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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4883/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena di 5 anni di reclusione prevista dalla sentenza del Tribunale di Roma del 20/12/2013, sostenendo che il giudice della cognizione non avrebbe potuto applicargli la circostanza aggravante della recidiva specifica e reiterata, poiché una pregressa pena era stata dichiarata estinta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma il 24/04/2012 per il buon esito dell'affidamento in prova al servizio sociale. Denunciava violazione degli artt. 1 e 99 c.p., 666 e 670 c.p.p. e vizi di motivazione e di norme processuali a pena di nullità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'incidente/esecuzione non sia uno strumento per rivedere errori di diritto sostanziale o di procedura già potenzialmente deducibili in sede di cognizione: tali vizi devono essere fatti valere con le impugnazioni ordinarie. Il giudice dell'esecuzione può intervenire limitatamente sull'eseguibilità e sull'illegalità manifesta della pena (es. norme dichiarate incostituzionali, contrasto con la CEDU, palesi errori giuridici o materiali), ma non può riaprire in generale questioni già valutate nel giudizio di cognizione. Nel caso concreto la questione era già stata esaminata nel merito dal giudice di cognizione e attiene a mera illegittimità della pena, perciò l'organo esecutivo non poteva accoglierla. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 1 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come principio generale; la Corte non ha ritenuto che l'art. 1 giustifichi il sindacato in sede esecutiva su vizi già deducibili in cognizione

  • art. 99 cod. pen.

    Riferito con riguardo alla determinazione della pena e alle circostanze aggravanti; la Corte ha osservato che contestazioni sul calcolo o sull'applicazione delle aggravanti devono essere dedotte in sede di cognizione o impugnate, salvo casi di illegittimità manifesta

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione per l'illegalità della pena; la Corte la interpreta come limite al potere del giudice esecutivo: ammette la deduzione di illegittimità della pena solo in presenza di errori palesi, norme incostituzionali o contrasto con la CEDU

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'oggetto dell'incidente di esecuzione (eseguibilità del titolo); la Corte lo usa per chiarire che l'incidente non è strumento per riesaminare vizi del giudizio di cognizione

  • artt. 667, 668, 672, 674 cod. proc. pen.

    Citate per ricostruire le competenze del giudice dell'esecuzione: norme che circoscrivono gli ambiti di intervento (benefici, scioglimenti di questioni sopravvenute, conflitti tra creditori, ecc.)

  • artt. 675, 676 cod. proc. pen.

    Richiamati come istituti che consentono al giudice dell'esecuzione di integrare decisioni incomplete o procedere a chiarimenti, ma non a riesaminare questioni già decise nel merito

  • art. 183 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come norma che disciplina modalità integrative e rapporti tra cognizione ed esecuzione; conferma i limiti dell'intervento esecutivo

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riferito al riconoscimento del reato continuato e ai rapporti tra titoli; usato per sottolineare che il giudice dell'esecuzione può prendere atto di aspetti non trattati in cognizione solo in casi tassativi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese e sanzioni per ricorsi infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende

  • Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 (Butera)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'illegalità della pena per palesi errori giuridici o materiali è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione ma entro limiti stringenti

  • Sez. 1, n. 3246 del 25/05/1995 (Hulsmann)

    Giurisprudenza citata a sostegno del fatto che l'incidente di esecuzione non è un rimedio per correggere vizi deducibili con le impugnazioni ordinarie a tutela del giudicato

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non è un'ulteriore sede di impugnazione per rivedere errori di diritto sostanziale o di procedura decisi nella fase di cognizione; tali vizi devono essere fatti valere con i mezzi ordinari di impugnazione
  • L'incidente di esecuzione può essere utilizzato per contestare l'illegalità manifesta della pena solo in casi limitati: norme dichiarate incostituzionali, contrasto con la CEDU o palesi errori giuridici o materiali del giudice della cognizione
  • Se la questione relativa all'applicazione di aggravanti (es. recidiva) è già stata esaminata e valutata nel giudizio di cognizione, non può essere riaperta in sede esecutiva a titolo di mera illegittimità
  • Chi contesta l'applicazione della recidiva o il calcolo della pena deve tempestivamente proporre i rimedi disponibili in sede di cognizione (impugnazioni) perché l'esecuzione offre margini di intervento molto più ristretti
  • In sede esecutiva è utile focalizzarsi su profili di 'illegalità' effettivamente palesi (errori materiali, violazioni manifeste, incompatibilità con norme superiori) per avere possibilità di successo

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