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Sentenza

Sentenza n. 1399/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 539/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 539 del 24 maggio 2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a percepire il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione della Carta per complessivi 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, e al pagamento delle spese processuali. La sentenza aveva invece rigettato la domanda per l’annualità 2021/2022. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto il pagamento degli interessi legali, nonché, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato che la sentenza era stata notificata al Ministero il 13 giugno 2024, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze il 20 marzo 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo esecutivo era stato regolarmente notificato, il termine di 120 giorni era decorso senza esecuzione e la sentenza era passata in giudicato. Nel merito ha accertato che non risultava l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate dal giudice ordinario, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La norma è richiamata quale fondamento sostanziale del beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro e oggetto di esecuzione nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamata nel titolo ottemperando quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il titolo sia passato in giudicato.
  • Quando dagli atti non risulta l’esecuzione di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e disciplinando il termine entro il quale il commissario deve compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, purché siano specificati i tempi e le attività necessarie per dare attuazione al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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