Cassazione Civile, Ordinanza n. 01096/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento ispettivo e da una cartella esattoriale emessi per il recupero di contributi previdenziali e premi assicurativi ritenuti evasi in relazione all'attività svolta da un soggetto nei periodi gennaio 2007-agosto 2008 e gennaio-febbraio 2009. In primo grado il tribunale aveva accolto i ricorsi della società ritenendo non dimostrata la subordinazione del rapporto. La corte d'appello, su impugnazione degli enti, ha invece qualificato il rapporto come subordinato, valorizzando l'inserimento nell'organizzazione aziendale, la mancanza di autonomia organizzativa e strumentale, l'assenza di fatturazione dei costi di produzione, la continuità della prestazione, la retribuzione fissa, l'uso di materiali aziendali e l'assoggettamento a direttive programmatiche. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente applicato gli indici sintomatici della subordinazione e male valutato documenti, testimonianze e dichiarazioni rese in sede ispettiva, così sovvertendo l'onere probatorio e la qualificazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo e la valutazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se la motivazione è congrua. Nel caso concreto, le censure della società miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha comunque osservato che la motivazione della corte d'appello era coerente e sorretta da un accertamento di fatto adeguato circa la subordinazione del rapporto. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
È richiamato quale norma definitoria dei caratteri del lavoro subordinato; la Corte non ne offre una nuova lettura, ma ribadisce che la sua applicazione al caso concreto dipende dall'accertamento di fatto delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
art. 2697 c.c.
È richiamato in tema di onere della prova; la Corte ritiene inammissibile la censura perché diretta a contestare la valutazione di merito delle prove, non un vero errore di riparto dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È indicato come parametro del motivo, ma la censura è ritenuta inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, tendeva a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, fondato sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione e sui relativi indici sintomatici.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione delle prove o di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e logicamente coerente.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è pertinente solo se si contesti realmente la ripartizione dell'onere probatorio; non quando, in realtà, si contesti la valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La presenza di elementi quali continuità della prestazione, retribuzione fissa, uso di mezzi aziendali, assenza di autonoma organizzazione e assoggettamento a direttive programmatiche può sostenere l'accertamento della subordinazione, ove valutati complessivamente dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01083/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01084/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01086/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01088/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01090/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01094/2023 del 16/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →