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Ordinanza

Ordinanza n. 1111/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per affari n. 2024-2255, emanato nei confronti della ricorrente dall'Ambasciata d'Italia a Teheran in data 17/03/2024;

Giustizia amministrativa202407093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per affari adottato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per affari e lo ha integrato con motivi aggiunti. Nel corso del giudizio aveva contestato, in particolare, l'esistenza di una segnalazione Schengen asseritamente proveniente dalle Autorità elvetiche e rilevante ai fini del diniego per ragioni di ordine pubblico e sicurezza. Il TAR aveva già disposto un'integrazione istruttoria, ma l'Amministrazione non vi ha ottemperato, depositando soltanto una memoria sulle ragioni giuridiche del diniego, senza produrre la relazione della sede diplomatica e la documentazione relativa alla segnalazione. La causa è stata quindi esaminata con riferimento alla necessità di acquisire tale elemento istruttorio, anche considerando la situazione di difficoltà dell'Ambasciata d'Italia a Teheran.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha reiterato l'ordinanza istruttoria precedente, disponendo che l'Amministrazione acquisisca e depositi una relazione della sede diplomatica corredata dalla documentazione concernente la segnalazione delle Autorità elvetiche, anche mediante una schermata dalla quale risulti l'esistenza della segnalazione. Il giudice ha ritenuto tale accertamento necessario perché la segnalazione è contestata dal ricorrente e presenta rilievo decisivo, in quanto collegata a motivi di ordine pubblico e sicurezza. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato all'udienza del 12 maggio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa indicata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente contesta l'esistenza di una segnalazione Schengen rilevante per un diniego di visto fondato su ragioni di ordine pubblico o sicurezza, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione della sede diplomatica corredata dalla documentazione attestante la segnalazione.
  • La mera produzione di una memoria contenente le ragioni giuridiche del provvedimento non soddisfa un ordine istruttorio diretto ad acquisire la documentazione comprovante il presupposto fattuale del diniego.
  • Qualora un accertamento istruttorio sia necessario per decidere la controversia, il giudice può reiterare l'ordine rivolto all'amministrazione, assegnando un termine per il deposito della relazione e della documentazione richiesta e rinviando la causa per la prosecuzione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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