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Sentenza

Sentenza del 01/10/2018 n. 2302 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - Studi di settore - presunzione semplice - è tale - antieconomicità dell'impresa - accertamento analitico induttivo - è giustificato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, ritenendo insufficiente il riferimento agli studi di settore e alle presunzioni semplici per ricostruire il reddito. La questione riguardava in particolare la possibilità di utilizzare tali elementi quando la gestione dell'impresa risulti oggettivamente antieconomica e il contribuente non abbia fornito spiegazioni idonee a giustificare tale situazione, né durante il procedimento amministrativo né nel giudizio.

La decisione

La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. L'accertamento analitico-induttivo può basarsi anche su presunzioni semplici e sugli studi di settore, purché questi siano corroborati da ulteriori elementi, come l'oggettiva antieconomicità della gestione aziendale. In assenza di una spiegazione convincente da parte del contribuente, fornita sia in sede procedimentale sia processuale, tali elementi possono giustificare la ricostruzione induttiva del reddito.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento analitico-induttivo

    L'accertamento può fondarsi su elementi presuntivi e su una ricostruzione induttiva dei ricavi o del reddito quando le risultanze contabili, considerate insieme alla concreta gestione dell'impresa, evidenziano anomalie significative.

  • Studi di settore

    Gli studi di settore costituiscono elementi utilizzabili nell'accertamento, ma la loro efficacia presuntiva risulta rafforzata quando sono accompagnati da ulteriori circostanze concrete, come l'antieconomicità oggettiva dell'attività.

  • Presunzioni semplici

    Le presunzioni semplici possono concorrere a fondare l'accertamento quando gli elementi indiziari siano coerenti e convergenti e consentano di ritenere non attendibili i dati dichiarati dal contribuente.

Massime di principio

  • Gli studi di settore, considerati isolatamente, non determinano automaticamente il reddito accertabile; devono essere valutati insieme alle circostanze concrete dell'attività.
  • L'antieconomicità oggettiva della gestione, come perdite o margini irragionevolmente bassi protratti senza adeguata spiegazione, può rafforzare le presunzioni dell'Amministrazione finanziaria.
  • Il contribuente deve fornire giustificazioni specifiche e documentate già nella fase procedimentale e, se necessario, anche in giudizio; la mera contestazione generica dell'accertamento può non essere sufficiente.
  • Una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento analitico-induttivo se la gestione complessiva presenta risultati incompatibili con una normale logica economica.
  • La valutazione deve riguardare il quadro complessivo degli elementi disponibili: studi di settore, dati contabili, andamento dell'impresa e ragioni concrete che possano spiegare eventuali risultati anomali.

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