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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32635/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La società correntista aveva introdotto il giudizio chiedendo la rideterminazione del saldo di alcuni rapporti di conto corrente, con eliminazione di addebiti ritenuti non dovuti. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la banca al pagamento di una somma in favore della società. In Cassazione la banca ricorrente ha proposto dieci motivi: (1) ha contestato la disciplina della capitalizzazione degli interessi dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000, lamentando che fosse stata riconosciuta una capitalizzazione semplice senza verificare la necessaria espressa pattuizione; (2) ha dedotto omessa pronuncia e vizio di motivazione su un motivo di appello incidentale relativo ad addebito di interessi e altri costi; (3) ha censurato il mancato esame del tema della valuta d'uso; (4) ha contestato la validità della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa e indeterminatezza dell'oggetto; (5) ha denunciato genericità dell'appello avversario in tema di prescrizione delle rimesse solutorie; (6) e (7) ha censurato la valutazione dell'onere probatorio e l'esclusione, in appello, del rilievo dell'incremento dei limiti di affidamento risultante da documenti già in atti, rilevante per individuare le rimesse solutorie; (8) ha contestato il criterio di ricalcolo del saldo sulla base del saldo banca anziché del saldo rettificato; (9) ha dedotto omessa pronuncia sulla domanda relativa a un conto che sarebbe stato chiuso prima della decisione; (10) ha lamentato l'omesso computo di interessi attivi in favore del cliente. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, mentre ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati in parte dichiarati inammissibili e in parte rigettati. Il decisum di merito non è stato definito in via definitiva dalla Cassazione, ma rimesso al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1283 c.c.

    La clausola di anatocismo inserita nei contratti di conto corrente anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000 è radicalmente nulla; per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione dopo tale data è necessaria un'espressa pattuizione conforme alla delibera CICR.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non oggetto di accoglimento specifico; il ricorso evidenzia questioni di efficacia del contratto e delle pattuizioni bancarie.

  • art. 1346 c.c.

    La commissione di massimo scoperto è ritenuta determinabile anche se pattuita con sola indicazione percentuale, quando la periodicità di calcolo sia desumibile dal contratto e dalle regole interpretative.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in tema di nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, ma nel caso concreto la censura è stata respinta perché la clausola è stata ritenuta determinabile.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate sul tema della commissione di massimo scoperto, senza accoglimento della censura.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate sulla validità della clausola di commissione di massimo scoperto.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate sulla nullità rilevabile d'ufficio.

  • art. 117 d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato in relazione alla forma e determinatezza delle condizioni economiche del rapporto bancario; nel caso concreto non ha condotto all'accoglimento della censura sulla commissione di massimo scoperto.

  • art. 127 d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato nei motivi relativi alla validità delle clausole economiche del rapporto di conto corrente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia e difetto di motivazione, ma la censura è stata poi dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla struttura della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello e su alcune domande; le relative censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza o rigettate nel merito della valutazione processuale.

  • art. 342 c.p.c.

    La dedotta genericità dell'appello non è stata accolta perché il motivo di ricorso non riportava in modo autosufficiente il contenuto dell'atto di appello da valutare.

  • art. 2667 c.c.

    Non citato nel testo.

  • art. 2697 c.c.

    Usato per ribadire il principio di riparto dell'onere della prova e, in tema di prescrizione delle rimesse solutorie, per affermare che i fatti impeditivi/modificativi risultanti da documenti ritualmente acquisiti possono essere valorizzati anche in appello.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato per la ripetizione dell'indebito conseguente alla nullità delle clausole bancarie; il ricalcolo del saldo deve precedere l'individuazione delle rimesse solutorie rilevanti ai fini prescrizionali.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria del diritto alla ripetizione dell'indebito.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'omessa pronuncia; non oggetto di specifica affermazione di principio nella decisione.

  • art. 7, comma 2, delibera CICR 9 febbraio 2000

    Il giudizio di comparazione previsto da questa disposizione è impraticabile per le clausole anatocistiche radicalmente nulle nei contratti anteriori alla delibera; per introdurre una valida capitalizzazione occorre espressa pattuizione conforme alla delibera.

  • art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999

    La pronuncia di illegittimità costituzionale di questa disposizione comporta la nullità radicale delle clausole anatocistiche inserite nei contratti anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000.

  • art. 2 della delibera CICR 9 febbraio 2000

    La nuova clausola di capitalizzazione degli interessi può essere validamente introdotta solo mediante espressa pattuizione nel rispetto di questa disposizione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non riporta in modo specifico e autosufficiente il contenuto degli atti e dei motivi di appello o delle domande rilevanti per la censura.

  • art. 366 c.p.c.

    Ribadito il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: la parte deve indicare con precisione il contenuto delle domande, dei motivi di appello e dei fatti processuali rilevanti.

Massime di principio

  • Nei contratti di conto corrente anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche sono radicalmente nulle; la loro eventuale riproposizione successiva richiede una espressa pattuizione conforme alla disciplina regolamentare sopravvenuta.
  • In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia o di genericità dell'appello è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riporta in modo specifico il contenuto del motivo di appello o dell'atto processuale su cui fonda la doglianza.
  • La clausola che prevede la commissione di massimo scoperto non è nulla per il solo fatto di essere espressa in percentuale, se la periodicità di calcolo e l'oggetto della pattuizione sono comunque determinabili interpretando il contratto secondo buona fede e nel rispetto dell'art. 1346 c.c.
  • Nelle controversie di ripetizione di indebito bancario, l'individuazione delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione deve essere preceduta dalla rettifica del saldo mediante eliminazione di tutte le competenze illegittime dichiarate nulle.
  • In tema di eccezione di prescrizione, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi risultanti da documentazione ritualmente acquisita al processo possono essere valutati anche in appello quando si tratti di eccezioni in senso lato, senza che sia decisivo il limite della mancata allegazione formale in primo grado.
  • Il giudice di merito che calcoli i versamenti rilevanti ai fini della prescrizione deve verificare l'effettivo ammontare dell'affidamento sulla base degli atti di causa e della documentazione prodotta, non potendo escludere a priori l'operatività di incrementi successivi dell'apertura di credito se documentalmente risultanti.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone alla parte di indicare in modo chiaro e completo i fatti processuali e il contenuto degli atti rilevanti, anche quando deduce errores in procedendo.

Come è indicizzato

MaterieAnatocismoConto correnteContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

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