Sentenza n. 10499/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento amministrativo del Ministero dell'Interno n. K10-OMISSIS- del 2 aprile 2021, notificato il 20.02.2023 con il quale viene respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso, procedimentale o finale, nei confronti del quale si avanza sin d'ora ogni espressa riserva, anche di motivi di impugnativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato nel 2016 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza rilevando, sulla base del rapporto informativo della Questura, una denuncia del 2013 per violazione dell'art. 628, comma 1, c.p. e una denuncia del 2006 per violazione dell'art. 594 c.p., nonché l'insufficienza dei redditi del nucleo familiare, composto dalla richiedente, dal coniuge e da tre figli. La ricorrente aveva ricevuto il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, senza presentare osservazioni. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, dell'art. 9, comma 1, lettera f), l. n. 91/1992, dei d.P.R. n. 572/1993 e n. 362/1994 e dell'art. 2, comma 15, l. n. 549/1995, oltre a eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza e difetto di motivazione e istruttoria, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto, in particolare, l'erroneità della valutazione delle vicende penali e la propria integrazione sociale e familiare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, diretta a verificare il definitivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale e la compatibilità della concessione con interessi pubblici compositi, tra cui sicurezza, stabilità economico-sociale e rispetto dei valori identitari. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. Nel caso concreto, anche considerando che il procedimento relativo alla denuncia del 2013 era stato archiviato, l'Amministrazione poteva valorizzare tale vicenda come fatto storico, unitamente alla denuncia del 2006 e soprattutto all'insufficienza reddituale. Il reddito familiare risultava infatti largamente inferiore al parametro di € 12.910,05 annui ritenuto adeguato per un nucleo di cinque persone: il coniuge aveva dichiarato un reddito negativo di € 14.841 nel 2017 e di € 588 nel 2018, mentre la ricorrente aveva dichiarato redditi inferiori ai minimi anche per il 2012 e il 2013. Il requisito reddituale deve essere verificato sia per il periodo precedente alla domanda sia successivamente, sino al giuramento. La carenza del reddito minimo è stata ritenuta autonomamente sufficiente a giustificare il diniego, anche in presenza di integrazione sociale e familiare. Il TAR ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione e completa l'istruttoria. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, l. n. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere ampiamente discrezionale nella valutazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione.
art. 3 d.l. n. 362/1989, convertito dalla l. n. 8/1990
È richiamato quale base del parametro reddituale collegato ai limiti per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
art. 2, comma 15, l. n. 549/1995
Conferma, quanto ai limiti di reddito, i parametri utilizzati per valutare la sufficienza dei mezzi economici del richiedente.
art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993
“Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge”
Le condizioni richieste per la concessione della cittadinanza devono permanere sino al giuramento; il requisito reddituale può quindi essere verificato anche per il periodo successivo alla domanda.
art. 1, comma 4, d.P.R. n. 362/1994
È richiamato in relazione al decreto ministeriale che impone la verifica del requisito reddituale nel periodo precedente alla domanda.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato alla richiedente, che non ha presentato osservazioni.
art. 628, comma 1, c.p.
La denuncia del 2013 per il reato indicato è stata considerata dall'Amministrazione e dal giudice quale elemento storico, nonostante l'archiviazione del procedimento.
art. 594 c.p.
La denuncia del 2006 è stata valutata quale fatto storico rilevante nel giudizio complessivo sulla condotta dell'istante.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, volto a verificare il definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale e la compatibilità della concessione con la sicurezza, la stabilità economico-sociale e i valori fondamentali dell'ordinamento.
- Nel giudizio contro il diniego di cittadinanza per naturalizzazione, il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti, alla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione e non può sostituire la valutazione amministrativa sull'idoneità del richiedente.
- La valutazione amministrativa ai fini della cittadinanza può considerare anche denunce o vicende penali archiviate come elementi storici del complessivo giudizio sulla condotta dell'interessato, purché la decisione sia sorretta da un'istruttoria adeguata e da motivazione non illogica.
- La disponibilità di un reddito minimo e stabile, idoneo ad assicurare il mantenimento del richiedente e del suo nucleo familiare, costituisce un presupposto fondamentale per la concessione della cittadinanza e la sua mancanza può autonomamente giustificare il diniego, anche in presenza di integrazione sociale e familiare.
- Il requisito reddituale per la concessione della cittadinanza deve essere verificato non soltanto nel periodo precedente alla domanda, ma anche successivamente, poiché le condizioni richieste devono permanere sino alla prestazione del giuramento.
- L'inserimento sociale e professionale dello straniero costituisce un prerequisito ordinario per la permanenza sul territorio, ma non è di per sé sufficiente a superare motivi ostativi fondati sull'insufficienza reddituale o su elementi negativi relativi alla condotta e all'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →