Cassazione Civile, Ordinanza n. 00057/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto non necessaria la riunione del giudizio con l’altro procedimento indicato, poiché la controversia risultava già definita per effetto della transazione intervenuta tra le parti. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia che definiva una controversia relativa a una pretesa tributaria connessa a irregolarità nella compilazione di dichiarazioni fiscali e alle relative sanzioni. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato un atto di transazione con l’Agenzia delle Entrate, con il quale le parti hanno concordato la rinuncia al ricorso in cambio della riduzione delle sanzioni. Il ricorrente ha anche chiesto la riunione di questo giudizio con altro procedimento tra le stesse parti, avente ad oggetto una pretesa tributaria collegata e anch’esso definito con transazione.
Massime di principio
- Quando le parti depositano in cassazione un atto di transazione che definisce la controversia e comporta la rinuncia al ricorso, il giudizio va dichiarato estinto.
- La richiesta di riunione con altro giudizio tra le stesse parti diviene superflua se la causa è già stata definita transattivamente, non residuando un interesse processuale alla trattazione unitaria.
- In caso di estinzione del giudizio per intervenuta transazione, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
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