Cassazione Civile, Ordinanza n. 04925/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno d'imposta 2011 relativo a immobili di proprietà di un istituto ecclesiastico. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, sul presupposto dell'esenzione per gli immobili non adibiti ad attività commerciale; in appello, però, la CTR del Lazio aveva accolto il gravame del Comune/ Roma Capitale, ritenendo imponibili cinque immobili destinati ad attività ricettiva, perché gestiti con numerosi posti letto, pubblicizzati su siti di turismo religioso e remunerati con corrispettivi a carico degli utenti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che gli indizi valorizzati dal giudice di merito non erano gravi, precisi e concordanti e che la struttura aveva cessato l'attività ricettiva nel 2009; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione sulla parte del gravame relativa alla mancata declaratoria di illegittimità dell'avviso quanto agli immobili per i quali l'esenzione era stata riconosciuta e alla conseguente quantificazione dell'imposta; (3) omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo alle sanzioni per omessa dichiarazione ICI, deducendo che l'obbligo dichiarativo era stato soppresso dall'art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006, con conseguente illegittimità delle sanzioni per l'anno 2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che mirasse a una nuova valutazione del merito sulla natura commerciale dell'attività; ha rigettato il secondo motivo, osservando che l'oggetto del giudizio di appello era limitato ai cinque immobili di Via Ponte di Terra n. 8, dopo l'autotutela parziale già intervenuta sugli altri immobili, e che su quei beni la CTR aveva correttamente deciso; ha accolto il terzo motivo, rilevando l'omessa pronuncia sulle sanzioni per omessa dichiarazione ICI. Decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha annullato l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni irrogate per l'omessa dichiarazione ICI dell'anno 2011, affermando che, per unità immobiliari accatastate, l'obbligo dichiarativo era venuto meno con l'effettiva operatività del sistema di circolazione dei dati catastali e che, pertanto, non erano dovute le sanzioni per quell'annualità. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione ICI presuppone che gli immobili siano destinati ad attività non commerciale e coerenti con le finalità istituzionali dell'ente; nel caso concreto la CTR ha escluso l'esenzione per gli immobili adibiti ad attività ricettiva svolta con modalità economiche.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento della natura commerciale dell'attività se i fatti noti sono valutati dal giudice di merito come gravi, precisi e concordanti; in cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio indiziario salvo errori di diritto nel sussumere fatti non idonei nei requisiti legali della presunzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta contro l'erronea applicazione della disciplina delle presunzioni solo quando il giudice abbia applicato i criteri dell'art. 2729 c.c. a fatti non rispondenti a gravità, precisione e concordanza; non quando si contesti soltanto la ricostruzione fattuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia sul motivo di appello integra vizio denunciabile in cassazione quando il giudice d'appello non si pronunci su una questione autonoma e distinta, non essendo sufficiente una risposta solo apparente o non pertinente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione riconoscibile e pertinente al tema devoluto; la totale mancanza di esame della questione configura vizio di nullità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la decisione deve dare conto dei motivi della pronuncia; l'omissione sul punto devoluto determina nullità della sentenza per mancata pronuncia.
art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006
A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI
La soppressione dell'obbligo dichiarativo opera per le annualità successive, e per immobili accatastati la sua effettiva operatività è collegata alla disponibilità dei dati catastali da parte dell'ente impositore; non sono quindi dovute sanzioni per omessa dichiarazione per l'anno 2011.
art. 149 c.p.c.
Richiamato solo per la notificazione del ricorso per cassazione.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria in vista della trattazione camerale.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte può decidere nel merito la questione giuridica quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 27, comma 1, d.l. n. 137/2020
Richiamato per la trattazione camerale da remoto.
art. 16, comma 3, d.l. n. 228/2021
Richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla valutazione delle presunzioni è ammissibile solo se si denuncia un errore di sussunzione sotto i requisiti di gravità, precisione e concordanza; è invece inammissibile quando tende a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova ponderazione degli indizi.
- La natura commerciale di un'attività svolta da un ente non profit o religioso può essere desunta da elementi indiziari quali la rilevante capacità ricettiva, l'offerta a soggetti estranei alla finalità istituzionale e la remunerazione mediante tariffe a carico degli utenti, anche in assenza di scopo di lucro in senso soggettivo.
- L'omessa pronuncia si configura quando il giudice d'appello non esamina una questione autonoma e distinta devoluta con il motivo di gravame; non è sufficiente una motivazione che si riferisca soltanto ad altro tema, logicamente e giuridicamente diverso.
- La soppressione dell'obbligo di dichiarazione ICI per gli immobili accatastati, una volta divenuto operativo il sistema di circolazione dei dati catastali, comporta l'illegittimità delle sanzioni irrogate per omessa dichiarazione relative ad annualità successive all'effettiva cessazione dell'obbligo.
- Quando l'accertamento è già stato parzialmente ritirato in autotutela e una parte della decisione di primo grado è passata in giudicato, il giudice di appello deve limitarsi al residuo oggetto di controversia e non può pronunciarsi oltre i limiti devoluti.
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