Cassazione Civile, Ordinanza n. 20917/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione di fondazioni in un terreno della committente. Quest'ultima agiva sostenendo l'inadempimento dell'appaltatore e chiedendo il risarcimento dei danni e la compensazione con il residuo corrispettivo, mentre la società appaltatrice eccepiva la decadenza dall'azione di garanzia per vizi e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento del saldo prezzo. Il Tribunale accoglieva l'eccezione di decadenza e condannava la committente al pagamento del residuo corrispettivo; la Corte d'appello riformava, ritenendo che i vizi dell'opera non fossero riconoscibili al collaudo provvisorio e che fossero stati comunque riconosciuti dall'appaltatore, con conseguente superamento dell'onere di denunzia ex art. 1667 c.c., quantificando il danno e operando la compensazione dei reciproci crediti. In cassazione la società appaltatrice proponeva tre motivi: 1) nullità della sentenza per asserita carenza di legittimazione/indeterminatezza del soggetto agente, perché l'atto di appello era stato proposto in nome dell'azienda agricola cancellata dal registro delle imprese; 2) violazione degli artt. 1667 e 1665 c.c., sostenendo che mancasse prova dei vizi, che l'opera fosse stata accettata e che la denuncia fosse tardiva; 3) violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c., contestando l'utilizzabilità e l'attendibilità di alcune testimonianze, anche in relazione alla dedotta incapacità dei testimoni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, chiarendo che, per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, continuava ad applicarsi il termine lungo annuale di impugnazione. Nel merito ha rigettato il primo motivo, affermando che l'impresa individuale non ha soggettività distinta dal suo titolare e che, quindi, non vi era nullità dell'atto di appello per indeterminatezza del soggetto proponente, essendo l'azione riferibile alla persona fisica imprenditore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato la decisione sul riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore e sulla loro non riconoscibilità in sede di collaudo provvisorio, argomenti non specificamente censurati. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità, osservando che la nullità della testimonianza resa da incapace è relativa e va eccepita tempestivamente, mentre la valutazione dell'attendibilità dei testi è riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327, comma 1, c.p.c.
termine lungo di impugnazione
La modifica del termine lungo da un anno a sei mesi opera solo per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
art. 46, comma 17, L. n. 69/2009
abbreviazione del termine lungo di impugnazione
La norma ha ridotto il termine lungo di impugnazione, ma la nuova disciplina non si applica ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore.
art. 58, comma 1, L. n. 69/2009
La disposizione transitoria collega l'applicabilità della nuova disciplina alla data di instaurazione del giudizio di primo grado.
art. 1667 c.c.
secondo comma; primo e terzo comma
La denunzia dei vizi da parte del committente non è necessaria quando l'appaltatore li abbia riconosciuti; la Corte valorizza anche la non riconoscibilità dei vizi al collaudo provvisorio.
art. 1665 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di verifica e accettazione dell'opera, ma non decisivo perché la Corte d'appello ha ritenuto prevalente il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore.
art. 164, comma 1, c.p.c.
La nullità per indeterminatezza del soggetto processuale non ricorre se l'impresa individuale è comunque riferibile al suo titolare persona fisica.
art. 116, comma 1, c.p.c.
La censura non può trasformarsi in una diversa valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.
art. 246 c.p.c.
La nullità della testimonianza per incapacità del teste è relativa, va eccepita tempestivamente e, se non riproposta nei gradi successivi, si sana.
art. 157, comma 2, c.p.c.
La nullità relativa della testimonianza si sana se non eccepita subito dopo l'assunzione della prova.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione occorre indicare di aver eccepito tempestivamente la nullità della prova, per dimostrare che non si sia sanata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, la denuncia dei vizi non è necessaria quando l'appaltatore li abbia riconosciuti; inoltre, la censura in cassazione deve misurarsi con la specifica ratio decidendi sul punto, altrimenti è inammissibile.
- L'impresa individuale non è soggetto distinto dal suo titolare: gli atti processuali riferiti all'impresa restano imputabili alla persona fisica imprenditore, anche se l'impresa risulta cancellata dal registro delle imprese.
- La nullità della testimonianza resa da soggetto incapace è una nullità relativa: deve essere eccepita immediatamente dopo l'assunzione della prova e riproposta nelle successive fasi del giudizio, altrimenti si sana.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o dell'attendibilità dei testimoni, perché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La disciplina transitoria del termine lungo di impugnazione va riferita alla data di instaurazione del giudizio e non alla data di proposizione dell'impugnazione; per i giudizi anteriori alla riforma continua ad applicarsi il termine annuale.
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