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Ordinanza

Ordinanza n. 8/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza) n. 2928/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. III, che aveva accolto il ricorso principale e il ricorso incidentale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa appellante principale ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la sospensione cautelare. Al primo sommario esame, il CGARS ha ritenuto non implausibili le doglianze relative all'esperibilità del soccorso istruttorio. L'impresa appellante incidentale aveva prospettato, invece, l'esistenza di un titolo concessorio tacito, ma tale prospettazione non è stata ritenuta, allo stato, idonea. La valutazione è stata compiuta in via sommaria e con riserva degli approfondimenti della fase di merito.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'istanza cautelare proposta con l'appello principale e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La decisione cautelare è stata motivata dalla non implausibilità, allo stato degli atti, delle censure sull'esperibilità del soccorso istruttorio, nonché dalla già intervenuta stipulazione del contratto e dalle esigenze imperative connesse alla sua esecuzione. Il Collegio ha escluso, invece, che potesse configurarsi in questa fase un idoneo titolo concessorio tacito in favore dell'appellante incidentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti; è stata disposta la fissazione dell'udienza pubblica per il merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello e dell'esame della richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere disposta quando le censure dell'appellante appaiano non implausibili al primo sommario esame, ferma la necessità degli approfondimenti propri della fase di merito.
  • La già intervenuta stipulazione del contratto e le esigenze imperative connesse alla sua esecuzione possono concorrere a fondare l'accoglimento della tutela cautelare contro una sentenza di primo grado che ne comprometta l'esecutività.
  • In sede cautelare, la prospettazione dell'esistenza di un titolo concessorio tacito non è sufficiente quando, allo stato degli atti, non risulti idonea a configurare l'esistenza del titolo.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEsecuzione del contratto pubblico
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiTutela cautelareSoccorso istruttorioEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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