Sentenza del 24/02/2020 n. 604 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - omissione di pronuncia - rinnovo dell'appello è possibile- rispetto dei termini - è necessario. IRAP - autonoma organizzazione - commentatore sportivo televisivo - soggettività passiva - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Doppia questione: 1) omissione di pronuncia da parte del giudice su un punto del giudizio e possibilità di promuovere un secondo contenzioso o rinnovare l'appello se i termini processuali lo consentono; 2) contestazione dell'assoggettamento ad IRAP del commentatore sportivo televisivo, con la censura che la prestazione è svolta in via occasionale e senza autonoma organizzazione di mezzi e persone.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che un punto su cui è intervenuta omissione di pronuncia può essere fatto valere in un successivo contenzioso purché siano rispettati i termini processuali applicabili (quindi è possibile il rinnovo dell'appello o una nuova impugnazione nei limiti dei termini). Sostanzialmente, quanto alla pretesa IRAP, la Corte ha ritenuto che la persona che svolge occasionalmente l'attività di commentatore sportivo televisivo, senza alcuna organizzazione autonoma di mezzi e persone, non costituisce soggetto passivo IRAP: l'imposizione è stata quindi negata/annullata in favore del contribuente. In sintesi, il ricorso del contribuente è stato accolto sul profilo sostanziale (mancata soggettività passiva IRAP) e resta la possibilità di nuovo contenzioso sull'omissione di pronuncia nei limiti dei termini processuali.
Norme richiamate
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (norme sull'IRAP)
La norma IRAP richiede la presenza di una 'autonoma organizzazione' per configurare la soggettività passiva. Nel caso esaminato si è interpretato che l'attività occasionale di commentatore senza organizzazione di mezzi e persone non rientra nella sfera dell'autonoma organizzazione e quindi non è assoggettabile ad IRAP.
Norme processuali tributarie relative ai termini di impugnazione e alla rinnovazione dell'appello
È stato interpretato che l'omissione di pronuncia su un punto decisivo non preclude automaticamente la tutela successiva: la parte può promuovere il relativo rimedio (rinnovare l'appello o proporre nuovo giudizio) purché operi nel rispetto dei termini processuali stabiliti per le impugnazioni o per le azioni integrative.
Massime di principio
- Se un giudice omette di decidere su un punto, la parte può far valere quel punto in un nuovo giudizio o mediante rinnovazione dell'impugnazione a condizione di rispettare i termini processuali previsti: verificare immediatamente i termini e agire tempestivamente.
- Per l'assoggettamento ad IRAP è decisiva la presenza di 'autonoma organizzazione' (mezzi, strutture, persone, continuità e coordinamento dell'attività): attività svolte in modo occasionale e senza struttura organizzativa non costituiscono base imponibile IRAP.
- Nella valutazione della 'autonoma organizzazione' considerare elementi concreti: disponibilità di beni strumentali, presenza di collaboratori o dipendenti, regolarità e continuità delle prestazioni, investimenti e assunzione di rischi economici.
- In contestazioni IRAP, il contribuente dovrebbe documentare l'occasionalità e l'assenza di organizzazione (contratti occasionali, assenza di personale, mancanza di strutture/mezzi dedicati, pochi o sporadici incarichi) per rafforzare la difesa.
- Proceduralmente, quando si rileva un'omissione di pronuncia in sentenza è utile segnalare l'errore subito (es. mediante istanza di chiarimenti o rimedio processuale) e, se opportuno, proporre l'impugnazione entro i termini previsti evitando l'estinzione del diritto di azione.
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