanze stupefacenti, la rilevanza dei rapporti con terzi (fornitori, contatti ripetuti) è un elemento valutato rigorosamente dai giudici cautelari nella ponderazione dell'adeguatezza della misura.
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