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Sentenza

Sentenza n. 5053/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento: - del Decreto Rettorale n. 5016 del 19.11.2025, recante la decisione di non procedere alla chiamata della ricorrente sul posto oggetto di gravame; - della precedente proposta di non procedere alla chiamata, di cui alla Delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici n. 11 del 24.9.2025; - della presupposta Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 29.10.2025 di approvazione della menzionata proposta dipartimentale; - di ogni diverso provvedimento con il quale il posto oggetto di gravame è stato assegnato al controinteressato; - di qualsiasi ulteriore e sconosciuto provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, e in via subordinata della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18.9.2025, nella parte in cui approva la proposta di chiamata alla docenza del controinteressato; - del Decreto d'urgenza del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici n. 387 del 3.9.2025 contenente la proposta di chiamata, nonché per il risarcimento del danno che dovesse derivare alla ricorrente dai fatti denunciati.

Giustizia amministrativa202507134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto rettorale che ha disposto di non procedere alla chiamata della candidata, unitamente alla proposta dipartimentale, alla delibera del Consiglio di amministrazione e agli ulteriori atti connessi, con assegnazione degli insegnamenti a un docente interno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'Università, all'esito di una procedura selettiva per un posto di professore di seconda fascia nell'ambito della Metodologia della Ricerca Archeologica, ha deciso di non procedere alla sua chiamata, preferendo affidare gli insegnamenti a un ricercatore interno medio tempore transitato nel ruolo di professore associato. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del quorum deliberativo previsto dall'art. 12 del regolamento di Ateneo sulla chiamata dei professori e dall'art. 20 del bando: la proposta avrebbe dovuto essere approvata dalla maggioranza assoluta dei 170 professori di prima e seconda fascia, pari a 86 voti, mentre era stata approvata con soli 80 voti favorevoli. L'Università ha sostenuto che dovesse applicarsi il regolamento generale sul funzionamento degli organi dipartimentali, entrato in vigore nel 2025, secondo cui sarebbe stata sufficiente la maggioranza dei presenti. Con il secondo motivo la ricorrente ha contestato che il passaggio del docente interno al ruolo di professore associato avesse fatto venir meno le esigenze didattiche e scientifiche poste a fondamento della procedura, rimaste sostanzialmente invariate. Con il terzo motivo ha dedotto che tale passaggio non fosse imprevedibile al momento dell'indizione della procedura, poiché il docente era un ricercatore tenure track e il passaggio al ruolo di professore associato era collegato alla valutazione successiva al triennio. Con il quarto motivo ha sostenuto che il docente interno non possedesse la specifica competenza didattica e scientifica richiesta dal bando, relativa all'archeologia del mare e dei paesaggi costieri, essendo invece specializzato nell'archeologia di montagna e glaciale. È stata inoltre proposta, in via subordinata, una censura contro gli atti presupposti di approvazione della chiamata del docente interno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto fondato il primo motivo, stabilendo che il quorum applicabile era quello speciale previsto dal regolamento sulla chiamata dei professori e richiamato dal bando: maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Poiché il corpo docente era composto da 170 membri, occorrevano 86 voti favorevoli; la delibera, adottata con 80 voti, era quindi illegittima. Il regolamento generale sul funzionamento degli organi dipartimentali non era applicabile né ratione materiae, trattandosi di disciplina generale rispetto alla disciplina speciale sulle chiamate, né ratione temporis, essendo successivo al bando. Le regole fissate dal bando non potevano essere modificate in corso di procedura da una disciplina sopravvenuta, a tutela della trasparenza e della par condicio. Il TAR ha ritenuto fondati anche i motivi secondo, terzo e quarto. La sopravvenuta nomina del docente interno non aveva fatto venir meno le esigenze didattiche e scientifiche, poiché gli insegnamenti interessati continuavano a essere previsti nel corso di studi con sostanziale invarianza dell'impegno didattico. Inoltre, l'Università non aveva dimostrato che il docente interno possedesse le specifiche competenze richieste dal bando, ulteriori rispetto all'appartenenza al settore scientifico-disciplinare, né aveva motivato adeguatamente l'esistenza di obiettive ragioni organizzative o finanziarie prevalenti rispetto alla chiamata della candidata selezionata. Il passaggio del ricercatore al ruolo di professore associato non era, infine, imprevedibile, essendo il docente un ricercatore tenure track già in servizio prima dell'indizione della procedura. La censura subordinata è stata assorbita. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese nei confronti del controinteressato non costituito sono state dichiarate non ripetibili. Resta salva la riedizione del potere nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, D.R. n. 3663/2019

    All’esito della procedura di cui agli articoli precedenti, il Consiglio di Dipartimento propone entro trenta giorni dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato o, in caso di più posti, la chiamata dei candidati selezionati dalla Commissione, la delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia

    Per la proposta di chiamata di un professore di seconda fascia occorre la maggioranza assoluta dell'intero corpo dei professori di prima e seconda fascia, non la maggioranza dei presenti.

  • art. 20, paragrafo 2, bando di concorso di cui al D.R. n. 713/2024

    La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia

    Il bando recepisce e rende vincolante per la procedura il quorum della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

  • art. 11, comma 6, Regolamento di Ateneo sul funzionamento degli organi dipartimentali, D.R. n. 2770/2025

    Le votazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti che abbiano espresso voto favorevole

    La disposizione generale sulla maggioranza dei presenti non è applicabile alla procedura di chiamata disciplinata dal regolamento speciale e dal bando, anche perché successiva all'indizione della procedura.

  • art. 2, comma 1, Regolamento di Ateneo di cui al D.R. n. 3336/2019

    i Consigli di Dipartimento ... possono chiedere ... risorse ... indicando ... le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico

    Il Dipartimento può specificare nel bando, oltre al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare, le particolari funzioni e competenze didattico-scientifiche richieste; tali specificazioni rilevano nella valutazione della permanenza delle esigenze e della legittimità della mancata chiamata.

  • art. 24, commi 3, lettera b), e 5, l. n. 240/2010

    Il passaggio del ricercatore tenure track al ruolo di professore associato, valutabile al termine del triennio, era una circostanza prevedibile dall'Ateneo al momento dell'indizione della procedura e non costituisce, per ciò solo, sopravvenienza imprevedibile.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La domanda cautelare era stata accolta in precedenza ai limitati effetti previsti dalla disposizione, senza incidere sulla decisione definitiva di merito.

Massime di principio

  • Nelle procedure universitarie di chiamata dei professori, il quorum deliberativo previsto dalla disciplina speciale sulla chiamata e recepito dal bando prevale sulla disciplina generale di funzionamento degli organi dipartimentali; per la chiamata di un professore di seconda fascia, se il regolamento e il bando richiedono la maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, il quorum va calcolato sull'intero corpo docente interessato e non sui soli presenti o votanti.
  • Le regole stabilite dal bando costituiscono la lex specialis della procedura e non possono essere modificate in corso di procedimento da una disciplina regolamentare sopravvenuta, quando ciò incida sulle condizioni di deliberazione e comprometta trasparenza e par condicio.
  • Dopo la selezione del candidato, l'Università può decidere di non procedere alla chiamata soltanto sulla base di sopravvenute e obiettivamente verificabili ragioni organizzative, finanziarie o del venir meno delle esigenze didattiche e scientifiche che avevano giustificato l'indizione della procedura.
  • Il mero passaggio di un ricercatore interno al ruolo di professore associato non dimostra il venir meno delle esigenze didattiche e scientifiche sottese alla procedura, se gli insegnamenti e il relativo carico didattico restano sostanzialmente invariati.
  • Quando il bando individua specifiche funzioni didattiche e scientifiche, la mera appartenenza del docente interno allo stesso settore scientifico-disciplinare, o a un settore dichiarato equivalente, non è sufficiente a giustificare la mancata chiamata del candidato selezionato: l'Amministrazione deve verificare e motivare il possesso delle specifiche competenze richieste.
  • La decisione di preferire un docente interno al candidato selezionato per ragioni organizzative o finanziarie deve essere sorretta da dati oggettivi, verificabili e da una motivazione che dimostri la prevalenza di tali esigenze nel bilanciamento con l'interesse alla chiamata del candidato risultato selezionato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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