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Ordinanza

Ordinanza n. 1221/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il giudizio di non idoneità fisica del 23 settembre 2025 con il quale il ricorrente è stato dichiarato "non idoneo" per "Deficit della forza muscolare (handgrip Mano DX MEDIA 33,6 Kg; MEDIA MANO SX 33,2 Kg)", ai sensi dell'art. 3, comma 1, Tab. A) del D.P.R. 207 del 17/12/2015; 2) il bando di concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 33 del 29 aprile 2025; 3) il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 6 ottobre 2025 di ampliamento del concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato da 4.617 a 5.317 posti, pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it; 4) le modalità di svolgimento degli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, pubblicato in data 23 luglio 2025 pubblicato dal sito www.poliziadistato.it nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed in particolare del test c.d. Handgrip; 5) l'elenco dei convocati alle visite mediche per la procedura di assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato aperta ai cittadini provenienti dalla vita civile, estratto dal sito www.poliziadistato.it; 6) il diario delle convocazioni del 15 ottobre 2025 per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, estratto dal sito www.poliziadistato.it; 7) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale nella parte in cui possano ledere gli interessi del ricorrente; quanto ai motivi aggiunti del 26.01.2026, per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) decreto del Direttore centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 19 dicembre 2025, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esame, per l'assunzione di 3.117 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia di Stato del 22 aprile 2025, pubblicato sul Portale unico del reclutamento; 2) per quanto occorrer possa, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, lesivo dell'interesse del ricorrente e ostativo all'accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti; 3) i provvedimenti impugnati nel ricorso principale;

Giustizia amministrativa202513906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità fisica fondato sul deficit della forza muscolare rilevato mediante test Handgrip, nonché gli atti della procedura concorsuale e la graduatoria finale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità fisica del 23 settembre 2025, con il quale era stato escluso dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato a causa dei valori di forza muscolare rilevati mediante il test Handgrip, oltre al bando, agli atti recanti le modalità di svolgimento degli accertamenti, agli elenchi e ai diari delle convocazioni e agli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale di merito approvata il 19 dicembre 2025. La contestazione si fonda sulla contraddittorietà tra l'accertamento tecnico compiuto in sede concorsuale, che aveva rilevato valori pari a 33,6 kg per la mano destra e 33,2 kg per la mano sinistra, e la documentazione medica prodotta e gli esiti della verificazione disposta dal giudice, nella quale erano stati rilevati valori pari a 38,9 kg per la mano destra e 40,93 kg per la mano sinistra. Tale divergenza è stata dedotta quale indice di un possibile errore nella valutazione dell'idoneità fisica e quale presupposto per la riammissione alla procedura concorsuale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha valorizzato l'esito della precedente ordinanza cautelare del 2 dicembre 2025, con cui era stata disposta una verificazione istruttoria, e ha ritenuto che la significativa discrepanza tra i valori registrati in sede concorsuale e quelli accertati in sede giudiziale fornisse plausibile conferma di un possibile errore di valutazione posto a fondamento degli atti impugnati. Ritenuti sussistenti i presupposti cautelari, ha sospeso l'esecutività degli atti impugnati, disponendo l'ammissione del ricorrente con riserva, eventualmente anche in soprannumero, al prosieguo della procedura e alle fasi successive in caso di esito favorevole delle prove. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno del provvedimento, degli atti processuali e dell'elenco dei controinteressati. Ha assegnato trenta giorni per l'adempimento e ulteriori dieci giorni per il deposito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 21 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, Tabella A, d.P.R. 207/2015

    Deficit della forza muscolare (handgrip Mano DX MEDIA 33,6 Kg; MEDIA MANO SX 33,2 Kg)

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa del giudizio di non idoneità fisica fondato sul deficit della forza muscolare.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta e accordata.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    È richiamato, unitamente all'art. 49, comma 3, c.p.a., per autorizzare la notificazione nelle forme semplificate ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    È richiamato per disciplinare le modalità di notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione e gli adempimenti conseguenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali ulteriori fondamenti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la significativa divergenza tra i risultati di un accertamento tecnico concorsuale e quelli emersi da una verificazione giudiziale può integrare un plausibile indice di errore di valutazione e giustificare la sospensione dell'esclusione del candidato.
  • Quando sussista un possibile errore nell'accertamento dell'idoneità fisica, il giudice amministrativo può disporre l'ammissione con riserva del candidato al prosieguo della procedura concorsuale, anche in soprannumero, subordinandola all'esito favorevole delle prove successive.
  • L'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria finale può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con obbligo di mantenere online gli atti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva e di rilasciare attestazione dell'avvenuta pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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