Parere n. 1138/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento dell’ordinanza n. 10 del 31 marzo 2010 di sospensione dei lavori a seguito dell’accertamento dell’esecuzione di opere edilizie senza titolo e dell’ordinanza n. 52 del 25.10.2010 di irrogazione di sanzione pecuniaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza n. 10 del 31 marzo 2010, di sospensione dei lavori edilizi, e dell’ordinanza n. 52 del 25 ottobre 2010, di irrogazione di sanzione pecuniaria per opere eseguite senza titolo.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato due ordinanze comunali relative alla sostituzione della copertura in legno e tegole, danneggiata da un incendio, con putrelle in acciaio e lamiera grecata. Ha sostenuto che la nuova copertura avesse carattere provvisorio e fosse necessaria per la messa in sicurezza degli edifici e che il Comune fosse comunque venuto a conoscenza dei lavori, sebbene il titolo edilizio non fosse mai stato richiesto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito l’irricevibilità del primo ricorso, proposto oltre il termine di efficacia di quarantacinque giorni dell’ordinanza di sospensione, e l’inammissibilità di entrambi i ricorsi per difetto di specificità dei motivi. La Sezione ha ritenuto di prescindere dall’esame delle eccezioni di rito, reputando infondate nel merito le censure.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la necessità del previo conseguimento del titolo edilizio fosse ammessa dallo stesso ricorrente. La mera conoscenza aliunde dei lavori da parte del Comune non può sostituire il titolo edilizio, che non era mai stato richiesto. Pertanto, le censure avverso sia l’ordinanza di sospensione dei lavori sia l’ordinanza sanzionatoria sono state ritenute infondate. Il parere è nel senso del rigetto dei ricorsi, senza esaminare le eccezioni preliminari di rito.
Osservazioni
Ricorso avverso l’ordinanza di sospensione dei lavori
La censura è infondata: la conoscenza dei lavori da parte del Comune non surroga il previo conseguimento del titolo edilizio, la cui necessità è riconosciuta dallo stesso ricorrente.
Ricorso avverso l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria
La censura è infondata per la medesima ragione: l’esecuzione delle opere senza il necessario titolo edilizio giustifica l’intervento comunale, mentre la mancata richiesta del titolo non può essere compensata dalla conoscenza di fatto dell’iniziativa edificatoria da parte dell’amministrazione.
Massime di principio
- La mera conoscenza di fatto, anche da parte dell’amministrazione competente, dell’esecuzione di opere edilizie non può sostituire il previo conseguimento del titolo edilizio richiesto dalla legge.
- La natura asseritamente provvisoria o cautelativa delle opere edilizie non esonera dal titolo abilitativo quando lo stesso interessato riconosca che tale titolo era necessario e non sia stato previamente richiesto.
- Nel ricorso straordinario, il parere può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari quando le censure risultino comunque infondate nel merito.
Impugnazione di ordinanze edilizie per opere eseguite senza titolo
Il parere riguarda due ricorsi straordinari proposti da un comproprietario di due fabbricati contro il Comune competente. Sono state impugnate l’ordinanza n. 10 del 31 marzo 2010, con cui era stata disposta la sospensione dei lavori, e l’ordinanza n. 52 del 25 ottobre 2010, con cui era stata irrogata una sanzione pecuniaria per l’impossibilità di rilasciare il titolo in sanatoria.
Premesse in fatto
Le opere riguardavano il rifacimento della copertura di due fabbricati. La precedente copertura in legno e tegole era stata danneggiata da un incendio e sostituita con putrelle in acciaio e lamiera grecata.
Il ricorrente ha sostenuto che la nuova copertura fosse provvisoria e necessaria per la messa in sicurezza degli edifici. Ha inoltre dedotto che il Comune fosse comunque venuto a conoscenza dei lavori, nonostante il mancato rilascio del titolo edilizio, mai richiesto per una asserita scarsa consapevolezza degli obblighi previsti dalla normativa edilizia.
Eccezioni preliminari dell’amministrazione
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, ha eccepito:
- l’irricevibilità del ricorso relativo all’ordinanza di sospensione, perché presentato dopo la scadenza del termine di efficacia di quarantacinque giorni previsto dall’ordinanza;
- l’inammissibilità di entrambi i ricorsi per difetto di specificità dei motivi.
La Sezione ha dato atto che il contraddittorio era stato pienamente garantito, poiché la relazione dell’amministrazione era stata previamente trasmessa al ricorrente, che non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di rito, poiché le censure erano infondate nel merito.
Il ricorrente riconosceva la necessità del previo conseguimento del titolo edilizio, limitandosi a sostenere che il Comune avesse avuto comunque conoscenza dell’iniziativa edificatoria. Secondo il parere, tale conoscenza di fatto non è idonea a surrogare il titolo edilizio, che non era mai stato richiesto.
La circostanza che le opere fossero state realizzate per esigenze di sicurezza e avessero carattere asseritamente provvisorio non modifica questa conclusione, in assenza di una specifica esenzione dal titolo e considerato il riconoscimento, da parte dello stesso interessato, della necessità del titolo edilizio.
Conclusioni
La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha espresso il parere che entrambi i ricorsi straordinari debbano essere respinti. Il rigetto è fondato sull’infondatezza delle censure, senza necessità di decidere le eccezioni preliminari relative alla tardività e alla genericità dei motivi.
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