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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11911/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte della banca ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte del fallimento controricorrente; dichiara quindi l'estinzione del giudizio di legittimità senza pronunciarsi nel merito dei tre motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, in sede di verifica del passivo fallimentare, del credito vantato da una banca nei confronti di una società poi fallita. Dal decreto impugnato emerge che la società aveva intrattenuto con l'istituto di credito un conto corrente ordinario, aveva ottenuto finanziamenti su fatture e anticipi su portafoglio, aveva stipulato un contratto quadro e aveva effettuato operazioni su tassi d'interesse collegate a precedenti contratti di leasing. Successivamente era intervenuta una transazione tra il gruppo societario di appartenenza e la banca, che riguardava anche la posizione della debitrice. Alla data del fallimento la società presentava un'esposizione debitoria che la banca chiedeva di ammettere al passivo; la domanda era stata respinta dal giudice delegato. Il tribunale di Trento aveva poi rigettato l'opposizione della banca avverso lo stato passivo, valorizzando una consulenza tecnica contabile svolta in un separato giudizio promosso dal fallimento e ritenendo inammissibile l'ammissione con riserva, poiché quel giudizio era ancora pendente. La banca ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma prima della decisione ha rinunciato agli atti del giudizio; il fallimento ha accettato la rinuncia.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia agli atti del giudizio e la controparte accetta la rinuncia, la Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non si pronuncia sulla fondatezza delle censure relative allo stato passivo o alla verifica del credito.
  • L'accettazione della rinuncia da parte della controparte è sufficiente a definire il giudizio di legittimità in via estintiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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