Sentenza del 06/09/2023 n. 858 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto e utilizzato un credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo relativo al 2015 (esposto nel quadro RU 2016 per € 80.333). In sede di verifica l'Ufficio ha ritenuto mancante il requisito oggettivo per l'agevolazione, sostenendo che le spese non erano riconducibili ad attività di ricerca ammissibili e che i progetti contestati erano mera implementazione di know‑how già consolidato (brevetto 2010). L'Agenzia ha quindi notificato atto di recupero per le somme compensate (2016-2017). La società ha impugnato l'atto fornendo documentazione tecnica e una perizia di parte; la CTP ha accolto il ricorso. L'Agenzia ha appellato sostenendo, fra l'altro, che non era obbligata a richiedere il parere tecnico al MISE e che la CTP sarebbe uscita dal petitum.
La decisione
La Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado (accoglimento del ricorso della società). I giudici hanno ritenuto che, se il diniego dell'agevolazione si fonda esclusivamente su valutazioni tecniche circa l'innovatività, l'incertezza e il contenuto evolutivo dei progetti, l'Amministrazione dovrebbe avvalersi del parere tecnico del MISE (unico organismo titolato per valutazioni tecniche di questo tipo) o comunque fornire una contestazione tecnica dettagliata. Nel caso concreto la contribuente aveva prodotto documentazione tecnica dettagliata e una perizia che descrivevano i quattro progetti e gli elementi di incertezza e innovazione; l'Ufficio non ha fornito un'analisi tecnica puntuale né ha confutato punto per punto le prove tecniche della società. Per tali ragioni la motivazione dell'atto di recupero è stata ritenuta carente e l'appello è stato respinto. Le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
Decreto-legge 145/2013, art. 3 (credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo) come modificato dalla L. 190/2014 art.1 comma 35
Fissa i requisiti per l'accesso al credito d'imposta per R&S (attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, significativi miglioramenti, incertezza tecnologica). Impone che il contribuente documenti il soddisfacimento dei requisiti; consente all'Amministrazione di verificare l'agevolabilità.
Decreto Ministeriale 27/05/2015
"qualora nell'ambito dell'attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle Entrate si rende necessaria una valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere"
Attribuisce al MISE la competenza tecnica per valutazioni di ammissibilità. La norma è formulata come facoltà per l'Agenzia di richiedere il parere, non come obbligo assoluto; tuttavia, se il diniego è basato unicamente su valutazioni tecniche complesse, l'assenza del parere MISE può indebolire la motivazione dell'atto di recupero se l'Ufficio non fornisce controdeduzioni tecniche puntuali.
Circolare Agenzia delle Entrate n.5/E del 16/03/2016
Definisce le caratteristiche della ricerca agevolabile e richiama i criteri per identificare attività di sviluppo sperimentale (miglioramenti significativi di prodotti/processi). Viene utilizzata dall'Amministrazione per valutare i requisiti di ammissibilità.
Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 (Disciplina aiuti di stato per ricerca, sviluppo e innovazione)
Fornisce definizioni e criteri comunitari per la qualificazione delle attività di sviluppo sperimentale e per la valutazione dell'ammissibilità degli aiuti; utilizzata come riferimento interpretativo per i requisiti tecnici.
Circolare MISE 46586/2009 (richiamata dalla parte)
Richiama il Manuale di Oslo per l'individuazione delle attività ammissibili e supporta l'interpretazione secondo cui l'innovazione può derivare anche da sviluppi successivi a un brevetto precedente, consentendo l'ammissibilità di implementazioni e nuove tipologie di prodotto.
Manuale di Oslo (2005)
Fonte metodologica di riferimento per definire attività innovative, utilizzata dalle parti per qualificare le attività e argomentare l'ammissibilità.
Massime di principio
- Se il diniego del credito R&S si fonda su valutazioni tecniche complesse (innovatività, incertezza, progresso rispetto allo stato dell'arte), l'Amministrazione dovrebbe articolare una risposta tecnica puntuale o richiedere il parere del MISE: l'omissione del parere non invalida automaticamente l'atto, ma può rendere la motivazione carente se l'Ufficio non contesta tecnicamente i documenti del contribuente.
- Il contribuente ha l'onere di fornire documentazione tecnica dettagliata (descrizione dei progetti, evidenze di incertezza/rischio, prova di risultati non raggiunti, dettaglio dei costi e contratti) e può avvalersi di perizie tecniche di parte per dimostrare l'ammissibilità.
- L'Amministrazione, se intende contestare l'agevolazione, deve replicare punto per punto alle prove tecniche fornite dal contribuente: affermazioni generiche o l'analisi esclusiva di contratti che non spiegano tecnicamente perché manca incertezza o innovazione sono insufficienti.
- La circostanza che un progetto derivi da un brevetto precedente non esclude automaticamente la possibilità di ulteriore ricerca e sviluppo ammissibile: occorre valutare se i nuovi progetti apportino miglioramenti significativi o affrontino incertezze tecnologiche non risolvibili con lo stato dell'arte.
- Contratti con corrispettivi predefiniti o rapporti con partner tecnici non escludono di per sé l'esistenza di attività sperimentali; tuttavia vanno valutati nel contesto della documentazione complessiva che dimostra incertezza e lavoro sperimentale.
- In contenziosi analoghi, è strategico per il contribuente presentare perizia tecnica e documentazione esaustiva già in sede amministrativa; per l'Amministrazione è prudente acquisire il parere tecnico del MISE quando la valutazione riguarda aspetti tecnici specialistici.
- La mancanza di una motivazione tecnica adeguata a giustificare il diniego può condurre alla conferma dell'agevolazione in giudizio e alla compensazione delle spese, specialmente in controversie caratterizzate da elementi tecnici complessi.
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