Cassazione Civile, Ordinanza n. 16356/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento notificata nel 2018 a seguito di cartella relativa a IRAP, IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2005, oltre interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello solo in parte, ritenendo non ancora prescritto il credito per le imposte, ma prescritte le pretese per interessi e sanzioni, applicando rispettivamente il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. e l'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza e inammissibilità dell'appello del contribuente per difetto di ius postulandi, poiché l'appello era stato proposto dal difensore con procura rilasciata dal contribuente già deceduto, e la morte del mandante avrebbe estinto il mandato ex art. 1722 c.c.; 2) violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che per le sanzioni dovesse operare il termine decennale, oppure comunque che, una volta divenuta definitiva la pretesa impositiva, il credito fosse soggetto a prescrizione decennale anche per accessori. La controricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per rinuncia all'eredità, ma la Corte ha rilevato che dall'atto prodotto risultava un legato in suo favore su quota di immobile, con possibile responsabilità ex art. 756 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha escluso la fondatezza del primo motivo, richiamando il principio di ultrattività del mandato alla lite: la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, se non dichiarata o notificata, non rende inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore originariamente munito di procura valida per i successivi gradi (con l'eccezione del ricorso per cassazione, che richiede procura speciale). Ha inoltre respinto il secondo motivo, osservando che la tesi del termine decennale riguardava ipotesi in cui la cartella si fondi su un giudicato relativo all'atto impositivo, circostanza non allegata né provata dall'Agenzia; per interessi e sanzioni relativi a crediti erariali resta invece applicabile la prescrizione quinquennale, rispettivamente ex art. 2948, n. 4, c.c. e art. 20 d.lgs. n. 472/1997. L'Agenzia è stata condannata alle spese, mentre non è stata disposta la condanna al contributo unificato per la qualità di amministrazione dello Stato patrocinata dall'Avvocatura generale.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello in assenza di valido ius postulandi; la Corte non ne accoglie la lettura proposta.
art. 83 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 12 del d.lgs. n. 546/1992 per contestare la validità della procura; la Corte applica invece il principio di ultrattività del mandato alla lite.
art. 1722 c.c.
La ricorrente invoca l'estinzione del mandato per morte del mandante; la Corte esclude che ciò comporti, nel processo, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal procuratore non avvertito dell'evento.
art. 20 d.lgs. n. 472/1997
Per le sanzioni tributarie è applicabile il termine quinquennale di prescrizione, salvo ipotesi diverse non provate nel caso concreto.
art. 2948 c.c.
Gli interessi sui crediti erariali soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale.
art. 285 c.p.c.
La notificazione della sentenza al procuratore è idonea a far decorrere il termine per impugnare nei confronti della parte deceduta, in base all'ultrattività del mandato.
art. 330 c.p.c.
È ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore della parte deceduta, se il mandato alla lite è ultrattivo.
art. 299 c.p.c.
La conoscenza aliunde della morte della parte non è decisiva se l'evento non è stato dichiarato o notificato nel processo.
art. 756 c.c.
Richiamato per affermare la possibile responsabilità dell'erede-legatario per il debito erariale nei limiti e nei presupposti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Se la parte costituita a mezzo di procuratore muore e l'evento non viene dichiarato in udienza né notificato alle altre parti, opera il principio di ultrattività del mandato alla lite: il difensore originariamente munito di procura valida per i successivi gradi conserva la legittimazione a proporre impugnazione, salvo il ricorso per cassazione che richiede procura speciale.
- La morte del mandante non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore della parte deceduta, quando ricorrano le condizioni dell'ultrattività del mandato processuale.
- In materia tributaria, gli interessi dovuti sui crediti erariali seguono il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., mentre per le sanzioni si applica il termine quinquennale previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, salvo che il creditore alleghi e dimostri un diverso titolo della pretesa.
- Il termine decennale di prescrizione può rilevare solo quando la pretesa esecutiva abbia come titolo una sentenza passata in giudicato che abbia confermato il rapporto tributario, circostanza che deve essere specificamente allegata e provata.
- Chi eccepisce un diverso regime prescrizionale deve dimostrare il presupposto fattuale da cui discende, non essendo sufficiente il mero richiamo a precedenti giurisprudenziali riferiti a fattispecie differenti.
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