Cassazione Civile, Ordinanza n. 27366/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Nel contesto di un giudizio di divisione ereditaria aperto dopo la morte della madre comune, alcuni coeredi avevano dedotto in appello l'usucapione di un immobile caduto in successione, assumendo che il possesso del bene da parte del de cuius e poi del coerede sarebbe stato ultraventennale, pubblico ed esclusivo. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il bene fosse stato goduto dal coerede in vita della madre per concessione di quest'ultima e, dopo il decesso, uti condominus insieme agli altri eredi, escludendo sia la prova di una signoria esclusiva ad excludendum sia il decorso del ventennio. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 1140, 1141, 1144, 1158, 1163 e 2697 c.c. nonché di norme processuali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato l'istruttoria, in particolare l'interrogatorio formale, che a loro dire avrebbe dimostrato l'inizio del possesso nel 1985 e la sua protrazione oltre vent'anni; con il secondo motivo hanno dedotto violazione di norme costituzionali e processuali, censurando la motivazione della sentenza d'appello come apparentemente o insufficiente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse conformata ai principi consolidati in tema di usucapione da parte del coerede, secondo cui è necessario che il compossessore estenda il godimento in termini di esclusività, con modalità incompatibili con il godimento altrui e tali da rivelare inequivocamente la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. Ha inoltre rilevato che la valutazione del giudice di merito, secondo cui tale prova mancava e il ventennio non era decorso, non era censurabile in sede di legittimità, poiché il primo motivo mirava in realtà a un riesame del merito e, in ogni caso, era carente di specificità quanto alla dedotta confessione, non essendo stato allegato il verbale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare la motivazione, che peraltro non era apparente, in presenza di doppia conforme. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché le controparti erano rimaste intimate; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la configurabilità del possesso utile all'usucapione; la Corte ribadisce che, nel caso del coerede, il possesso deve assumere caratteri di esclusività e signoria ad excludendum.
art. 1141 c.c.
Invocato per la disciplina dell'interversione del possesso; la Corte afferma che il coerede già compossessore non necessita di interversione in senso tecnico, ma deve comunque rendere il possesso esclusivo e inequivoco.
art. 1144 c.c.
Richiamato nel motivo, senza specifica autonoma applicazione nel decisum, nell'ambito della censura sul possesso utile all'usucapione.
art. 1158 c.c.
Norma base dell'usucapione; la Corte ribadisce che il termine ventennale e il possesso esclusivo devono risultare provati.
art. 1163 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della censura sul possesso; non assume autonoma portata decisoria nel provvedimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare l'onere probatorio; la Corte conferma che grava su chi invoca l'usucapione la prova rigorosa dei relativi presupposti.
art. 115 c.p.c.
Invocato per criticare la valutazione delle prove; la Corte esclude che ciò consenta un riesame del merito in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ritiene inammissibile la censura perché diretta sostanzialmente a contestare l'apprezzamento delle prove.
art. 228 c.p.c. e ss.
Richiamati nel primo motivo in relazione alla dedotta confessione resa in interrogatorio formale; la Corte ne esclude lo scrutinio per difetto di autosufficienza.
art. 11, comma 4, Cost.
Censurato nel secondo motivo, ma la Corte non ne trae alcuna violazione effettiva.
art. 132, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedotta insufficienza motivazionale; la Corte esclude che ricorra una motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come parametro della motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza d'appello compiuta e non apparente.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che, quando il ricorso è contrario a orientamenti consolidati, va dichiarato inammissibile.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato per il tema della doppia conforme e del filtro sull'appello; la Corte evidenzia che impedisce il sindacato sul vizio motivazionale nei limiti prospettati.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Menzi0nato solo in relazione agli effetti processuali della declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il coerede che, dopo l'apertura della successione, continui a godere del bene ereditario può usucapire la quota degli altri coeredi solo se il possesso si connota in modo esclusivo e inequivoco, tale da manifestare una volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
- Non è sufficiente, per provare l'usucapione del bene ereditario, la mera utilizzazione o amministrazione del bene da parte di uno dei coeredi, poiché tali circostanze sono compatibili con una gestione nell'interesse comune e con la presunzione di compossesso.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare un riesame del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso che fondi la censura su risultanze istruttorie deve essere specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione e produzione degli atti processuali rilevanti, altrimenti è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura in cassazione nei limiti del vizio motivazionale come prospettato dalla parte, salvo casi diversi non ricorrenti nella fattispecie.
- La motivazione è censurabile per nullità solo quando sia meramente apparente; se il giudice di merito ha esposto un percorso argomentativo compiuto, la doglianza si risolve in una mera contestazione del risultato decisorio.
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