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Sentenza

Sentenza n. 370/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Macerata, Sez. Lavoro e Previdenza, n. 231/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 7.03.2025, r.g. 743/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 4.01.2026 (doc. 2);

Giustizia amministrativa202600002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 231/2024, relativa all'assegnazione delle somme spettanti per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Macerata n. 231/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale, senza che l'Amministrazione avesse provveduto. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. La ricorrente ha inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, precisando che il commissario sarà attivato su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la fissazione di misure pecuniarie; nel caso concreto la richiesta di indennizzo è stata respinta perché non erano ravvisabili particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità del ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sulla quale si fondava il diritto al beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Rileva per la distrazione delle spese in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento o l'assegnazione di somme determinate, la mancata esecuzione e l'assenza di contestazioni sostanziali dell'Amministrazione giustificano la declaratoria di inottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, quale strumento sostitutivo in caso di persistente inerzia amministrativa.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura sufficiente a sollecitare l'adempimento e può escludere, in assenza di particolari ragioni di ulteriore dubbio sull'esecuzione, l'applicazione di un indennizzo o di una misura pecuniaria ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • L'Amministrazione che risulti inadempiente già al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza deve sostenere le spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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