Circolare numero 16 del 09-11-2010 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce le istruzioni operative per applicare gli sgravi contributivi previsti dall’art. 145, comma 13, della legge n. 388/2000 a favore delle società di calcio professionistiche di 1ª e 2ª divisione. Vengono indicati i benefici riconoscibili per giovani calciatori e preparatori atletici, i requisiti soggettivi e oggettivi, la procedura di domanda alla F.I.G.C., i termini perentori, le condizioni di regolarità contributiva e le modalità di esposizione in denuncia contributiva. Sono inoltre disciplinati i controlli, la rendicontazione delle risorse e la gestione dei benefici maturati anche per periodi pregressi.
Disposizioni amministrative per i benefici contributivi alle società di calcio professionistiche di 1ª e 2ª divisione per assunzioni di giovani calciatori e preparatori atletici
Benefici contributivi per società di calcio professionistiche di 1ª e 2ª divisione
La circolare disciplina le modalità amministrative per l’attuazione dei benefici contributivi previsti dall’art. 145, comma 13, della legge n. 388/2000, come modificato dalle successive leggi n. 448/2001 e n. 350/2003. L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere lo sport sociale giovanile, agevolando le società di calcio professionistiche operanti nei campionati nazionali di 1ª divisione e 2ª divisione che instaurano rapporti di lavoro con giovani calciatori e preparatori atletici.
Ambito di applicazione e misura degli sgravi
Le agevolazioni riguardano esclusivamente le società di calcio professionistiche iscritte ai campionati di 1ª divisione, già serie C1, e 2ª divisione, già serie C2. Sono inclusi i rapporti di lavoro con:
- giovani calciatori di età compresa fra 14 e 19 anni compiuti;
- giovani calciatori fino a 22 anni, se il contratto stipulato è il primo contratto professionistico;
- preparatori atletici.
Per ciascun giovane calciatore è previsto uno sgravio contributivo mensile pari a 43,04 euro, applicabile per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di 516,46 euro per anno solare, nei limiti dei contributi dovuti per lo specifico lavoratore. La circolare evidenzia che il beneficio è legato alla durata effettiva del rapporto: se il contratto dura, ad esempio, sei mesi nell’anno solare, lo sgravio complessivo è pari a 258,24 euro. La riduzione si applica solo alla quota di contributi a carico del datore di lavoro.
Per i preparatori atletici, la riduzione è pari al 3% dell’ammontare totale dei contributi dovuti, anch’essa limitata alla sola quota datoriale. La circolare precisa che il 3% va calcolato sull’importo complessivo dei contributi e non sulla sola aliquota contributiva.
Condizioni per la fruizione del beneficio
La concessione degli sgravi è subordinata alla sussistenza congiunta di più requisiti:
- iscrizione della società ai campionati di 1ª o 2ª divisione;
- stipula di contratti di lavoro con giovani calciatori o preparatori atletici nei limiti previsti;
- conformità dei contratti dei giovani calciatori ai contratti tipo di cui all’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- presentazione dell’istanza entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia di previdenza obbligatoria;
- disponibilità delle risorse finanziarie stanziate dalla norma.
La circolare chiarisce inoltre che il requisito anagrafico deve esistere al momento della stipula del contratto; se l’età massima viene superata durante lo svolgimento del rapporto, l’agevolazione continua fino alla scadenza del contratto. Se invece la società esce dall’organico dei campionati agevolati o cessa l’attività professionistica, il diritto allo sgravio si interrompe dalla data in cui non appartiene più a tali campionati.
Procedura di richiesta e autorizzazione
Le società interessate devono presentare un’apposita istanza, in duplice copia e mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla F.I.G.C. e alla Lega Italiana Calcio Professionistico. La domanda va redatta utilizzando il modulo disponibile sui siti web delle due istituzioni e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.
Il termine di presentazione è di 30 giorni dalla stipula del contratto, ed è espressamente qualificato come perentorio. La sua inosservanza comporta la decadenza dal diritto al beneficio. La F.I.G.C., entro 60 giorni dal ricevimento, verifica la completezza dell’istanza, la regolarità contributiva della società in sede di iscrizione al campionato in corso e l’esistenza delle necessarie disponibilità finanziarie; quindi comunica l’autorizzazione all’utilizzo dello sgravio oppure il diniego.
L’autorizzazione vale per tutta la durata del rapporto di lavoro interessato, salvo i casi di cessazione, modifica del contratto o venir meno dei presupposti soggettivi e contributivi.
Regolarità contributiva e controlli
La circolare insiste sulla centralità della regolarità contributiva, che viene accertata secondo la disciplina del D.U.R.C. e sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dalla COVISOC con il supporto dell’ENPALS. Per essere ammesse al beneficio, le società devono risultare regolari con riferimento al procedimento di controllo immediatamente precedente la presentazione dell’istanza.
Tale regolarità deve permanere anche nei successivi controlli periodici; in caso di irregolarità accertata dalla COVISOC, la decadenza dal beneficio opera dal mese di competenza dell’accertamento. La circolare ricorda che, nell’ambito dello stesso campionato, i controlli vengono effettuati quattro volte: il primo ai fini dell’iscrizione, e gli altri al 15 novembre, 15 febbraio e 15 maggio, con le specifiche finestre temporali indicate per la verifica dei versamenti contributivi.
Modalità operative in denuncia contributiva
Sul piano operativo, le società che fruiscono degli sgravi devono esporre le agevolazioni nella denuncia contributiva mensile utilizzando specifici codici:
- per i giovani calciatori, codice 1A, corrispondente allo sgravio di 43,04 euro;
- in caso di recupero di mensilità pregresse dopo il rilascio tardivo dell’autorizzazione F.I.G.C., codici 2A, 3A, 4A, 5A e 6A per il recupero rispettivamente di uno, due, tre, quattro e cinque mesi pregressi, con importi pari a 86,08 euro, 129,12 euro, 172,16 euro, 215,20 euro e 258,24 euro;
- per i preparatori atletici, codice PX, che comporta automaticamente l’abbattimento del 3% dei contributi dovuti.
Per utilizzare i codici agevolazione, la denuncia deve essere presentata entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza. La circolare riporta, a titolo esemplificativo, il caso della denuncia di competenza dicembre 2010, per la quale la presentazione doveva avvenire entro il 25 gennaio 2011.
Copertura finanziaria, rendicontazione e gestione delle risorse
Le agevolazioni sono finanziate da un contributo straordinario di 10.329.137,98 euro, nei limiti dello stanziamento disponibile. Le risorse sono trasferite al C.O.N.I., al quale compete l’istruttoria, mentre la gestione è delegata alla F.I.G.C.
L’ENPALS trasmette entro il 30 aprile di ogni anno alla F.I.G.C. l’elenco delle società che hanno fruito dei benefici nell’anno precedente, con l’indicazione degli importi e degli elementi utili ai controlli. La F.I.G.C. elabora la rendicontazione e la trasmette al C.O.N.I., che provvede al trasferimento all’ENPALS delle risorse corrispondenti ai benefici effettivamente utilizzati.
Per i benefici maturati dal 1° gennaio 2001 fino al mese di competenza della circolare, la F.I.G.C. deve fornire all’ENPALS l’elenco delle società autorizzate, affinché l’ente possa svolgere i controlli e indicare alle società aventi diritto le modalità di utilizzo di eventuali crediti contributivi maturati. Per il passato, ai fini della regolarità contributiva, conta l’iscrizione della società ai campionati di 1ª o 2ª divisione.
Punti principali
Benefici previsti e soggetti interessati
Le agevolazioni sono destinate alle società di calcio militanti nei campionati nazionali di 1ª divisione (già serie C1) e 2ª divisione (già serie C2). I benefici riguardano i rapporti di lavoro con giovani calciatori tra 14 e 19 anni compiuti, con estensione fino a 22 anni per il primo contratto professionistico, e con preparatori atletici. Per i giovani calciatori è previsto uno sgravio mensile di 43,04 euro per ciascun lavoratore, fino a un massimo annuo di 516,46 euro e comunque entro il limite dei contributi dovuti; per i preparatori atletici la riduzione è pari al 3% dell’ammontare totale dei contributi dovuti, riferita alla sola quota a carico del datore di lavoro.
Condizioni per l’accesso al beneficio
La concessione è subordinata alla stipula di contratti conformi ai contratti tipo di cui all’art. 4 della legge n. 91/1981, alla regolarità contributiva e alla disponibilità delle risorse stanziate. La società deve essere iscritta ai campionati di 1ª o 2ª divisione; il passaggio ad altro campionato o la cessazione dell’attività professionistica comportano la perdita del diritto al beneficio dalla data in cui la società non appartiene più a tali campionati. Il requisito anagrafico del calciatore deve sussistere al momento della stipula del contratto; se viene superato durante il rapporto, l’agevolazione continua fino alla scadenza del contratto. La regolarità contributiva è verificata secondo la disciplina del DURC e sulla base dei controlli COVISOC con la collaborazione ENPALS.
Istanza e autorizzazione F.I.G.C.
Per ottenere lo sgravio le società devono presentare apposita istanza, in duplice copia e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla F.I.G.C. e alla Lega Italiana Calcio Professionistico, utilizzando il modulo disponibile sui rispettivi siti web. L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e presentata entro 30 giorni dalla stipula del contratto; il termine è perentorio e la sua inosservanza comporta decadenza dal beneficio. La F.I.G.C. verifica completezza della domanda, regolarità contributiva e disponibilità finanziarie e comunica entro 60 giorni l’autorizzazione o il diniego. L’autorizzazione vale per la durata del rapporto di lavoro agevolato.
Decorrenza, cessazione e limiti temporali
Una volta ottenuta l’autorizzazione, la società utilizza il beneficio dal mese di competenza successivo alla data di sottoscrizione del contratto. Se il rapporto cessa o viene modificato, lo sgravio si interrompe dal mese successivo alla cessazione o modifica. Per le società di calcio il diritto al beneficio viene meno anche quando, per effetto di controlli successivi, venga accertata una irregolarità contributiva; in tal caso la decadenza opera dal mese di competenza dell’accertamento.
Codici di denuncia contributiva e recuperi
In denuncia contributiva mensile, per i giovani calciatori si utilizza il codice 1A, corrispondente allo sgravio di 43,04 euro. Se l’autorizzazione F.I.G.C. arriva dopo il mese utile, il recupero dei periodi pregressi avviene con i codici 2A, 3A, 4A, 5A o 6A, rispettivamente per uno fino a cinque mesi pregressi, con importi da 86,08 euro a 258,24 euro. Per i preparatori atletici si utilizza il codice PX, che determina automaticamente l’abbattimento del 3% dei contributi. Le denunce devono essere presentate entro il 25 del mese successivo a quello di competenza per poter fruire correttamente dell’agevolazione.
Controlli, rendicontazione e copertura finanziaria
Le agevolazioni sono finanziate da uno stanziamento straordinario di 10.329.137,98 euro. Le risorse sono trasferite al C.O.N.I., cui compete l’istruttoria, con gestione delegata alla F.I.G.C. L’ENPALS trasmette annualmente alla F.I.G.C., entro il 30 aprile, l’elenco delle società beneficiarie con gli importi fruiti; sulla base di tale rendicontazione, la F.I.G.C. la trasmette al C.O.N.I., che trasferisce all’ENPALS le somme corrispondenti ai benefici utilizzati nell’anno precedente. Per i benefici maturati dal 1° gennaio 2001 fino al periodo di emanazione della circolare, la F.I.G.C. fornisce all’ENPALS l’elenco delle società autorizzate, al fine di consentire i controlli e la definizione degli eventuali crediti contributivi maturati.
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