Sentenza del 06/09/2023 n. 25967 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava il diritto al rimborso IVA per l'anno 2010 richiesto da Siemens in base agli artt. 38-bis e 38-ter del DPR n. 633/1972 e all'accordo di reciprocità Italia-Svizzera: l'Amministrazione aveva negato il rimborso sostenendo che Siemens aveva effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia (due acquisti da società italiane con consegne rispettivamente in Svizzera e in Germania) e che, pertanto, non poteva beneficiare della procedura di rimborso prevista per soggetti esteri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto corretta la conclusione che riguarda la cessione effettuata da Sapre Srl (merce consegnata in Svizzera) trattandosi di esportazione non imponibile, quindi il rimborso non può essere ottenuto dallo Stato italiano ma deve essere chiesto al cedente (salvo impossibilità pratica). Per la cessione effettuata da TeG S.p.A. (merce acquistata in Italia da Siemens e spedita dal venditore in Germania a un terzo), la Corte ha ritenuto che non si configuri né una esportazione né una cessione intracomunitaria non imponibile (perché l'acquirente è soggetto extra-UE privo di partita IVA comunitaria) e quindi la cessione era imponibile; in relazione a questa operazione la Corte ha accolto l'originario ricorso di Siemens e ha riconosciuto il diritto al rimborso tramite la procedura prevista, atteso che non è provata l'esistenza di ulteriori operazioni IVA in Italia poste in essere da Siemens nel periodo. Le spese di giudizio sono compensate integramente fra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
Disciplina il rimborso IVA per soggetti stabiliti in altri Stati membri; esclude il rimborso per chi dispone di stabile organizzazione in Italia o ha effettuato operazioni diverse da quelle per le quali il debitore dell'imposta è il committente/cessionario.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-ter
Estende la procedura di rimborso anche ai soggetti stabiliti in Stati extra-UE a condizione di reciprocità; applicabile solo se l'operazione è soggetta a IVA secondo le regole nazionali/UE.
D.P.R. n. 633/1972, art. 8
art. 8, comma 1, lett. b)
Definisce le cessioni all'esportazione non imponibili: cessioni con trasporto/spedizione fuori dal territorio della CEE entro 90 giorni a cura del cessionario o per suo conto.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 41
art. 41, comma 1, lett. a)
Definisce le cessioni intracomunitarie non imponibili: cessioni verso cessionari soggetti passivi in altro Stato membro con trasporto in altro Stato membro.
Accordo di reciprocità Italia-Svizzera (18 luglio 1997)
Stabilisce condizioni di reciprocità per il rimborso dell'IVA ai soggetti svizzeri; la Corte ha ritenuto che la reciprocità, per quanto controparte la vantava, non è applicabile quando l'operazione in questione è non imponibile (esportazione).
Cass. n. 3099/2016
Cass. n. 3099 del 17/02/2016
Ha affermato che la cessione di beni esistenti sul territorio nazionale dal cedente residente verso cessionario extracomunitario privo di partita IVA, quando i beni non sono usciti dal territorio UE, è una normale cessione imponibile e non una esportazione né una cessione intracomunitaria non imponibile.
Cass. n. 21411/2017
Cass. n. 21411 del 15/09/2017
Ha precisato che per il diritto al rimborso IVA da parte di società estera non è necessaria la nomina di un rappresentante fiscale in Italia e che il rimborso può essere ottenuto con la procedura di cui all'art. 38-ter, ove sussistano le condizioni previste.
Sentenze Corte di Giustizia UE (C-35/05, C-564/15, C-691/17, C-397/21)
C-35/05 Reemtsma; C-564/15 Farkas; C-691/17 PORR; C-397/21 Humda
Costituiscono principi secondo i quali, se un'operazione è un'esportazione erroneamente assoggettata ad IVA, il compratore deve chiedere la restituzione al cedente; lo Stato membro può intervenire e rimborsare direttamente solo ove sia eccessivamente difficoltoso ottenere il rimborso dal cedente (es. insolvenza o liquidazione).
Massime di principio
- Se la fornitura è una vera esportazione extra-UE (merce uscita dal territorio UE secondo art. 8 DPR 633/1972), l'IVA non è dovuta e l'eventuale imposta versata di fatto va chiesta al cedente, non allo Stato; il rimborso dallo Stato è possibile solo se è impraticabile ottenere la restituzione dal cedente.
- La procedura di rimborso per soggetti extra-UE (art. 38-ter) richiede che l'operazione sia soggetta a IVA e che sussistano le condizioni di reciprocità; non si applica se l'operazione è in realtà non imponibile (esportazione).
- Quando un soggetto extra-UE privo di partita IVA acquista beni in Italia e il venditore spedisce la merce in altro Stato membro a un terzo, se il destinatario finale non è un soggetto passivo comunitario la cessione resta imponibile in Italia (ai sensi della giurisprudenza), e il rimborso può essere riconosciuto al compratore estero se non esistono effettive attività imponibili svolte dallo stesso in Italia nel periodo.
- La verifica della sussistenza di operazioni attive rilevanti ai fini IVA sul territorio italiano è cruciale: la presenza di tali operazioni può escludere il diritto al rimborso; l'onere probatorio grava sull'Amministrazione che la deduce, mentre il richiedente deve provare le condizioni di fatto per il rimborso.
- In controversie con più operazioni distinte, è possibile un accoglimento parziale: singole cessioni vanno esaminate isolatamente secondo la loro qualificazione fiscale (esportazione, cessione intracomunitaria, cessione interna imponibile).
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