Ordinanza n. 14766/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento, adottato dall’Agenzia resistente, nella persona del Responsabile della funzione “Investimenti Pubblici”, comunicato alla ricorrente con pec inviata in data 06/07/2026, sottoscritto il 3 luglio precedente e senza protocollo (indicato nella pec di trasmissione come protocollo NR. 0210497 DEL 06/07/26), relativo alla “procedura di gara aperta in sei lotti ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per la conclusione, per ogni lotto, di un accordo quadro con un operatore economico per l’affidamento congiunto della progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei padiglioni detentivi e connessi affidamenti accessori, finalizzata all’ampliamento delle strutture carcerarie esistenti”- di aggiudicazione del LOTTO N. 5 (CIG: B9242FAD9A) all’operatore economico CONSORZIO CIRO MENOTTI SOC. COOP. P.A. (operatore singolo) – e della nota di relativa comunicazione in data in data 06/07/2026, - del verbale della commissione giudicatrice n. 4 del 21 maggio 2026 riferito alla valutazione delle offerte tecniche; - del verbale della commissione giudicatrice n. 5 del 21 maggio 2026 riferito alla valutazione delle offerte economiche e della graduatoria ivi contenuta, nella parte in cui indica come primo il Consorzio controinteressato; - della nota prot. n. 0191981 del 18 giugno 2026, con la quale Invitalia ha trasmesso ad A.N.A.C. la seguente documentazione: la proposta di aggiudicazione; il provvedimento di aggiudicazione; la comunicazione digitale di aggiudicazione ex articolo 90 del Codice dei Contratti; i verbali richiamati nei predetti provvedimenti; - di ogni altro verbale relativo all’esame della documentazione amministrativa, della valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica- e di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, sempre e solo per quanto riferito a CONSORZIO CIRO MENOTTI SOC. COOP. P.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 5 della procedura di gara al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A., nonché i verbali di valutazione delle offerte e gli atti connessi
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 5 di una procedura di gara aperta articolata in sei lotti, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un operatore economico per la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la realizzazione di padiglioni detentivi e opere accessorie. Sono stati impugnati anche i verbali relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la graduatoria, gli atti relativi alla proposta e alla comunicazione dell’aggiudicazione e ogni ulteriore atto presupposto o connesso riferito all’aggiudicatario. Invitalia ha sollevato un’eccezione di rito concernente la notificazione del ricorso. Alla camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare. Il giudice ha inoltre rilevato l’opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, quale soggetto beneficiario del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza pronunciarsi nel merito della sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Ha respinto l’eccezione processuale sollevata da Invitalia, ritenendo sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41 c.p.a., la notificazione alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, notificazione avvenuta nel caso concreto. Il Collegio ha poi ordinato, ai sensi degli artt. 28 e 51 c.p.a., la chiamata in causa del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, in ragione dell’opportunità che la futura sentenza sia opponibile anche al soggetto beneficiario dell’atto. Ha assegnato alla ricorrente trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per notificare il ricorso introduttivo e l’ordinanza al Commissario e ha fissato l’udienza pubblica del 27 gennaio 2027 per la trattazione del merito, ai sensi dell’art. 120 c.p.a.
Norme richiamate
art. 41 c.p.a.
alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è sufficiente la notificazione alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato; nel caso concreto, la notificazione a Invitalia è stata ritenuta sufficiente.
art. 28 c.p.a.
Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento
Consente al giudice di ordinare l’intervento di un terzo quando ciò sia opportuno per lo svolgimento del processo e per l’efficacia della futura decisione.
art. 51 c.p.a.
Il giudice, ove disponga l’intervento di cui all’articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione
In caso di intervento ordinato, il giudice può imporre alla parte la notificazione degli atti processuali al terzo entro il termine stabilito.
art. 120 c.p.a.
È stato applicato per fissare l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso in materia di procedure di affidamento.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 41 c.p.a., è sufficiente la notificazione alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato.
- Il giudice amministrativo può ordinare l’intervento di un terzo, ai sensi dell’art. 28 c.p.a., quando la sua partecipazione sia opportuna per rendere opponibili nei suoi confronti gli effetti della futura sentenza.
- Quando dispone l’intervento di un terzo, il giudice assegna alla parte interessata, ai sensi dell’art. 51 c.p.a., un termine per notificare al terzo il ricorso introduttivo e il provvedimento giudiziale, specificando gli atti da notificare.
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