Cassazione Penale, Sentenza n. 25791/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricusa proposta dall'imputato Gaetano Renna (mediante difensore) contro i componenti della Seconda Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, per presunta "indebita manifestazione del proprio convincimento" (art. 37 comma 1 lett. b) c.p.p.) dopo il rigetto della richiesta di concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; la difesa sostiene che il collegio, rigettato il concordato, abbia anticipato e già esaminato e censurato i motivi d'appello (in particolare la questione delle circostanze attenuanti generiche), determinando l'incompatibilità dei giudici a proseguire il giudizio.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il rigetto motivato della richiesta di concordato non costituisca di per sé una indebita manifestazione del convincimento ai sensi dell'art. 37 c.p.p., trattandosi di valutazioni funzionali alla sequenza procedurale prevista dall'art. 599-bis c.p.p. e riconducibili alla stessa fase processuale. È stata richiamata la giurisprudenza di legittimità e costituzionale (es. sent. Corte Cost. n. 64/2022) che esclude la configurabilità di incompatibilità "endofasica" quando le valutazioni siano compiute nella medesima fase procedimentale. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 37 c.p.p.
La norma elenca tassativamente le cause di ricusazione; la manifestazione indebita del convincimento è rilevante solo se espressa senza necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni nella specifica fase procedimentale.
art. 599-bis c.p.p.
commi 3 e 3-bis (riguardo alla procedura quando la corte non accoglie il concordato)
Disciplina la procedura del "concordato sulla pena" in appello e prevede che, ove il collegio non accolga la richiesta, si disponga la prosecuzione del giudizio; giustifica quindi le valutazioni del giudice nel corso della stessa fase processuale.
art. 34 c.p.p.
Riferita nella doglianza del ricorrente; la Corte ha osservato che non può essere utilizzata per ampliare le cause di ricusazione oltre quelle tassative dell'art. 37.
art. 125 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorso non dimostri violazione di tale disposizione rispetto alla ricusazione prospettata.
art. 616 c.p.p.
Norma posta a base della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per ricorso manifestamente infondato o colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo; utilizzato per ricordare la finalità dell'istituto della ricusazione (tutelare la terzietà e imparzialità del giudice) ma compatibile con la non configurabilità di incompatibilità endofasica.
Sentenza Corte Cost. n. 64/2022
Giurisprudenza costituzionale richiamata per il principio secondo cui le valutazioni compiute nella stessa fase processuale non determinano automaticamente l'incompatibilità del giudice (no all'incompatibilità "endofasica").
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6 n. 2180/2022, Sez. 3 n. 27996/2021)
Precedenti della Corte di Cassazione che confermano come le esternazioni del convincimento siano rilevanti solo se fuori dalla necessità funzionale o prive di nesso con l'atto da compiere; confermano la possibilità per lo stesso collegio di procedere al giudizio dopo il rigetto del concordato.
Massime di principio
- La ricusazione è ammessa solo per i casi tassativamente previsti dall'art. 37 c.p.p.; non è possibile estendere le cause per analogia.
- Le valutazioni di merito espresse dal giudice nell'ambito della stessa fase procedurale (es. rigetto del concordato sulla pena) non costituiscono automaticamente causa di incompatibilità; si parla di "non configurabilità di incompatibilità endofasica".
- Per far valere la ricusazione per "indebita manifestazione del convincimento" occorre dimostrare che l'esternazione sia stata espressa senza necessità funzionale e indipendente dall'atto processuale da compiere, ossia fuori dalla sequenza procedurale prevista dalla legge.
- La decisione di rigettare un rito o un concordato e le relative motivazioni, se raccordate alla stessa fase e necessarie al proseguo del giudizio, giustificano la continuazione del giudizio da parte degli stessi giudici.
- Tentativi di ricusazione manifestamente infondati espongono il ricorrente a condanne per spese processuali e, se valutata colpa, a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
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