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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33868/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario alcune intimazioni di pagamento, sostenendo la nullità o illegittimità della notificazione perché eseguita tramite un operatore postale privato prima del rilascio della licenza ministeriale richiamata dalla CTR. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che la pubblica amministrazione potesse servirsi di licenziatari privati per notificare atti giudiziari e tributari solo se muniti della specifica licenza, licenza che nel caso concreto risultava rilasciata in data successiva alla notifica. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 57 e 58, della L. n. 124 del 2017 e degli artt. 156 e 160 c.p.c., sostenendo che, per gli atti amministrativi e tributari notificati a mezzo raccomandata, la notificazione è valida anche se eseguita da operatore postale privato, perché la riserva legale riguardava gli atti giudiziari e, comunque, ogni eventuale vizio era sanato dalla tempestiva impugnazione dell'atto da parte della contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR perché questa aveva erroneamente applicato la disciplina sulla riserva delle notificazioni senza distinguere tra atti giudiziari e atti tributari/amministrativi. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nella disciplina ratione temporis applicabile, la riserva del servizio postale universale non si estendeva alle notifiche di atti amministrativi e tributari non riconducibili agli atti giudiziari o alle violazioni del codice della strada. Poiché le intimazioni di pagamento erano state notificate il 26 maggio 2018, la soppressione dell'esclusiva di Poste Italiane per gli atti giudiziari risultava già intervenuta; in ogni caso, per gli atti tributari in questione non operava la riserva invocata dalla CTR. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • artt. 1, commi 57 e 58, L. n. 124 del 2017

    L'abrogazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, ha soppresso l'attribuzione in esclusiva a Poste Italiane dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada, con decorrenza dal 10 settembre 2017.

  • artt. 156 e 160 c.p.c.

    La ricorrente ha invocato le norme sulla nullità e sanatoria delle notificazioni per sostenere che ogni vizio della notifica risultava comunque sanato dalla tempestiva impugnazione dell'atto.

  • D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4

    Secondo la Corte, prima dell'abrogazione operata dalla L. n. 124 del 2017, la riserva riguardava solo gli invii raccomandati attinenti alle notificazioni di atti giudiziari e alle violazioni del codice della strada, non gli atti amministrativi o tributari come le intimazioni di pagamento.

  • L. n. 890 del 1982

    "modalità di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890"

    Il richiamo alle modalità di notificazione previste dalla legge è stato inteso come mera previsione di uno strumento ulteriore di notificazione utilizzabile dai soggetti abilitati, non come riserva esclusiva a un solo operatore.

  • L. n. 689 del 1981, art. 18

    La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto secondo le modalità della L. n. 890 del 1982; ciò conferma la natura amministrativa dell'atto e la non assimilazione agli atti giudiziari.

  • D.Lgs. n. 58 del 2011

    Ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, mantenendo la riserva per gli atti giudiziari e per le violazioni del codice della strada fino all'intervento abrogativo del 2017.

  • D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201

    Le notificazioni delle violazioni del codice della strada rientravano nella riserva prevista per il fornitore del servizio universale, ma tale disciplina non si applicava al caso concreto.

Massime di principio

  • La riserva legale di notificazione tramite il fornitore del servizio postale universale va interpretata restrittivamente: riguarda solo gli atti espressamente compresi dalla norma e non può essere estesa per analogia agli atti amministrativi o tributari diversi da quelli indicati.
  • Per verificare la validità della notificazione eseguita da un operatore postale privato occorre distinguere la natura dell'atto notificato e la disciplina vigente al momento della notifica; la successiva abrogazione dell'esclusiva rende irrilevante ogni richiamo a un regime non più in vigore per le notifiche successive.
  • Il riferimento alle "modalità" di notificazione previste da una legge speciale non equivale necessariamente a una riserva soggettiva esclusiva a favore di un solo operatore, potendo indicare semplicemente uno schema procedurale utilizzabile dai soggetti abilitati.
  • Gli eventuali vizi della notificazione, quando l'atto sia comunque pervenuto a conoscenza del destinatario che lo abbia tempestivamente impugnato, possono essere neutralizzati secondo le regole di sanatoria processuale richiamate dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiNullità

Testo integrale

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