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Sentenza

Sentenza n. 1771/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento dell’Ordinanza n. 1052 del 5 dicembre 2025, del Comune di Acireale, Settore Controllo del Territorio, con la quale è stato ingiunta la demolizione delle opere abusive, con l’avvertenza, in caso di inottemperanza, dell’applicazione della sanzione pecuniaria, della trascrizione ai RR.II. di Catania delle particelle catastali ai fini pubblicistici, dell’individuazione delle aree da immettere in possesso al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e dell’area di sedime.

Giustizia amministrativa202600417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una veranda realizzata mediante chiusura di una tettoia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Acireale le ha ingiunto la demolizione delle opere ritenute abusive, consistenti nella chiusura su più lati di una tettoia posta nella corte pertinenziale dell’appartamento. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative e dell’obbligo di motivazione, sostenendo che il Comune avesse respinto con una formula stereotipata le osservazioni presentate nel procedimento, senza esaminare le autorizzazioni del Genio Civile, il collaudo statico e la tesi della facile rimovibilità delle chiusure. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 20 della legge regionale siciliana n. 4/2003, sostenendo che la chiusura della tettoia, di superficie inferiore a 50 mq, fosse realizzata con strutture precarie e facilmente rimovibili, che la veranda fosse aperta su un lato e che l’assenza di un collegamento diretto con l’appartamento escludesse un aumento di volume. Ha contestato anche l’affermazione comunale relativa all’assenza del nulla osta del Genio Civile. In via istruttoria ha chiesto verificazione e/o consulenza tecnica d’ufficio. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo la natura vincolata dell’ordine di demolizione, la sufficienza della descrizione dell’abuso e delle norme violate, nonché la natura stabile e non facilmente rimovibile della veranda, come risultante dal verbale di sopralluogo.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché l’ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato e doveroso una volta accertata l’abusività, senza necessità di una specifica ponderazione dell’interesse pubblico o dell’affidamento del privato. È sufficiente indicare i presupposti di fatto e di diritto dell’illecito. Sebbene l’Amministrazione non abbia confutato analiticamente ogni deduzione della ricorrente, la formula con cui ha ritenuto le osservazioni inidonee a interrompere il procedimento esprimeva una valutazione sostanzialmente negativa e inequivoca; inoltre, l’ordinanza descriveva dettagliatamente l’opera e indicava le disposizioni violate. Il secondo motivo è stato respinto perché l’art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003 collega la precarietà al criterio strutturale della facile rimovibilità, non alla temporaneità dell’uso. Sono escluse dalla disciplina derogatoria le opere stabili, non smontabili o rimovibili soltanto mediante demolizione distruttiva. Il verbale di sopralluogo, non contestato mediante querela di falso, ha fatto piena prova delle circostanze ivi attestate. Da esso risultavano infissi in alluminio e vetro, un infisso in legno, una controparete in cartongesso e fibra di legno, pavimentazione e pareti intonacate: elementi indicativi della creazione di un locale stabile, solido e durevole, con incremento di superficie utile e volume e modifica della sagoma, soggetto a permesso di costruire. L’assenza di una porta di collegamento con l’appartamento non escludeva l’aumento volumetrico, poiché la veranda era autonomamente utilizzabile e destinata a studio di pittura. Le autorizzazioni del Genio Civile, anche se esistenti, non avrebbero sostituito né sanato il titolo edilizio urbanistico. È stata inoltre dichiarata inammissibile l’istanza di verificazione e consulenza tecnica, in quanto diretta a contestare risultanze fidefacienti del verbale di sopralluogo senza proposizione di querela di falso. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordine di demolizione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto dell’esercizio del potere; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto assolto mediante la descrizione dell’opera e l’indicazione delle norme violate.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le osservazioni partecipative non impongono all’Amministrazione una confutazione analitica di ogni argomento quando il provvedimento, in ragione della natura vincolata del potere, renda comunque comprensibili le ragioni del mancato accoglimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata confutazione puntuale delle osservazioni non determina illegittimità dell’ordine di demolizione quando l’Amministrazione abbia espresso una valutazione sostanzialmente negativa e l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere modificato dall’apporto partecipativo.

  • art. 20, commi 1 e 4, l.r. Sicilia n. 4/2003

    “In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie (...)”; “Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione”.

    La deroga opera solo per strutture strutturalmente precarie e facilmente rimovibili; non riguarda opere stabili o rimovibili soltanto mediante demolizione distruttiva.

  • art. 94 d.P.R. n. 380/2001

    Il procedimento e l’autorizzazione del Genio Civile attengono alla conformità alle norme tecniche sulle costruzioni e non sostituiscono il titolo edilizio urbanistico necessario.

  • d.P.R. n. 380/2001

    La realizzazione di un locale stabile con aumento di superficie utile, volume e modifica della sagoma costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato e doveroso una volta accertata l’abusività; non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale o sull’affidamento maturato per il decorso del tempo.
  • In materia di repressione degli abusi edilizi, l’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del privato quando il provvedimento descriva l’abuso, indichi le norme violate e renda comunque comprensibili le ragioni per cui le deduzioni siano state ritenute inidonee a modificare l’esito vincolato del procedimento.
  • Ai fini dell’art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003, la precarietà delle strutture deve essere valutata secondo un criterio strutturale: è precaria soltanto l’opera facilmente rimovibile senza attività demolitoria distruttiva, indipendentemente dalla temporaneità dell’uso.
  • La chiusura di una tettoia con infissi fissi, contropareti, pavimentazione e finiture interne, se idonea a creare un locale stabile e autonomamente utilizzabile, determina aumento di superficie utile e volume e modifica della sagoma, con conseguente necessità del permesso di costruire.
  • Le risultanze fattuali di un verbale di sopralluogo redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni fanno piena prova fino a querela di falso; una richiesta di verificazione o consulenza tecnica non può essere utilizzata per contestarle in assenza di tale iniziativa.
  • L’autorizzazione del Genio Civile relativa alle norme tecniche sulle costruzioni non sostituisce il titolo edilizio urbanistico e non sana la sua mancanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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