Cassazione Penale, Sentenza n. 30200/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il condannato, già ammesso alla detenzione domiciliare ex art. 47 ord. pen., aveva chiesto di essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa, ai sensi della disciplina richiamata dall'art. 284, comma 3, c.p.p. Il magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza ritenendo non sussistenti le condizioni richieste, in particolare perché l'attività lavorativa prospettata non appariva compatibile con le esigenze di controllo e con la funzione special-preventiva della misura. Nel ricorso per cassazione si deduce violazione dell'art. 125, n. 2, c.p.p. in relazione all'art. 47-ter ord. pen., sostenendo che il giudice avrebbe motivato solo in astratto sulle condizioni di legge, omettendo una verifica concreta degli elementi allegati nell'istanza, e cioè: l'esistenza di una precedente attività lavorativa anche prima della detenzione domiciliare e la condizione di assoluta indigenza del nucleo familiare di cui il ricorrente sarebbe unico percettore di reddito. Si lamenta inoltre che non sia stata considerata la finalità rieducativa della fase esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, reputando la motivazione del magistrato di sorveglianza sostanzialmente conforme ai criteri interpretativi applicabili. Ha rilevato che, in tema di autorizzazione ad assentarsi per svolgere attività lavorativa, il giudice può e deve valutare con rigore la situazione di indigenza e soprattutto la compatibilità dell'attività proposta con il controllo dell'autorità di polizia e con le esigenze della misura. Nel caso concreto, la distanza tra il luogo di lavoro prospettato e il domicilio (Lipari rispetto a Torregrotta) rendeva non illogica la conclusione circa l'impossibilità di un controllo immediato e continuo sugli spostamenti del soggetto. Per tale ragione, anche un eventuale approfondimento sulla situazione economica del richiedente non sarebbe stato decisivo, poiché il difetto di controllabilità del lavoro era di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
La disposizione della detenzione domiciliare è richiamata come disciplina applicabile anche alla richiesta di autorizzazione ad assentarsi per esigenze lavorative, in coordinamento con l'art. 284, comma 3, c.p.p.
art. 284, comma 3, c.p.p.
se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa
L'autorizzazione è eccezionale e subordinata alla prova dell'indigenza o dell'impossibilità di far fronte alle indispensabili esigenze di vita; il giudice deve inoltre valutare la compatibilità dell'attività lavorativa con le esigenze di controllo e prevenzione della misura.
art. 125, n. 2, c.p.p.
La censura di motivazione viene respinta perché il provvedimento impugnato contiene un apparato argomentativo sufficiente e non manifestamente illogico.
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354
È richiamato come base della misura alternativa della detenzione domiciliare in cui il ricorrente era sottoposto.
Massime di principio
- L'autorizzazione all'allontanamento dal luogo di detenzione o detenzione domiciliare per svolgere attività lavorativa ha natura eccezionale e va concessa solo quando ricorrano i presupposti di stretta necessità economica previsti dalla legge.
- Ai fini dell'autorizzazione non è necessario dimostrare una totale impossidenza; è sufficiente che il soggetto non sia in grado, senza i proventi del lavoro richiesto, di far fronte alle esigenze essenziali proprie e dei familiari a carico.
- Il giudice di sorveglianza dispone di ampi poteri istruttori e può acquisire d'ufficio le informazioni necessarie per verificare la serietà dell'offerta lavorativa e la veridicità delle allegazioni difensive.
- La compatibilità dell'attività lavorativa con il regime domiciliare deve essere valutata anche in relazione alla possibilità di controllo immediato e continuo da parte dell'autorità di polizia; se il lavoro è svolto in un luogo che rende difficoltoso tale controllo, l'autorizzazione può essere legittimamente negata.
- Quando il rigetto è sorretto da un autonomo e sufficiente motivo relativo alla incompatibilità del lavoro con le esigenze di controllo della misura, l'eventuale omissione di ulteriori verifiche sulla situazione economica non è decisiva.
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