Sentenza n. 139/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi alla prova preselettiva e alle successive fasi di un corso-concorso per il reclutamento di venti dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, inclusi il bando, la graduatoria preselettiva, i quesiti e le griglie di correzione
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante alla prova preselettiva del corso-concorso indetto dalla Provincia Autonoma di Trento, ha contestato il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dalle fasi successive. Con il primo motivo ha dedotto l'illegittimità del sistema di cosiddetto doppio sbarramento previsto dal bando, consistente nella previsione di una soglia minima di 70/100 e, in aggiunta, nell'ammissione dei soli primi 120 candidati, prospettando violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento. Con il secondo motivo ha contestato i quesiti nn. 18, 42, 36 e 30 della prova preselettiva, ritenendoli ambigui, plurivoci o errati, e ha dedotto che la loro valutazione avrebbe inciso illegittimamente sul punteggio, chiedendone la neutralizzazione secondo la prova di resistenza. Ha inoltre chiesto l'ammissione con riserva alle fasi successive e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la procedura e le conseguenti assunzioni rientravano esclusivamente nella competenza della Provincia.
La decisione
Il Tribunale ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito per difetto di legittimazione passiva, rilevando che, in base alla disciplina statale e provinciale richiamata, il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, l'organizzazione scolastica e la procedura selettiva erano riferibili esclusivamente alla Provincia Autonoma di Trento. Nel merito, il Collegio non ha esaminato i due motivi di ricorso, poiché la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, dopo avere già rinunciato alla domanda cautelare. La rinuncia è stata accettata dalla Provincia e non vi sono state opposizioni alla definizione del giudizio. Il Tribunale, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a., ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 100 l.p. 5/2006
“Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”
Costituisce la base normativa provinciale per l'indizione del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.
art. 12-bis d.P.P. 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg.
“Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali”
Disciplina regolamentare richiamata quale fondamento del corso-concorso.
artt. 55 e 56 c.p.a.
Richiamati in relazione alla domanda cautelare, rispettivamente collegiale e monocratica, alla quale la ricorrente ha successivamente rinunciato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito, previo avviso alle parti e in assenza di opposizioni, la definizione della causa in camera di consiglio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso, della quale il Tribunale ha preso atto dopo l'accettazione della Provincia.
art. 85 c.p.a.
Richiamato insieme agli artt. 35 e 84 c.p.a. per la definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.
D.P.R. 405/1988
Richiamato, insieme alle successive modifiche e alla legislazione provinciale, per individuare nella Provincia la titolarità dell'organizzazione scolastica e della procedura selettiva.
d.lgs. 433/1996
Richiamato quale modifica della disciplina concernente le competenze provinciali in materia scolastica.
d.lgs. 346/2003
Richiamato quale ulteriore fonte modificativa della disciplina delle competenze provinciali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando una procedura selettiva e le conseguenti assunzioni riguardano esclusivamente il personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e sono disciplinate dalla normativa provinciale, la relativa legittimazione passiva spetta alla Provincia titolare della procedura, mentre il Ministero dell'Istruzione può essere estromesso dal giudizio.
- La rinuncia al ricorso, se dichiarata dalla parte ricorrente e accettata dalla parte costituita nei casi previsti dal codice del processo amministrativo, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di legittimità dedotti.
- La rinuncia alla domanda cautelare e la successiva rinuncia al ricorso determinano il venir meno della necessità di esaminare le censure rivolte agli atti della procedura concorsuale; la definizione del giudizio può avvenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando le parti siano previamente avvisate e non si oppongano.
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