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Sentenza

Sentenza del 19/03/2019 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - accesso - apertura cassaforte e cassetti - autorizzazione dell'Autorità giudiziaria - consenso del contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli avvisi di accertamento traevano origine dal rinvenimento di denaro contante nei locali aziendali, che l'Agenzia delle Entrate aveva qualificato come ricavi non contabilizzati, con conseguenti recuperi ai fini IVA, IRAP e, per il consolidato nazionale, IRES. La contribuente contestava sia l'assenza di autorizzazione giudiziaria per l'apertura della cassaforte e della scrivania, sia l'insufficienza degli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio. Sosteneva che il denaro appartenesse personalmente ai soci e fosse custodito presso la sede sociale per timore di furti nelle abitazioni. L'Agenzia chiedeva invece la conferma della ripresa IVA, sostenendo l'indetraibilità dell'imposta e l'assenza di costi deducibili adeguatamente documentati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e accolto l'appello incidentale della contribuente. È rimasta definitiva la rideterminazione dei maggiori ricavi in euro 4.772,00, con IVA al 10% pari a euro 477,20, ma la Commissione ha ritenuto illegittimo il recupero basato esclusivamente sul rinvenimento del contante. L'Ufficio avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare che le somme costituissero ricavi occulti. È stata inoltre respinta la censura relativa all'autorizzazione giudiziaria: l'autorizzazione prevista dall'art. 52, comma 3, del D.P.R. 633/1972 è necessaria per l'apertura coattiva, non quando il contribuente collabori spontaneamente o i mobili non siano chiusi a chiave. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

    È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.

    L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è necessaria soltanto per l'apertura coattiva di casseforti, mobili o altri contenitori chiusi, non quando l'apertura avvenga con il consenso spontaneo del contribuente o quando i contenitori siano già accessibili.

  • Art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento analitico-induttivo o presuntivo deve fondarsi su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il semplice rinvenimento di denaro contante presso la sede sociale non dimostra automaticamente l'esistenza di ricavi non dichiarati se non è corroborato da ulteriori elementi.

  • Art. 109 T.U.I.R.

    L'Ufficio aveva richiamato la necessità che i costi e gli elementi negativi fossero certi e precisamente determinabili, ma la decisione si è concentrata soprattutto sull'insufficienza della prova presuntiva dei ricavi occultati.

  • Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è richiamata insieme all'art. 91 c.p.c. quale base per la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

  • Art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è tenuta, salvo eccezioni, a rimborsare le spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa.

  • Art. 117 Cost. e Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    La contribuente ne aveva invocato la violazione in relazione alla tutela del domicilio e della sede della persona giuridica, ma la Commissione ha deciso la controversia senza accogliere tale censura, ritenendo invece fondata quella relativa all'insufficienza della prova presuntiva.

  • Cassazione, ordinanza n. 24306 del 4 ottobre 2018

    Conferma che il provvedimento del magistrato non è necessario quando il contribuente acconsenta spontaneamente all'apertura del contenitore durante le operazioni di verifica.

Massime di principio

  • Durante una verifica fiscale, l'autorizzazione giudiziaria per aprire casseforti, mobili o altri contenitori è necessaria se l'apertura è coattiva; non è normalmente necessaria in presenza di consenso spontaneo e documentabile del contribuente.
  • Il rinvenimento di denaro contante nei locali dell'impresa non consente, da solo, di presumere l'esistenza di ricavi non dichiarati. L'Amministrazione deve indicare ulteriori elementi oggettivi e convergenti che colleghino il denaro all'attività commerciale.
  • Quando il contribuente fornisce una spiegazione alternativa plausibile e documentata sull'origine del contante, l'Ufficio deve confrontarsi concretamente con tale spiegazione e non può limitarsi a trasferire automaticamente sul contribuente l'onere di dimostrare l'inesistenza dell'evasione.
  • Gli accertamenti presuntivi devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; una presunzione isolata o meramente automatica è normalmente insufficiente a fondare la rettifica.
  • In appello, le censure dell'Ufficio devono essere specifiche e riferite alle motivazioni effettive della sentenza impugnata; richieste generiche o basate su questioni non esaminate dal primo giudice possono essere dichiarate inammissibili o non esaminabili.
  • La presenza di costi funzionali ai maggiori ricavi può incidere sulla quantificazione del reddito accertato, ma non elimina l'onere dell'Ufficio di dimostrare preliminarmente l'effettiva esistenza dei ricavi non contabilizzati.

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