Cassazione Penale, Sentenza n. 26260/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato un decreto di perquisizione, ispezione informatica e sequestro emesso dal Procuratore Europeo Delegato nei confronti dell'indagata. La difesa deduceva tre profili: primo, la nullità/inefficacia del sequestro per asserita delega in bianco alla polizia giudiziaria e mancata convalida del sequestro di iniziativa, con violazione della riserva di giurisdizione in tema di corrispondenza e assimilazione di email e chat alla corrispondenza ex art. 254 c.p.p.; secondo, la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità nel sequestro di dati informatici, perché il provvedimento sarebbe stato massivo e indiscriminato, privo di criteri selettivi sufficienti, senza adeguata scansione temporale e senza termine per la selezione/restituzione dei dati; terzo, l'omessa o apparente motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti, sostenendo che mancassero elementi idonei a configurare i reati ipotizzati e che il sequestro fosse stato usato in funzione esplorativa. I reati evocati nella contestazione erano malversazione ex art. 316-bis c.p. e turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., in relazione a finanziamenti e progetti FAMI e a presunte condotte collusive nell'assegnazione degli stessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate dal Tribunale del riesame senza una critica puntuale delle ragioni del provvedimento impugnato. Nel merito, ha affermato che non era necessario alcun provvedimento di convalida, perché il sequestro era stato disposto dal pubblico ministero su cose specificamente individuate e non era frutto di iniziativa autonoma della polizia giudiziaria; ha inoltre escluso la violazione del principio di proporzionalità, rilevando che il decreto indicava l'oggetto della ricerca, il perimetro temporale, le chiavi di ricerca e un termine di 15 giorni per l'esame dei dati. Quanto al fumus, ha reputato non esplorativa la misura, poiché i capi provvisori descrivevano in modo preciso condotte, autori e ruolo dei soggetti coinvolti, e le risultanze indiziarie erano sufficienti per legittimare il sequestro probatorio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
è la norma utilizzata per dedurre in cassazione violazione di legge processuale e penale
art. 125 c.p.p.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti
art. 252 c.p.p.
richiamato nella disciplina del sequestro e della sua motivazione
art. 254 c.p.p.
richiamato per la riserva di giurisdizione sul sequestro di corrispondenza, estesa dalla difesa a email e chat
art. 355 c.p.p.
richiamato dalla difesa sulla necessità di convalida del sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria
art. 15 Cost.
invocato a tutela della segretezza della corrispondenza
art. 49, par. 3 Carta di Nizza
richiamato per i principi di proporzionalità e necessità
art. 53 Carta di Nizza
richiamato insieme agli altri parametri sovranazionali in tema di limitazione dei diritti
art. 8 CEDU
richiamato per la tutela della vita privata e della corrispondenza
art. 316-bis c.p.
reato contestato; la Corte richiama la sua struttura e il momento di perfezionamento in relazione alla frustrazione della destinazione pubblicistica dei fondi
art. 353 c.p.
reato contestato; la Corte lo ritiene astrattamente configurabile alla luce di una collusione volta ad alterare la gara
art. 253, comma 5, c.p.p.
richiamato per dire che l'omessa convalida del sequestro di iniziativa legittima la richiesta di restituzione e l'opposizione, non il riesame sulla convalida
art. 360 c.p.p.
richiamato per l'eventualità che l'esame dei dati informatici complessi sia svolto con le modalità ivi previste
art. 273 c.p.p.
richiamato in comparazione per precisare che, nelle misure reali, non serve la stessa persuasività richiesta per le misure cautelari personali
Massime di principio
- Nel riesame e in cassazione contro un sequestro probatorio non è consentito limitarsi a riproporre censure già dedotte senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; motivi meramente assertivi o ripetitivi sono inidonei a superare la decisione.
- Se il sequestro consegue a perquisizione disposta dal pubblico ministero e il decreto individua con sufficiente precisione l'oggetto del vincolo, non occorre convalida successiva per il solo fatto che l'esecuzione sia stata materialmente affidata alla polizia giudiziaria.
- La convalida entro 48 ore è necessaria solo quando il sequestro sia effettivamente di iniziativa della polizia giudiziaria; in tal caso l'eventuale omissione produce inefficacia e legittima la richiesta di restituzione dei beni, non un riesame centrato sulla mancata convalida.
- Il sequestro di dati informatici deve essere motivato in modo da rendere verificabile la proporzionalità della misura, indicando l'oggetto della ricerca, i criteri di selezione, l'eventuale perimetrazione temporale, i tempi di estrazione e restituzione della copia non rilevante.
- Il controllo sul fumus commissi delicti nelle misure cautelari reali non si esaurisce nella mera astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie incriminatrice, ma richiede elementi concreti e persuasivi, almeno indiziari, che rendano verosimile la commissione del reato e il nesso tra cosa e reato.
- Non è uso esplorativo del sequestro probatorio quello fondato su una descrizione specifica delle condotte, dei soggetti coinvolti e dell'oggetto della ricerca; il sequestro è legittimo quando serve ad acquisire materiale già riferibile a un quadro indiziario delineato, non a cercare indizi del reato in modo indiscriminato.
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