Cassazione Penale, Sentenza n. 4883/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena di 5 anni di reclusione prevista dalla sentenza del Tribunale di Roma del 20/12/2013, sostenendo che il giudice della cognizione non avrebbe potuto applicargli la circostanza aggravante della recidiva specifica e reiterata, poiché una pregressa pena era stata dichiarata estinta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma il 24/04/2012 per il buon esito dell'affidamento in prova al servizio sociale. Denunciava violazione degli artt. 1 e 99 c.p., 666 e 670 c.p.p. e vizi di motivazione e di norme processuali a pena di nullità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'incidente/esecuzione non sia uno strumento per rivedere errori di diritto sostanziale o di procedura già potenzialmente deducibili in sede di cognizione: tali vizi devono essere fatti valere con le impugnazioni ordinarie. Il giudice dell'esecuzione può intervenire limitatamente sull'eseguibilità e sull'illegalità manifesta della pena (es. norme dichiarate incostituzionali, contrasto con la CEDU, palesi errori giuridici o materiali), ma non può riaprire in generale questioni già valutate nel giudizio di cognizione. Nel caso concreto la questione era già stata esaminata nel merito dal giudice di cognizione e attiene a mera illegittimità della pena, perciò l'organo esecutivo non poteva accoglierla. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 1 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come principio generale; la Corte non ha ritenuto che l'art. 1 giustifichi il sindacato in sede esecutiva su vizi già deducibili in cognizione
art. 99 cod. pen.
Riferito con riguardo alla determinazione della pena e alle circostanze aggravanti; la Corte ha osservato che contestazioni sul calcolo o sull'applicazione delle aggravanti devono essere dedotte in sede di cognizione o impugnate, salvo casi di illegittimità manifesta
art. 666 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione per l'illegalità della pena; la Corte la interpreta come limite al potere del giudice esecutivo: ammette la deduzione di illegittimità della pena solo in presenza di errori palesi, norme incostituzionali o contrasto con la CEDU
art. 670 cod. proc. pen.
Stabilisce l'oggetto dell'incidente di esecuzione (eseguibilità del titolo); la Corte lo usa per chiarire che l'incidente non è strumento per riesaminare vizi del giudizio di cognizione
artt. 667, 668, 672, 674 cod. proc. pen.
Citate per ricostruire le competenze del giudice dell'esecuzione: norme che circoscrivono gli ambiti di intervento (benefici, scioglimenti di questioni sopravvenute, conflitti tra creditori, ecc.)
artt. 675, 676 cod. proc. pen.
Richiamati come istituti che consentono al giudice dell'esecuzione di integrare decisioni incomplete o procedere a chiarimenti, ma non a riesaminare questioni già decise nel merito
art. 183 disp. att. cod. proc. pen.
Citato come norma che disciplina modalità integrative e rapporti tra cognizione ed esecuzione; conferma i limiti dell'intervento esecutivo
art. 671 cod. proc. pen.
Riferito al riconoscimento del reato continuato e ai rapporti tra titoli; usato per sottolineare che il giudice dell'esecuzione può prendere atto di aspetti non trattati in cognizione solo in casi tassativi
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese e sanzioni per ricorsi infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende
Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 (Butera)
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'illegalità della pena per palesi errori giuridici o materiali è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione ma entro limiti stringenti
Sez. 1, n. 3246 del 25/05/1995 (Hulsmann)
Giurisprudenza citata a sostegno del fatto che l'incidente di esecuzione non è un rimedio per correggere vizi deducibili con le impugnazioni ordinarie a tutela del giudicato
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non è un'ulteriore sede di impugnazione per rivedere errori di diritto sostanziale o di procedura decisi nella fase di cognizione; tali vizi devono essere fatti valere con i mezzi ordinari di impugnazione
- L'incidente di esecuzione può essere utilizzato per contestare l'illegalità manifesta della pena solo in casi limitati: norme dichiarate incostituzionali, contrasto con la CEDU o palesi errori giuridici o materiali del giudice della cognizione
- Se la questione relativa all'applicazione di aggravanti (es. recidiva) è già stata esaminata e valutata nel giudizio di cognizione, non può essere riaperta in sede esecutiva a titolo di mera illegittimità
- Chi contesta l'applicazione della recidiva o il calcolo della pena deve tempestivamente proporre i rimedi disponibili in sede di cognizione (impugnazioni) perché l'esecuzione offre margini di intervento molto più ristretti
- In sede esecutiva è utile focalizzarsi su profili di 'illegalità' effettivamente palesi (errori materiali, violazioni manifeste, incompatibilità con norme superiori) per avere possibilità di successo
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