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Sentenza

Sentenza n. 329/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Bologna, Settore Servizi per l'Edilizia (PG. n. 526988/2019) del 25.11.2019, avente ad oggetto “Rimessione in pristino ex artt. 15 e 16 della L.R. 23/2004 per opere abusive site in via Umberto Terracini n. 20”.

Giustizia amministrativa202000364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimessione in pristino per opere edilizie abusive, con ordine di rimozione di cinque container, un armadio metallico e un volume tecnico per i motori di celle frigorifere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 della medesima legge regionale e degli artt. 13 e 17 della L.R. n. 15/2013, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneo presupposto di diritto. In relazione a cinque container e a un armadio metallico, ha sostenuto che si trattasse di strutture semplicemente appoggiate al suolo, facilmente amovibili, utilizzate per il trasporto delle merci e non destinate a un uso stabile, quindi estranee alla nozione di nuova costruzione e non assoggettabili all'ordine di ripristino. Quanto al volume tecnico destinato ad alloggiare i motori delle celle frigorifere, ha contestato la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia, sostenendo che si trattasse di una singola struttura pertinenziale, funzionale agli impianti del capannone e riconducibile all'attività edilizia libera.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto ai container e all'armadio metallico, ha ritenuto corretta la qualificazione comunale come interventi di nuova costruzione, poiché la nozione comprende anche l'installazione di manufatti leggeri e strutture utilizzati come depositi, magazzini o simili, salvo che siano destinati a esigenze temporanee. La permanenza dei manufatti in loco e il loro utilizzo per diversi anni dimostrano la non provvisorietà; è irrilevante il mancato ancoraggio al suolo, dovendosi avere riguardo soprattutto alla destinazione d'uso. Quanto al volume tecnico per i motori delle celle frigorifere, il Collegio ha ritenuto legittima la qualificazione come ristrutturazione edilizia, poiché la normativa regionale ricomprende in tale categoria anche la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Inoltre, per dimensioni e caratteristiche — lunghezza di 1,76 m, profondità di 1,05 m e altezza di 1,80 m — il manufatto non è qualificabile come pertinenza di modesta entità rientrante nell'edilizia libera, incidendo significativamente sul territorio. Le censure relative al difetto di istruttoria, al travisamento e all'erroneo presupposto sono state quindi ritenute infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 15 e 16 L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004

    Costituiscono la base normativa delle misure comunali di rimessione in pristino e della sanzione pecuniaria per gli interventi edilizi abusivi.

  • artt. 13 e 17 L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla qualificazione degli interventi edilizi e all'attività edilizia libera; la decisione applica la disciplina regionale per ritenere i manufatti contestati soggetti a titolo edilizio e alle conseguenti sanzioni.

  • art. 9, comma 1, lett. g), L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013

    È richiamato per la qualificazione come nuova costruzione dell'installazione di manufatti leggeri e strutture utilizzati come depositi, magazzini o simili, quando non siano destinati a esigenze temporanee.

  • d.P.R. n. 380/2001

    La disciplina statale è richiamata insieme alla normativa regionale per affermare che tra gli interventi di nuova costruzione rientra l'installazione di manufatti leggeri e strutture destinati a depositi, magazzini o usi analoghi, salvo esigenze temporanee.

  • art. 7, comma 4, lett. c-bis), L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013

    È invocato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità del volume tecnico alla categoria delle pertinenze e all'attività edilizia libera; il TAR esclude tale qualificazione in ragione delle dimensioni e dell'impatto volumetrico del manufatto.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione edilizia di container, manufatti leggeri e strutture destinate a deposito o magazzino, non è decisivo il loro mancato ancoraggio al suolo o la mera amovibilità materiale; occorre valutare la destinazione d'uso concreta e la durata dell'utilizzo. La permanenza per anni esclude, in assenza di ulteriori elementi, la natura temporanea dell'installazione e consente di ricondurla alla nuova costruzione.
  • L'installazione di manufatti leggeri o strutture utilizzati come depositi, magazzini o simili integra un intervento di nuova costruzione quando non sia diretto a soddisfare esigenze meramente temporanee, con conseguente assoggettamento al titolo edilizio e alle sanzioni ripristinatorie previste per l'abuso.
  • La realizzazione di un volume tecnico necessario per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici può rientrare nella ristrutturazione edilizia; la sua riconducibilità all'edilizia libera quale pertinenza richiede comunque una modesta entità e l'assenza di un significativo impatto volumetrico sul territorio.
  • Un manufatto destinato ad alloggiare impianti non è automaticamente qualificabile come pertinenza edilizia di modesta entità: dimensioni e caratteristiche concrete possono escludere l'edilizia libera quando determinino un'incidenza rilevante sul territorio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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