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Sentenza

Sentenza n. 414/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS- del 27 settembre 2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202401379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dal Questore di Caltanissetta. In appello ha riproposto cinque motivi già dedotti in primo grado. Ha contestato, anzitutto, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sostenendo che la produzione di nuova documentazione durante la partecipazione procedimentale imponesse all'Amministrazione di emettere un nuovo preavviso di rigetto. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l'Amministrazione avesse fondato il diniego soltanto su risultanze di banche dati, senza verificare adeguatamente la non veridicità del rapporto di lavoro. Gli ulteriori motivi riguardavano la mancata valutazione della specificità della situazione personale e familiare, la violazione degli artt. 13, comma 2-bis, e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, la violazione dell'art. 8 CEDU e il mancato riconoscimento dei presupposti della coesione familiare. L'appellante contestava, in particolare, la valutazione amministrativa relativa all'assenza di reddito adeguato da fonti lecite, all'anomalia di una busta paga relativa a un periodo nel quale risultava assente dall'Italia, alla mancata prova del versamento dei contributi obbligatori, all'insufficiente capacità economica del datore di lavoro e alla mancanza di un familiare titolare di un permesso di soggiorno idoneo a fondare la coesione familiare.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l'appello, confermando la sentenza del TAR e, quindi, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non impone l'invio di un nuovo preavviso quando l'interessato abbia presentato osservazioni: l'Amministrazione deve esaminarle e, ove non le accolga, darne conto nella motivazione del provvedimento finale, indicando eventualmente soltanto ulteriori motivi ostativi conseguenti alle osservazioni. Nel caso concreto la Questura aveva riprodotto sinteticamente le osservazioni e le aveva motivatamente disattese. Quanto ai motivi relativi all'istruttoria e alla motivazione, il giudice ha ritenuto sufficienti le risultanze delle banche dati INPS e dell'Agenzia delle Entrate, dalle quali emergevano l'assenza di un reddito adeguato proveniente da fonti lecite, l'inidoneità del contratto per mancata prova del versamento dei contributi obbligatori e l'assenza di adeguata capacità economica della ditta datrice di lavoro. Tali elementi non erano stati fondatamente smentiti né nel procedimento né in giudizio. Il CGARS ha inoltre ritenuto adeguatamente valutata la situazione personale e familiare: il richiedente aveva il proprio centro di interessi personali e negoziali a Palermo, distante dal luogo di residenza del nucleo familiare, e non era stato indicato alcun familiare titolare di un permesso di soggiorno idoneo a fondare la coesione familiare. È stata quindi esclusa la violazione degli artt. 13, comma 2-bis, e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 8 CEDU, nonché l'eccesso di potere dedotto. Le spese del grado sono state compensate per la specificità della controversia e la limitata attività difensiva dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

    La presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto non impone l'emissione di un nuovo preavviso. L'Amministrazione deve esaminare le osservazioni e motivare nel provvedimento finale le ragioni del loro mancato accoglimento, indicando eventualmente i soli motivi ostativi ulteriori che ne siano conseguenza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata in relazione al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e alla valutazione dei presupposti reddituali e lavorativi, ma il giudice ha ritenuto non fondate le censure dell'appellante.

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    La situazione personale e familiare dello straniero deve essere valutata; nel caso concreto il giudice ha ritenuto tale valutazione adeguatamente svolta e motivata dall'Amministrazione.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata richiamata con riguardo alla situazione familiare e alla permanenza dello straniero, senza che il giudice ravvisasse una violazione nel diniego impugnato.

  • art. 8 CEDU

    Il richiamo alla vita familiare non ha condotto all'accoglimento dell'appello, poiché il giudice ha ritenuto adeguatamente valutata la situazione familiare e non dimostrata una coesione familiare tutelabile nei termini invocati.

Massime di principio

  • La presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto non obbliga l'amministrazione a emettere un nuovo preavviso: quando le osservazioni non siano accolte, è sufficiente che il provvedimento finale esponga le ragioni del loro mancato accoglimento, indicando gli eventuali ulteriori motivi ostativi derivanti dalle osservazioni.
  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, risultanze provenienti da banche dati pubbliche possono costituire base istruttoria sufficiente quando evidenzino anomalie reddituali o lavorative specifiche e non siano adeguatamente smentite dall'interessato né in sede procedimentale né in giudizio.
  • L'amministrazione può fondare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sulla carenza di reddito adeguato proveniente da fonti lecite, sulla mancata prova del versamento dei contributi obbligatori e sull'insufficiente capacità economica del datore di lavoro, purché tali elementi siano esposti e motivati nel provvedimento.
  • La valutazione della situazione personale e familiare dello straniero è adeguatamente motivata quando il provvedimento considera concretamente il luogo di lavoro, la residenza dello straniero, la collocazione del nucleo familiare e l'assenza di un familiare titolare di un permesso di soggiorno idoneo a fondare la coesione familiare invocata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito redditualeLegami familiari e radicamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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