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Sentenza

Sentenza n. 1369/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bologna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato perché il contratto di soggiorno, sottoscritto digitalmente, era stato caricato dal datore di lavoro nel portale ministeriale circa un mese dopo la comunicazione automatica e oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto l’erronea ed eccessivamente formalistica interpretazione dell’art. 22 del testo unico immigrazione; la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., per difetto di istruttoria, mancato adeguato bilanciamento degli interessi e contraddittorietà dell’azione amministrativa; in via subordinata, ha lamentato la mancata valutazione del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Dal provvedimento emerge che, dopo un preavviso di revoca, il datore di lavoro aveva trasmesso il contratto sottoscritto, senza tuttavia fornire giustificazioni sul ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo assorbente la censura relativa all’insussistenza di un valido motivo di revoca. L’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto e trasmesso entro quindici giorni dall’ingresso del lavoratore, ma né il tenore letterale della disposizione né l’interpretazione sistematica e teleologica della disciplina consentono di qualificare tale termine come perentorio. In ogni caso, il ritardo nella trasmissione, per la sua entità, non era tale da giustificare la revoca del nulla osta. Il provvedimento è stato quindi annullato. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono [...] il contratto di soggiorno [...] Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica [...] allo sportello unico per l’immigrazione

    Il termine di quindici giorni per la sottoscrizione e trasmissione del contratto di soggiorno non è perentorio, poiché tale natura non emerge dal testo della norma né dalla sua interpretazione sistematica e teleologica. Il mero ritardo, comunque non particolarmente significativo, non giustifica la revoca del nulla osta.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per contestare la revoca e la mancata valutazione della posizione sostanziale dello straniero; la decisione non ne sviluppa un’autonoma applicazione, avendo accolto il ricorso per l’illegittimità della revoca fondata sul ritardo.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamato nello svolgimento procedimentale con riguardo al preavviso di revoca e alle osservazioni prodotte; la decisione non fonda autonomamente l’accoglimento su una violazione della partecipazione procedimentale.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 per la sottoscrizione e la trasmissione del contratto di soggiorno non ha natura perentoria, non emergendo tale qualificazione né dal dato letterale né dall’interpretazione sistematica e teleologica della disciplina.
  • Il superamento del termine previsto per la trasmissione del contratto di soggiorno non legittima automaticamente la revoca del nulla osta al lavoro subordinato: l’amministrazione deve verificare se il ritardo, valutato in concreto, sia di entità tale da giustificare una misura così incisiva.
  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può fondarsi su un’applicazione meramente formalistica del termine di trasmissione del contratto di soggiorno quando il contratto sia stato comunque sottoscritto e trasmesso e il ritardo non risulti sostanzialmente significativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTermini del procedimentoAutotutela decisoria

Testo integrale

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