Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12639/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: 1. della deliberazione/determinazione, non nota e non comunicata, con la quale si è proceduto alla proroga del servizio di trasporto disabili ex art. 26 della legge 833/1978 sino al 31/12/2204 in favore del RTI ricorrente, importo della proroga € 238.431,60=; 2. della nota dell’ASL Roma 5 ASL Roma 5 - Protocollo n° 46525 del 31-102024 (trasmessa a mezzo pec il 31/10/2024) di comunicazione della proroga del servizio di trasporto disabili ex art. 26 della legge 833/1978 sino al 31/12/2204 nonché della determinazione n. 203/161 del 30/10/2024 (quest’ultima non trasmessa e non nota) di proroga del servizio di trasporto disabili ex art. 26 della legge 833/1978 sino al 31/12/2204 in favore del RTI ricorrente, importo della proroga € 238.431,60= 3. degli atti presupposti e conseguenti, ancorché non noti, occorrendo della nota ASL Roma 5 - Protocollo n° 42882 del 11-10-2024; PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA MEDITRAL SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA IL 2\2\2025: 1. della determinazione dirigenziale 203/191 del 31/12/2024 con la quale la ASL RM5 ha proceduto all’ulteriore a proroga del servizio di trasporto disabili ex art. 26 della legge: “Autorizzazione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del d. lgs. 50/2026 prosecuzione del servizio al RTI Meditral – Mobilità di Sostegno a far data dal 01/01/2025 al 31/12/2025 o minore tempo necessario all’aggiudicazione della relativa gara indetta con deliberazione 1185 del 20/06/2023, rettificata della deliberazione 1152 del 07/08/2023, e n. 1754 del 28/09/2023, importo presunto € 119.215,80 IVA 10% compresa”; 2. occorrendo, della determinazione dirigenziale n. 1060 del 24/12/2024, del verbale del RUP e del Direttore UOC appalti e contratti del 11/12/2024, allegato alla delibera 1060 del 24/12/2024 (non trasmessi), quali atti presupposti della motivazione della proroga tecnica; 3. degli atti presupposti e conseguenti; PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA MEDITRAL SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA IL 5\4\2025: 1. della determinazione dirigenziale 203/27 del 19/02/2025, notificata il 21/02/2025, con la quale la ASL RM5 ha proceduto all’ulteriore a proroga del servizio di trasporto disabili ex art. 26 della legge: “Autorizzazione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del d. lgs. 50/2026 prosecuzione del servizio al RTI Meditral – Mobilità di Sostegno a far data dal 01/02/2025 al 31/03/2025 o minore tempo necessario alla stipula del contratto della deliberazione di aggiudicazione n. 25 del 21/01/2025, importo presunto € 238.43, 10 IVA 10% compresa”, nonché della nota di trasmissione ASL Roma 5 - Protocollo n° 6926 del 21-2-2025; 2. degli atti presupposti e conseguenti;

Giustizia amministrativa202413601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: proroghe del servizio di trasporto disabili disposte dall’ASL Roma 5 in favore del RTI ricorrente, comprese le ulteriori proroghe adottate nel dicembre 2024 e nel febbraio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti con cui l’ASL Roma 5 aveva disposto la proroga del servizio di trasporto disabili ex art. 26 della legge n. 833/1978, inizialmente sino al 31 dicembre 2024 e successivamente per il 2025 e sino al 31 marzo 2025 o al minor tempo necessario alla stipula del nuovo contratto. Dal testo non risultano esaminati nel merito specifici vizi di legittimità degli atti impugnati. Il 4 luglio 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, alla luce di elementi sopravvenuti illustrati dall’amministrazione nella memoria ex art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Il giudice ha applicato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, e non vi sono repliche o richieste contrarie, il giudice non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La dichiarazione resa sino al momento della decisione determina quindi la presa d’atto giudiziale e la conseguente pronuncia di improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura e delle ragioni della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Prevede la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla memoria dell’amministrazione nella quale sono stati illustrati gli elementi sopravvenuti posti a fondamento della dichiarazione di carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in assenza di repliche o richieste contrarie.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire quando la parte abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché vige il principio dispositivo in senso ampio.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può riguardare tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti e determina l’improcedibilità di tutte le domande così definite.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate in considerazione della natura e delle ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.