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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24874/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento per vizio di motivazione relativamente alle pene accessorie fallimentari (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi), contestando l'assenza di adeguata motivazione sulla scelta della durata di cinque anni e la sua eccessività rispetto al disvalore del fatto, nonché la legittimità dell'impugnazione di quella statuizione esterna al patto

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha dichiarato che, quando le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, non siano oggetto del patto, la sentenza di patteggiamento è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari per carenza assoluta di motivazione circa la loro durata (cinque anni) e ha rinviato la questione al GUP del Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio sulla misurazione delle pene accessorie, prescrivendo che il giudice indichi i criteri di individualizzazione richiamando i parametri dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Prevede le pene accessorie fallimentari (inabilitazione e incapacità); la loro applicazione è prevista dalla legge e la durata deve essere determinata dal giudice entro i limiti edittali; se non oggetto del patto, la relativa statuizione è soggetta al sindacato per vizio di motivazione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 222 del 2018

    Ha rimodulato il limite edittale fisso per le pene accessorie fallimentari trasformandolo nella formula "fino a dieci anni", imponendo la necessità di individualizzazione della durata entro la cornice legale.

  • Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Ha stabilito che la determinazione della durata delle pene accessorie deve avvenire con valutazione concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e che il giudice deve fornire congrua motivazione sulla modulazione personalizzata delle pene accessorie rispetto al disvalore del fatto e alla personalità del reo.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena (personalità del reo, natura e gravità del fatto, circostanze, finalità della pena etc.) che devono essere utilizzati anche per la dosimetria delle pene accessorie quando la legge fissa limiti di durata.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita le possibilità di impugnazione delle parti con riguardo alle statuizioni contenute nella decisione di patteggiamento: se una misura è stata oggetto dell'accordo, il sindacato in Cassazione è ristretto; se non è stata oggetto dell'accordo, la statuizione è ricorribile per vizio di motivazione nei termini dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; applicabile alle statuizioni non comprese nel patto che siano carenti di motivazione.

  • art. 37 cod. pen.

    Richiamato nella sentenza per negare la possibilità di determinare automaticamente la durata delle pene accessorie in rapporto alla pena principale: la durata delle pene accessorie va determinata autonomamente con i criteri di cui all'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • Quando le pene accessorie previste dalla legge fallimentare non sono parte integrante del patto di patteggiamento, la loro applicazione nella sentenza di patteggiamento è impugnabile per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La durata delle pene accessorie non può essere fissata meccanicamente in rapporto alla pena principale: il giudice deve determinare la misura delle pene accessorie con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p. e motivare espressamente la scelta.
  • La Corte costituzionale e le Sezioni Unite richiedono una modulazione personalizzata delle pene accessorie in funzione del disvalore del fatto e della personalità del responsabile; la mancata congrua motivazione integra vizio che determina l'annullamento e il rinvio.
  • Se le pene accessorie sono invece espressamente concordate dalle parti nel patteggiamento, l'impugnazione è più limitata (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) e il sindacato in Cassazione ha ambiti ristretti.
  • In sede di nuovo giudizio il giudice dovrà indicare chiaramente i criteri e gli elementi concreti (fatti, responsabilità, finalità di prevenzione speciale e rieducativa) che giustificano la durata scelta per le pene accessorie.

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