Cassazione Civile, Ordinanza n. 15538/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta nel 2014 da numerosi medici, già laureati e iscritti a scuole di specializzazione, che avevano frequentato i corsi senza percepire alcuna remunerazione. Essi deducevano che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponevano agli Stati membri di riconoscere un'adeguata retribuzione agli specializzandi, e che l'Italia vi aveva dato attuazione solo tardivamente e in modo parziale con la legge n. 257 del 1991. Chiedevano quindi il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive. Il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame. In cassazione il primo gruppo di ricorrenti articolava quattro motivi: nullità della sentenza per difetto di motivazione; censura sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione; deduzione sulle domande rimaste assorbite; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese. Il secondo gruppo proponeva un solo motivo contro la statuizione di prescrizione. Entrambi i ricorsi erano resistiti con controricorso dalle amministrazioni, con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo del primo ricorso, perché la motivazione della sentenza d'appello era chiara nel fissare la prescrizione del diritto al 27 ottobre 2009. Ha giudicato manifestamente inammissibile il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Il terzo motivo è stato ritenuto non pertinente, perché non censurava la sentenza impugnata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia nella parte relativa all'art. 92 c.p.c., poiché la compensazione delle spese è insindacabile in cassazione e, comunque, non vi era oscillazione giurisprudenziale al momento dell'appello, sia nella parte relativa all'art. 91 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio di soccombenza. Il motivo del secondo ricorso è stato respinto per le medesime ragioni sulla prescrizione. La Corte ha inoltre accolto la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per entrambi i gruppi di ricorrenti, ritenendo i ricorsi proposti con colpa grave, se non mala fede, alla luce di una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata da anni. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 6.000 per ciascun gruppo a titolo di responsabilità aggravata, oltre al contributo unificato ulteriore.
Norme richiamate
direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
imponevano agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i medici frequentanti le scuole di specializzazione
direttiva 82/76/CEE
ha modificato le direttive precedenti estendendo/precisando l'obbligo di adeguata remunerazione
legge 8 agosto 1991, n. 257
indicata come tardiva e parziale attuazione interna delle direttive europee
legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
ha riconosciuto il diritto a borsa di studio solo a favore di chi risultava beneficiario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; rileva quale dies a quo della prescrizione decennale
art. 360-bis c.p.c.
richiamato come base della declaratoria di manifesta inammissibilità in presenza di orientamento consolidato
art. 91 c.p.c.
applicato correttamente il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese
art. 92 c.p.c.
la scelta di non compensare le spese non è sindacabile in cassazione; in ogni caso mancava un'effettiva oscillazione giurisprudenziale
art. 96, comma 3, c.p.c.
fondamento della condanna per responsabilità aggravata per proposizione del ricorso con colpa grave o mala fede
art. 1226 c.c.
utilizzato per la liquidazione equitativa dell'importo dovuto ex art. 96 c.p.c.
art. 654 ord. giud.
richiamato per sottolineare che rileva la giurisprudenza di legittimità consolidata
d.m. 55/14
richiamato per il criterio di liquidazione delle spese di lite
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
ha giustificato il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive europee in materia di remunerazione degli specializzandi si prescrive in dieci anni, decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
- In sede di legittimità è inammissibile censurare una decisione conforme a un orientamento consolidato della Cassazione quando il ricorso non si confronta seriamente con tale giurisprudenza.
- La mancata compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. non è sindacabile in cassazione; il giudice di merito deve attenersi al principio di soccombenza salvo specifiche ipotesi normative.
- Non integra "oscillazione giurisprudenziale" la presenza di isolate decisioni difformi di merito, ove la giurisprudenza di legittimità sia da tempo univoca.
- La proposizione di ricorsi seriali contro decisioni perfettamente allineate a principi consolidati può integrare responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., con condanna equitativa al pagamento di una somma ulteriore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15511/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15512/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15514/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15515/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15517/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15519/2024 del 04/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →